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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582051]

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[doc. web n. 1582051]
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Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 settembre 2008, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Italo Signore, nei confronti di Società trasporti pubblici di Terra d´Otranto (S.t.p.) S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della medesima società con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di persone, ha ribadito l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri  (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 10 aprile 2007; visto che il ricorrente ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 settembre 2008  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la successiva nota del 20 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 17 ottobre 2008 con la quale la società resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Cataldo Motta, ha dichiarato che non intende aderire alla richiesta del ricorrente in quanto: a) la documentazione richiesta non rientrerebbe, a suo avviso, fra i dati personali di cui all´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali "giacché attiene esclusivamente alle condizioni e modalità di espletamento dell´attività lavorativa"; b) la richiesta comporterebbe per la società la "ricostruzione dell´impegno lavorativo quotidiano dell´interessato e per di più per l´arco temporale di oltre 10 anni"; c) nella "fattispecie in esame ricorrono le condizioni per il differimento dell´accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice" giacché lo stesso ricorrente ha dichiarato che "….è necessario produrre i turni in questione nel giudizio da promuovere innanzi al Tribunale del lavoro di Lecce per il riconoscimento di una indennità sostitutiva per ogni mancato riposo giornaliero e/o settimanale, come riconosciuto in numerose sentenze a favore di altri dipendenti della S.T.P.";

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che ai sensi "dell´art. 26 e dell´art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i libri o fogli paga e i libri matricola devono essere contrassegnati e numerati dall´Inail e devono essere conservati dal datore di lavoro per dieci anni", ha affermato che "sarebbe sufficiente che la S.T.P. consegnasse almeno la fotocopia dei moduli preventivamente contrassegnati e numerati dall´Inail dove gli uffici della stessa società riportano mensilmente tutti i turni (indicandoli con le varie sigle, ad es. TR1 o TR4) effettuati ogni giorno dal lavoratore con l´indicazione, altresì, delle ore lavorate"; visto che nella medesima nota il ricorrente ha affermato che la società resistente, pur avendo invocato la norma relativa al differimento temporaneo del diritto di accesso, "nulla a tal fine ha dedotto", limitandosi a sostenere che "il ricorrente potrebbe utilizzarli in un eventuale giudizio e che in tal caso sarebbe compresso il diritto di difesa della società";

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 novembre 2008 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito le argomentazioni formulate nella precedente memoria del 17 ottobre 2008;

CONSIDERATO che l´insieme dei dati personali richiesti dall´interessato fa riferimento a informazioni relative all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro le quali sono dati personali relativi all´interessato e che possono essere quindi legittimamente oggetto, come nel caso di specie, di una richiesta di accesso ex art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il solo periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non risulta la ricorrenza di uno dei presupposti già riconosciuti idonei –in altri casi- da questa Autorità a giustificare un differimento del diritto di accesso (in relazione a situazioni pre-contenziose specificamente indicate, procedimenti giudiziari in corso, ecc.); né, è stato comprovato un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice) allo svolgimento di investigazioni difensive (di cui non vi è alcun cenno) o, comunque, per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria: ciò, essendosi la società resistente limitata, allo stato, a ritenere semplicemente possibile l´instaurazione di una controversia giudiziaria per la corresponsione all´interessato di una indennità sostitutiva per ogni mancato riposo giornaliero e/o settimanale; rilevato, peraltro, che le informazioni richieste sono dati che nel corso degli anni sono stati comunicati all´interessato che pertanto, qualora li avesse conservati, potrebbe liberamente disporne;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti; la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, Società trasporti pubblici di Terra d´Otranto S.p.A. dovrà consentire all´interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l´accesso ai dati personali che lo riguardano relativi all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri  (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 10 aprile 2007, entro il 28 febbraio 2009, qualora tali dati siano tuttora nella disponibilità del titolare del trattamento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Società trasporti pubblici di Terra d´Otranto S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Società trasporti pubblici di Terra d´Otranto S.p.A. di consentire all´interessato entro e non oltre il 28 febbraio 2009, nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, l´accesso ai dati personali che lo riguardano relativi all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri  (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di  partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 10 aprile 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data del 28 febbraio 2009;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Società trasporti pubblici di Terra d´Otranto S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582051
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso

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