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Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale - 10 luglio 2008 [1536583]

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[doc. web n. 1536583]
[v. Newsletter 29 luglio 2008]
[v. anche doc. web n. 1590076]

Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale - 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO la segnalazione presentata dalla sig.a XY;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Nei giorni scorsi alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia della condanna di un uomo per atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei figli.

La segnalazione lamenta che i quotidiani "Il Quotidiano della Calabria", edizione "Tirreno" e "la Gazzetta del Sud", edizione "Cosenza-Provincia" del KW si sono occupati del caso descrivendo in modo dettagliato la vicenda e il genere di abusi subiti dai minori, indicando una pluralità di informazioni inerenti all´episodio quali il nome e il cognome del padre, il piccolo comune della Calabria in cui vive la famiglia, il sesso delle vittime e, per quanto riguarda "il Quotidiano della Calabria", anche l´iniziale dei loro nomi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Nonostante la loro mancata individuazione nominativa, i minori interessati nel caso di specie risultano riconoscibili quanto meno in ambito locale, in particolare all´interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dalla segnalante.

Larga parte delle informazioni pubblicate al di là della loro attitudine a rendere riconoscibili i minori, non rispettano poi il principio di essenzialità dell´informazione (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica), trattandosi di informazioni non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che pure, in termini più generali, è legittimamente riconducibile all´esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione ha poi riguardato soggetti minori per i quali l´ordinamento appresta anche in tema d´informazione una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità.

Tale tutela, fermo restando quanto previsto dall´art. 734-bis c.p. (divulgazione delle generalità o dell´immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale e internazionale, in particolare dall´art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali.

Detto principio è rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5, del Codice. La prima disposizione estende il menzionato divieto a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di identificare le vittime, anche quando vengono utilizzati dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l´identità dei minori". L´art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, riconosce poi al fanciullo il diritto a essere protetto rispetto a "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Infine, l´art. 7 del codice di deontologia -anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso- considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei a identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

Alla luce delle osservazioni svolte, tenuto conto della gravità della violazione dei diritti, anche in ragione della circostanza in cui è avvenuta, va disposto in via d´urgenza nei confronti delle testate indicate in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori oggetto della segnalazione. Tale divieto va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta all´editore, titolare del trattamento, delle testate giornalistiche il "Quotidiano della Calabria", e la "Gazzetta del Sud", l´ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle informazioni idonee, pur indirettamente, a identificare i minori.

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli