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Marketing via fax: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell'interessato (Altea s...

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[doc. web n. 1520217]
[v. Newsletter 12 luglio 2008]

Marketing via fax: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell´interessato (Altea servizi s.r.l.) - 13 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni di Paolo Pulze (del 5 giugno 2007), di Vittorio De Falco (del 6 novembre 2007) e di Michele Sarcina (dell´8 febbraio 2008), con le quali i segnalanti hanno lamentato la ricezione di messaggi promozionali tramite telefax da parte di Altea servizi s.r.l. avvenuta senza che fosse stato manifestato un consenso al trattamento dei dati;

VISTE le ulteriori segnalazioni di Piergiovanni Mazzei (del 26 luglio 2007 e dell´8 ottobre 2007, di Learning Community s.r.l. (del 18 ottobre 2007) e di Michele Sarcina (dell´8 febbraio 2008), con le quali tali altri segnalanti hanno lamentato la ricezione di messaggi promozionali tramite telefax da parte di Network Italia s.r.l. avvenuta, anche in questo caso, senza il preventivo consenso degli interessati;

VISTE le note di riscontro fornite da Altea servizi s.r.l. il 22 settembre 2007 e il 21 febbraio 2008 alle richieste di informazioni rivolte da questa Autorità in data 27 agosto 2007 e 25 ottobre 2008 in ordine alle segnalazioni di Paolo Pulze e di Vittorio De Falco;

VISTA la nota di riscontro fornita da Wind telecomunicazioni S.p.A. il 30 novembre 2007 alla richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità in data 28 agosto 2007 in ordine alla segnalazione di Piergiovanni Mazzei, con la quale la società ha comunicato che l´utenza n. XX, indicata in calce ai fax ricevuti dal segnalante, è intestata a Network Italia s.r.l.;

VISTA la nota di riscontro fornita da Network Italia s.r.l. il 29 gennaio 2008 alla richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità in data 4 gennaio 2008 in ordine alla segnalazione di Piergiovanni Mazzei;

RILEVATO che, per effetto della successiva segnalazione di Michele Sarcina (riguardante fax ricevuti da entrambe le predette società), nonché di quella di Learning Community s.r.l. relativa a Network Italia s.r.l., si è reso necessario procedere ad accertamenti in loco ai sensi dell´art. 157 del Codice per verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di marketing mediante l´invio di messaggi promozionali tramite telefax; rilevato che tali accertamenti si sono svolti il 3 aprile 2008 presso Altea servizi s.r.l. e Network Italia s.r.l.;

VISTO che Altea servizi s.r.l. risulta essere, dalle dichiarazioni rese da Alessia Melluso, responsabile amministrativo, nonché dal documento programmatico per la sicurezza dei dati (redatto in data 20 marzo 2008 ed esibito in sede di accertamento), autonomo titolare del trattamento che ha designato quale responsabile del trattamento Network Italia s.r.l.;

VISTO che Network Italia s.r.l. risulta essere, dalle dichiarazioni rese da Ivano Melluso, amministratore unico, nonché dal documento programmatico per la sicurezza dei dati (redatto in data 20 marzo 2008 ed esibiti in sede di accertamento) autonomo titolare del trattamento che ha designato Altea servizi s.r.l. quale responsabile del trattamento;

VISTE le risultanze acquisite dalle quali emerge che Altea servizi s.r.l. opera "con gli elenchi forniti (…) da Network Italia s.r.l. che ha contatti diretti con Telextra dai quali a sua volta li ha acquistati", nonché con dati personali ricavati dalle "pagine utili o tramite internet";

VISTE le risultanze acquisite dalle quali emerge che Network Italia s.r.l. opera con dati acquistati "da fornitori che offrono questo tipo di servizio" (Telextra s.r.l. e Poste Italiane S.p.A.) e "con dati raccolti tramite il portafoglio clienti"  nel qual caso i dati sono "forniti direttamente da Altea";

RILEVATO dalle medesime risultanze che Altea servizi s.r.l. fornisce l´informativa solo al momento dell´invio della prima comunicazione in calce al fax che contiene già una comunicazione commerciale; rilevato che ciò risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese a verbale dalla sig.a Alessia Melluso secondo cui, nel caso di Paolo Pulze, "non è stata fornita alcuna informativa oltre quella contenuta in calce ai moduli fax";

VISTE le dichiarazioni di Ivano Melluso il quale, per conto di Network Italia s.r.l., ha asserito che la società contatta telefonicamente i soggetti i cui nominativi sono presenti sugli elenchi categorici per poi inviare i fax solo a coloro che hanno prestato il consenso, e si è riservato di inviare la prova documentale del consenso; rilevato tuttavia che Piergiovanni Mazzei, nella segnalazione del 26 luglio 2007, ha al contrario attestato "non ho mai prestato consenso per il trattamento dati e, pertanto, reputo che nessuno, compresa la Wind, sia autorizzato ad inviarmi non richiesti fax promozionali";

RILEVATO che l´art. 130, comma 2, del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax per determinate finalità il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato; rilevato che allo stato degli atti manca la prova che le due società trattino a tal fine i dati sulla base di tale consenso;

CONSIDERATO che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo fax che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario e che essa non viene meno neppure nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili dagli elenchi categorici o da albi pubblici (v. Provv. 29 maggio 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato acquisito prima dell´inizio del trattamento uno specifico consenso per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;
CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Altea servizi s.r.l. senza il prescritto consenso configura parimenti un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Network Italia s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei rapporti esistenti con TNTtel Italia s.r.l. che, dalle dichiarazioni rese da Alessia Melluso, risulta operare su delega di Altea servizi s.r.l., ma con propri elenchi, mentre dal documento programmatico per la sicurezza dei dati risulta che gli elenchi categorici utilizzati per "la gestione, promozione commerciale, invio fax telemarketing, crm" sono comunicati anche a TNTtel Italia s.r.l.;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei rapporti esistenti con TNTtel Italia s.r.l. che, dalle dichiarazioni rese da Ivano Melluso, risulta essere responsabile del trattamento, sebbene in sede di accertamento non sia stata esibita la designazione, essendosi la società riservata di inoltrare all´Autorità il relativo atto;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO, dalle dichiarazioni in atti (v. segnalazione di Paolo Pulze del 5 giugno 2007), che presso Altea servizi s.r.l. non risultano in atto idonee modalità volte ad assicurare un effettivo e agevole esercizio dei diritti (art. 10, comma 1 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice ha il compito di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla necessità di rendere effettivo e agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati;

RILEVATO che i trattamenti di dati personali che nei casi di specie non risultano effettuati in modo lecito hanno carattere sistematico;

RITENUTA  quindi la necessità di adottare nei confronti di Altea servizi s.r.l. e di Network Italia s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, correlato all´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (v. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta ad Altea servizi s.r.l. con sede legale in Foggia, Via Napoli 6/B nonché a Network Italia s.r.l. con sede legale in Foggia, Via Napoli 6/B, l´ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Altea servizi s.r.l. di predisporre le misure idonee al fine di rendere effettivo e agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati. Ciò, senza ritardo e dando adeguato riscontro circa l´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 14 giugno 2008, ai sensi dell´art. 157 del Codice, allegando la pertinente documentazione.

Roma, 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli