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Videosorveglianza in un condominio - 19 febbraio 2009 [1601674]

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[doc. web n. 1601674]

Videosorveglianza in un condominio - 19 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, in , doc. web n. 1003482, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTA la segnalazione del 28 giugno 2007, relativa all´installazione di un sistema di videosorveglianza in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali nel condominio di Via Ippodromo, n. 105 in Milano;

CONSIDERATI i profili di violazione lamentati, concernenti principalmente l´installazione del menzionato sistema in violazione del disposto della pertinente disciplina di settore (segnatamente, dell´art. 4 della l. n. 300/1970), avuto in particolare riguardo al controllo a distanza dell´attività lavorativa che deriverebbe dalle riprese effettuate in sede di sopralluogo dei custodi nelle "corsie-box" del condominio (cfr. segnalazione del 28 giugno, p. 1), con conseguenti riflessi in termini di illiceità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice);

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza su delega di questa Autorità in data 27 novembre 2008;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, dal condominio (a mezzo dell´amministratore p.t.) nell´ambito delle operazioni di verbalizzazione delle operazioni compiute;

RILEVATO che, in base alle suddette dichiarazioni (la cui genuinità può rilevare in sede penale ai sensi del menzionato art. 168 del Codice), il sistema di videosorveglianza in esame (composto da 19 telecamere, una sola delle quali ubicata nei pressi della "rampa d´ingresso ai due piani sotterranei dove sono presenti i box di pertinenza delle singole unità immobiliari") risulta installato per finalità di "tutela del patrimonio condominiale e per la sicurezza dei condomini che vi risiedono" (cfr. verbale del 27 novembre, p. 2);

RILEVATO inoltre che il citato sistema, programmato per la memorizzazione delle immagini (con l´eccezione di quelle riprese dalla telecamera ubicata in corrispondenza dell´ingresso pedonale del condominio), registra anche "le immagini della telecamera che inquadra la rampa di accesso ai due piani sotterranei" (cfr. verbale del 27 novembre, p. 3);

RILEVATO peraltro che, secondo quanto dichiarato dal condominio, l´impianto in questione non risulta avere "lo scopo e le possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori", e che le corsie-box oggetto di sopralluogo da parte dei custodi non sono comunque "oggetto di rilevazione di immagini" (cfr. verbale del 27 novembre, p. 4);

RILEVATO peraltro che le immagini riprese dalle telecamere orientate verso l´area perimetrale del condominio vengono conservate per "circa sette giorni", mentre le immagini registrate dalla telecamera posizionata sulla predetta rampa di accesso vengono conservate "per un periodo di circa dieci giorni" (cfr. verbale del 27 novembre, p. 3);

RITENUTO che detto trattamento risulta illecito alla luce dell´art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, non essendo state addotte dal condominio esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tale arco temporale, fatto peraltro salvo, sul punto, l´eventuale adeguamento già intercorso alle prescrizioni del Garante richiamate nel provvedimento generale del 29 aprile 2004, come dai propositi manifestati nel corso degli accertamenti (cfr. verbale del 27 novembre, p. 4);

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover prescrivere nei confronti del condominio di Via Ippodromo n. 105 (nella persona dell´amministratore p.t), al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina di protezione dei dati (e fatto salvo l´eventuale adeguamento già intercorso), di commisurare i tempi di conservazione delle immagini memorizzate alle effettive necessità della raccolta;

RILEVATO inoltre che, allo stato degli atti, non risulta documentata (anche alla luce delle precisazioni fornite dal condominio: cfr. verbale del 27 novembre, pp. 2 e 4) l´avvenuta designazione dei custodi, in quanto addetti alla consultazione in tempo reale delle immagini, quali responsabili e/o incaricati del trattamento;

RITENUTO pertanto che, in assenza della predetta designazione, l´accesso alle immagini da parte degli stessi costituisca una comunicazione a terzi (ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. l), del Codice) da parte del titolare del trattamento, che non risulta allo stato effettuato in conformità alla disciplina di protezione dei dati in presenza di un consenso informato degli interessati (artt. 13 e 23 del Codice) o di un altro presupposto equipollente di liceità (art. 24 del medesimo Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover prescrivere al condominio di Via Ippodromo n. 105, di designare i custodi che hanno accesso alle immagini quali responsabili o incaricati del trattamento (ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice), disponendo altresì, nelle more, il blocco del trattamento limitatamente all´accesso di tali soggetti alle immagini riprese;

RILEVATO inoltre che le risultanze ispettive hanno evidenziato l´assenza di supporti recanti l´informativa da rendere agli interessati;

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover altresì prescrivere al condominio di Via Ippodromo n. 105, di rendere l´informativa agli interessati nelle aree esterne sottoposte a videosorveglianza nelle forme previste dal citato provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, punto 3.1., mediante opportuna segnaletica riportante il modello semplificato di informativa "minima" (il cui fac-simile è allegato al provvedimento medesimo) e integrando la stessa con almeno un avviso circostanziato (collocato, ad esempio, in portineria) che riporti gli elementi dell´art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all´eventuale conservazione;

RISERVATA peraltro, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale irrogazione della sanzione amministrativa, già contestata nel corso degli accertamenti, concernente l´omessa informativa agli interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al condominio di Via Ippodromo n. 105 (nella persona dell´amministratore p.t.) di provvedere, entro e non oltre il 31 marzo 2009, fatti salvi gli eventuali adeguamenti già intercorsi, a:

a. commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive finalità della raccolta (nel caso di specie, allo stato degli atti, per un intervallo temporale non superiore alle 48 ore);

b. rendere l´informativa nelle aree esterne sottoposte a videosorveglianza, mediante opportuna segnaletica riportante il modello semplificato di informativa "minima" (il cui fac-simile è allegato al provvedimento generale del 29 aprile 2004) e integrando la stessa con almeno un avviso circostanziato (collocato, ad esempio, in portineria) che riporti gli elementi dell´art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all´eventuale conservazione;

c. designare i custodi che hanno accesso alle immagini responsabili o incaricati del trattamento (ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice), disponendo altresì, nelle more, il blocco del trattamento limitatamente all´accesso di tali soggetti alle immagini riprese;

2. prescrive al condominio di Via Ippodromo n. 105 (nella persona dell´amministratore p.t.) di dare documentato riscontro a questa Autorità, entro e non oltre il 31 marzo 2009, delle misure adottate per conformare i trattamenti effettuati alle prescrizioni del presente provvedimento, fornendo ogni informazione utile al riguardo.

Roma, 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli