Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
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In attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell´usura ai sensi dell´art. 21 della legge n. 44/1999, è opportuno adottare misure organizzative idonee ad assicurare, ove possibile, la conoscibilità delle generalità e degli altri dati personali dell´interessato solo laddove strettamente necessario e, comunque, da parte di un numero circoscritto di operatori preposti agli uffici.
- Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 25 [doc. web n. 38973]