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WP158 - Documento di lavoro 1/2009 sulla 'pre-trial discovery' nelle cause civili transfrontaliere - 11 febbraio 2009 [1620296]

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[doc. web n. 1620296]

Documento di lavoro 1/2009 sulla "pre-trial discovery" nelle cause civili transfrontaliere
11 febbraio 2009 - WP158

Il documento fornisce alcune linee guida in materia di trattamento di dati personali nell´ambito delle richieste di informazioni, provenienti per lo più dagli Stati Uniti, relative alle attività di "pre-trial discovery" (ovvero di ricerca della prova connesse all´instaurazione di un procedimento giudiziario).

Tale intervento è stato reso necessario dal crescente aumento delle attività di trasferimento transfrontaliero di dati personali collegato all´attuazione di ordini di trasmissione o di esibizione dei documenti emanati da giudici statunitensi.

I Garanti Europei hanno, dunque, rappresentato l´esigenza di contemperare le esigenze difensive, come disciplinate dalla normativa statunitense in materia di pre-trial discovery, con  i principi europei di protezione dei dati personali sanciti dalla Direttiva 95/46/CE.
Il testo dedica particolare attenzione alle finalità del trattamento, individuate con riferimento all´utilizzo delle informazioni così raccolte (conservazione, comunicazione, successivi trasferimenti o usi ulteriori), soprattutto in vista dell´applicazione dei principi di proporzionalità e di stretta finalità del trattamento, nonché delle previsioni della Direttiva in materia di conservazione dei dati.

Speciale rilevanza è, inoltre, riservata alla determinazione della base giuridica del trattamento, la quale può essere alternativamente individuata, a seguito di un´analisi effettuata caso per caso, nel consenso dell´interessato (purché sia possibile dimostrarne la manifestazione libera e informata), nell´adempimento di un obbligo di legge (nei soli casi in cui all´interno dello Stato Membro, in cui i dati sono raccolti, viga un obbligo normativo di conformarsi ad un ordine giudiziario proveniente da un giudice straniero), nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di un terzo a condizione che non siano pregiudicati i diritti e le libertà fondamentali dell´interessato.

Infine, un´attenta riflessione è stata condotta con riferimento all´applicazione degli artt. 25-26 della Direttiva in materia di trasferimenti transfrontalieri di dati personali. In tale contesto, il Gruppo dei Garanti Europei ha incoraggiato l´adesione all´accordo Safe Harbor, nonché l´adozione di Standard contractual clauses o di Binding corporate rules, precisando però la necessità che il trasferimento di tali dati per finalità di difesa in giudizio sia espressamente ricompreso tra quelli coperti dagli strumenti sopracitati. La deroga di cui all´art. 26 (1), lett. d) della Direttiva ("trasferimento per finalità di esercizio di un diritto in giudizio") non può, infatti, costituire una base giuridica sufficiente a legittimare trasferimenti "in massa" di dati personali verso Paesi che potrebbero non assicurare una tutela adeguata.

 

English version  Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation - 11 February 2009 Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation - 11 February 2009 (80 Kb)