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6 - La ricerca statistica e storica

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[doc. web n. 1637700] 

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

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L´Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante un parere sull´aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010, già oggetto di Parere del Garante (Provv. 15 novembre 2007 [doc. web n. 1464806]). L´aggiornamento esaminato riguarda unicamente i prospetti identificativi dei progetti presentati per la prima volta e quelli modificati rispetto a quelli contenuti nel Programma.

 


Istat

Il codice deontologico di settore prevede che, qualora la raccolta di dati personali non avvenga presso l´interessato e fornire a quest´ultimo l´informativa richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l´informativa si considera resa se il trattamento è inserito nel Psn (art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistan, Allegato A.3. al Codice). Nel parere il Garante ha evidenziato che tale modalità semplificata di conferimento dell´informativa deve comunque consentire all´interessato di conoscere tutti gli elementi indicati dal Codice all´art. 13 che devono essere indicati, anche cumulativamente, nei prospetti identificativi dei progetti. Per i trattamenti non inseriti formalmente nel Psn (o nei relativi aggiornamenti) l´informativa deve essere resa con altre idonee modalità.

I trattamenti di dati sensibili e giudiziari trattati nell´ambito del Psn, se non puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento, possono essere effettuati solo previa acquisizione del parere del Garante sul Psn e se conformi a quanto riportato nei prospetti identificativi dei progetti.

A fronte delle difficoltà rappresentate negli anni passati per la corretta interpretazione del concetto di "dato personale" da parte dei ricercatori, il Garante ha poi invitato l´Istituto a prestare particolare attenzione alla valutazione preliminare dei progetti da inserire nel Psn, al fine di individuare correttamente il trattamento di dati personali di persone fisiche o giuridiche attraverso una puntuale disamina delle variabili rilevate o elaborate.

Il Garante ha ribadito inoltre che l´obbligo di fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari anche in caso di raccolta presso terzi; occorre in tal caso individuare modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca. In assenza di specifiche disposizioni normative che, in ipotesi, andrebbero accuratamente indicate nell´informativa agli interessati, deve essere infatti salvaguardata la volontarietà dell´adesione al trattamento dei dati personali per finalità statistiche.

Analogamente a quanto evidenziato nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, il Garante ha evidenziato che anche alcuni dei nuovi progetti continuano a prevedere deroghe agli obblighi di anonimizzazione dei dati dopo la raccolta e alla conservazione dei dati identificativi. L´Autorità ha pertanto invitato l´Istat ha motivare analiticamente le comprovate esigenze in relazione alle quali è necessario disporre di dati identificativi anche dopo la raccolta in casi attentamente selezionati.

Il Garante ha inoltre precisato le specifiche garanzie richieste per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari tra i soggetti facenti parte del Sistan, che deve essere indicata nelle schede informative inserite nel Psn o in altra idonea disposizione legislativa o regolamentare (Parere del 22 ottobre 2008 [doc. web n. 1565063]).

Per la ricerca statistica effettuata, al di fuori del Sistema statistico nazionale, secondo il codice di deontologia di settore (Allegato A.4. al Codice), è necessario che, oltre alle modalità di diffusione alternative prescelte, la comunicazione preventiva al Garante contenga il testo dell´informativa da pubblicare. Devono, altresì, essere indicate le ragioni che giustificano il ricorso alle forme alternative di pubblicità individuate dal codice di deontologia in rapporto alla natura dei dati raccolti o delle modalità del trattamento, ovvero degli oneri che esse comportano rispetto al tipo di ricerca svolta (art. 6, comma 5, codice di deontologia).

 


Ricerca statistica privata

La valutazione del Garante avviene, peraltro, mediante l´analisi di elementi specifici del progetto di ricerca, anche in relazione alla natura e alla tipologia dei dati raccolti, ai soggetti cui gli stessi si riferiscono, all´ambito, anche territoriale, di riferimento del trattamento statistico, alle modalità di trattamento e alle garanzie adottate (Nota del 26 gennaio 2009).

Il Garante si è espresso positivamente su un´Intesa stipulata dalla Provincia autonoma di Trento con l´Arcidiocesi di Trento sui termini e le modalità di consultazione dell´Indice dei nati in Trentino dal 1815 al 1923 (anno fino al quale nella predetta Regione le funzioni di stato civile erano svolte dai parroci). Tale Indice è stato elaborato attraverso la consultazione dell´Archivio diocesano Tridentino, dove sono conservati i microfilm dei registri dei nati, dei morti e dei matrimoni presenti negli archivi delle parrocchie del Trentino, inizialmente con lo scopo di agevolare la ricerca genealogica ai fini dell´evasione delle richieste certificatorie inoltrate alle parrocchie dai discendenti degli emigrati trentini per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 14 dicembre 2000, n. 379.

 


Ricerca storica

In particolare la previsione relativa alla comunicazione di taluni dati personali contenuti nell´Indice a soggetti previamente registrati e identificati, esclusivamente per finalità di ricerca storica, non è risultata contrastante con le norme di settore. L´Intesa non ha infatti consentito la consultazione di notizie quali separazioni, divorzi, regime patrimoniale dei coniugi, provvedimenti di inabilitazione e interdizione e cambio del nome. Inoltre, con riferimento alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, la fruibilità dei campi relativi alle generalità dei genitori può avvenire solo decorsi centotre anni dalla data di nascita delle singole persone elencate nell´Indice. Il Garante ha comunque rilevato, da un lato, che la consultazione dell´Indice deve conformarsi alle specifiche disposizioni di settore che vietano di comunicare particolari tipologie di dati personali (cfr., per il rapporto di adozione, l´art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e, per la rettificazione del sesso, l´art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164); dall´altro, che l´utente deve essere reso edotto del fatto che sono consultabili esclusivamente (con le predette limitazioni normative) i dati contenuti negli atti di stato civile decorsi settanta anni dalla loro annotazione (Provv. 19 dicembre 2008 [doc. web n. 1584224]).

Sono stati altresì forniti i chiarimenti richiesti dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell´interno sull´accesso e la consultazione degli atti di stato civile da parte di soggetti privati che intendono effettuare ricerche storiche. La specifica disciplina di tali atti permette di accedere a notizie e informazioni anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude la libera consultazione non "filtrata" dall´intervento dell´ufficiale dello stato civile, che pure è legittimato a fornire alcune notizie ai sensi dell´art. 450 c.c.. Se per un verso l´art. 122 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42) si applica agli archivi storici di enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, alcune disposizioni sulla consultabilità dei documenti già previste per gli archivi di Stato (cfr. l´art. 63 del Codice), risulta alquanto problematico includere gli atti dello stato civile nella categoria degli "affari esauriti" (cioè, dei "documenti" che costituiscono gli archivi storici degli enti pubblici territoriali: art. 30 Codice beni culturali cit.). È apparso parimenti difficile, allo stato della vigente disciplina, stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi appieno "affare esaurito". Questa difficoltà deriva anche dalla circostanza secondo cui gli atti dello stato civile – anche ultrasettantennali – sono interessati nel tempo da varie annotazioni più recenti che devono figurare in essi per legge. Pertanto, l´Ufficio ha invitato il predetto Dicastero, titolare della competenza in materia, a valutare l´opportunità di promuovere un più dirimente chiarimento, anche di eventuale natura normativa (Nota 22 settembre 2008).