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No ai test sulla paternità senza il consenso del figlio - 24 febbraio 2009

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No ai test sulla paternità senza il consenso del figlio

Se non è indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test sulla paternità e maternità senza il consenso del figlio. Il principio è stato ribadito dall´Autorità per la privacy affrontando il caso di un genitore, il quale, nell´ambito di indagini avviate per verificare l´effettiva consanguineità, aveva effettuato un´analisi genetica ad insaputa del figlio.

Su incarico del legale del genitore, un´agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l´interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d´investigazione e l´avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell´interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.

L´Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l´ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, "manifestato previamente e per iscritto", dell´interessato. Si può derogare all´obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l´accertamento sia assolutamente "indispensabile" e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l´obbligo di sottoporre all´interessato una specifica informativa nel caso in cui l´analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.

"Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole" - ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. "Nella vicenda esaminata dall´Autorità sono emerse diverse violazioni. Dal punto di vista sostanziale, l´accertamento effettuato dal genitore non è risultato essere, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso legale che lo assisteva, indispensabile a fini della tutela di un suo diritto in sede giudiziaria: circostanza questa che imponeva, di conseguenza, l´acquisizione del consenso del figlio. Dal punto di vista formale, non è stata fornita all´interessato l´ informativa relativa ai test sulla paternità o la maternità".

 Roma, 24 febbraio 2009