g-docweb-display Portlet

18 - Il contenzioso giurisdizionale

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1638207] 

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

Indice generale 

Paragrafo precedente

Paragrafo successivo

18. Il contenzioso giurisdizionale   [ Relazione 2008 - Parte II - par. 18 (p. 209 - 215).pdfRelazione 2008 - Parte II - par. 18 (p. 209 - 215).pdf 55 Kb.]

18.1. Considerazioni generali
Anche nel 2008 si è confermata l´utilità del ricorso previsto dall´art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

Nel corso dell´anno sono stati notificati all´Autorità centoventisette ricorsi, dimensione quantitativa analoga a quella riscontrata nel 2007, nel quale era stato registrato un incremento notevolissimo.

Atteso l´elevato numero di tali controversie, assume sempre maggiore utilità l´obbligo di notifica al Garante di tutti i ricorsi presentati all´autorità giudiziaria (art. 152, comma 7) e l´obbligo – purtroppo non sempre puntualmente adempiuto – per le cancellerie di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall´autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6).

La disponibilità di tali strumenti consente al Garante di avere un´ampia informazione sull´evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di segnalare al Parlamento e al Governo gli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall´art. 154, comma 1, lett. f), del Codice).

182 I profili procedurali
In base all´art. 152 tutte le controversie riguardanti l´applicazione del Codice sono devolute all´autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (comma 2).

In tema di giurisdizione, contrariamente a quanto accaduto nel 2007, nel corso del 2008 l´Autorità non ha avuto notizia di ricorsi concernenti il trattamento dei dati personali proposti avanti al giudice amministrativo.

In tema di competenza territoriale, il Tribunale di Sorrento (provvedimento del 25 ottobre 2008) e il Tribunale di Grosseto (sentenza n. 163 del 7 dicembre 2005) in applicazione del disposto di cui all´art. 152, comma 2, del Codice, hanno dichiarato la loro incompetenza territoriale a conoscere delle controversie ivi azionate, in favore del tribunale del luogo dove risiede il titolare del trattamento (rispettivamente il Tribunale di Milano e di Firenze).

In tema di competenza per materia, il Tribunale di Ferrara (sentenza n. 1946 del 24 gennaio 2008) ha dichiarato che spetta al giudice ordinario, ai sensi dell´art. 152, commi 1 e 3, del Codice, e non al giudice della volontaria giurisdizione, la competenza a trattare i giudizi concernenti l´applicazione del Codice.

Nel 2008 sono stati proposti due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nei confronti di provvedimenti del Garante.

Nel primo caso il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi sostenuta dall´Autorità, ha dichiarato inammissibile il ricorso (parere n. 4468/2007). Pur ricordando che la giurisprudenza dello stesso Consiglio ha ritenuto ammissibile in via di principio, avverso gli atti amministrativi illegittimi, sia il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia l´azione avanti al giudice ordinario (Ad. Gen. n. 988 del 29 maggio 1998), il giudice amministrativo ha però escluso la possibilità di ricorso straordinario avverso gli atti dell´amministrazione oggetto di forme di tutela giurisdizionale, quale quella prevista dall´art. 152, comma 1, del Codice, qualificabile come esclusiva e funzionale.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha modificato il precedente orientamento, di cui si è dato conto nella Relazione 2006, in base al quale aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto nei confronti di un provvedimento adottato dal Garante in materia di trattamento di dati personali (parere n. 2265/2005).

Altro ricorso straordinario, attualmente in attesa di decisione, è stato proposto per l´annullamento del provvedimento del 23 gennaio 2008 ([doc. web n. 1487903], v. Relazione 2007, par. 12.2 ) con il quale il Garante ha disposto nei confronti del Consiglio dell´ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il divieto del trattamento, in qualunque forma, di dati personali biometrici di alcuni praticanti avvocati.

183 I profili di merito
Alcune pronunce emesse dall´autorità giudiziaria, in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante, evidenziano come ancora non si presti sufficiente attenzione alla tutela dei minori nella pubblicazione di notizie attraverso i mezzi di informazione.

Con ricorso al Tribunale di Paola, i genitori di una minore disabile hanno lamentato la pubblicazione della notizia della deliberazione comunale con la quale era stata concessa una forma di assistenza in favore della figlia, della quale era stata rivelata l´identità.

Il Tribunale ha ricordato che in base al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di cronaca. Ha specificato inoltre che disposizioni del codice vietano la pubblicazione dei nomi dei minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, tanto più ove vengano rivelati dati sensibili, in quanto idonei a rivelarne lo stato di salute, e che comunque la pubblicazione dell´identità della minore non era essenziale al fine di descrivere l´avvenuta adozione della delibera.

Il Tribunale ha quindi condannato il direttore editoriale del periodico al risarcimento del danno (sentenza n. 574 del 17 aprile 2007).

Il Tribunale di Torino si è invece pronunciato in ordine alla pubblicazione su di un periodico di un articolo contenente i dati identificativi, corredati da fotografia, di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario. Anche in tale caso il Tribunale, citando un pronunciamento del Garante, ha ricordato la priorità accordata dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico al diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca. Nella specie, inoltre, particolari disposizioni contenute anche nel Codice (art. 50), vietano espressamente la pubblicazione di dati idonei a consentire l´identificazione di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario. Il Tribunale (sentenza n. 4244 del 2 luglio 2008) ha quindi vietato alla testata giornalistica l´ulteriore diffusione di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione del minore, condannando i responsabili al risarcimento del danno.

184 Le opposizioni ai provvedimenti del garante
L´anno 2008 ha registrato un netto incremento delle opposizioni a provvedimenti del Garante: a fronte dei diciotto ricorsi del 2007, nel 2008 sono state proposte trentadue opposizioni, di cui dodici nei confronti di decisioni assunte a seguito di ricorso.

Tale incremento va ascritto principalmente all´aumento delle opposizioni nei confronti di ordinanze ingiunzioni concernenti il pagamento di sanzioni amministrative comminate dall´Autorità sulla base dell´accertamento della violazione di disposizioni del Codice. La casistica indica quattordici opposizioni di tale natura (nel 2007 erano state solo due). Due dei relativi giudizi sono giunti a definizione in sede di merito.

Nel corso del 2008 l´Autorità ha avuto notizia di dieci decisioni dell´autorità giudiziaria relative ad opposizioni a provvedimenti del Garante, che si è sempre costituito.

Per quanto riguarda le opposizioni a ordinanze ingiunzioni, il Tribunale di Roma (sentenza n. 21303 del 29 ottobre 2008) ha accolto il ricorso proposto da un laboratorio di analisi al quale è stata comminata la sanzione amministrativa per non aver provveduto alla notificazione del trattamento con le modalità previste dall´art. 8 del Codice. Avverso tale decisione il Garante ha proposto ricorso per Cassazione.

In senso favorevole all´Autorità si è invece concluso il giudizio avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 68 del 2 aprile 2008), che ha rigettato l´opposizione avverso l´ordinanza con cui il Garante ha ingiunto a un´azienda sanitaria il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell´art. 163 del Codice.

Due opposizioni sono state proposte in materia di trattamenti di dati effettuati nel settore del credito.

Un primo caso ha riguardato il provvedimento del Garante del 21 dicembre 2006 [doc. web n. 1378399] con il quale l´Autorità ha ordinato a un istituto di credito, nonché alla Banca d´Italia, la cancellazione dalla "Centrale allarme interbancaria centrale" (Cai) dei dati della società che ne aveva fatto istanza. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 24504 del 14 dicembre 2007) ha accolto l´opposizione proposta dalla Banca d´Italia per carenza di legittimazione passiva. Il Garante avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione.

Con altra pronuncia il Tribunale di Bologna (sentenza n. 20412 del 4 dicembre 2008) ha invece rigettato l´opposizione proposta avverso il provvedimento del 4 maggio 2006 [doc. web n. 1302311] con il quale il Garante ha vietato alla società che gestisce un sistema di informazioni creditizie di comunicare a fornitori di servizi di comunicazione elettronica dati contenuti nel sistema. Con il provvedimento l´Autorità ha, altresì, vietato il trattamento delle informazioni relative all´utilizzo irregolare delle carte di pagamento e dei dati ricavati dalle liste elettorali.

Dopo avere riconosciuto il pieno rispetto da parte del Garante della normativa che presiede al corretto espletamento del procedimento amministrativo, il Tribunale, nel confermare integralmente il provvedimento opposto, ha in particolare escluso che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possano avere accesso al sistema di informazioni creditizie, non avendone titolo, in base al disposto dell´art. 117 del Codice e di alcune disposizioni del codice deontologico del settore.

Per quanto attiene al trattamento effettuato in ambito giornalistico devono essere segnalate tre pronunce, tutte favorevoli all´Autorità.

Due decisioni sono state adottate dal Tribunale di Milano.

Nel primo caso (sentenza n. 7463 del 9 giugno 2008) il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926] con il quale l´Autorità ha vietato l´ulteriore trattamento delle immagini di un noto uomo politico fotografato all´interno di un parco di sua proprietà, pubblicate da un settimanale. Condividendo gli argomenti espressi dal Garante, il Tribunale ha ritenuto illecita l´acquisizione delle immagini pubblicate, per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell´interessato – dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell´abitazione – utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi. La società editrice del settimanale ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione.

Nel secondo caso (sentenza n. 2646 del 28 febbraio 2008) il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Garante del 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796] con cui l´Autorità ha vietato l´ulteriore diffusione di dati personali anche sensibili relativi alle tragiche circostanze della morte di una persona nota.

Si sono infine conclusi i due giudizi – trattati congiuntamente dall´autorità giudiziaria – con i quali una società concessionaria di reti televisive aveva proposto opposizione nei confronti di due noti provvedimenti, entrambi del 14 dicembre 2006, con i quali l´Autorità aveva disposto il divieto del trattamento di dati personali di alcuni parlamentari [doc. web n. 1370954] e di alcuni clienti di una discoteca [doc. web n. 1370781] (v. Relazione 2006 e 2007). Il Tribunale di Roma ha rigettato i ricorsi (sentenza n. 9055 del 30 aprile 2008).

Riguardo ai controlli del datore di lavoro sull´uso di strumenti elettronici da parte dei lavoratori, va registrata la pronuncia del Tribunale di Palermo (sentenza n. 4607 del 17 dicembre 2007) che ha respinto l´opposizione avverso il provvedimento del 2 febbraio 2006 (doc. web n. 1229854] con il quale il Garante ha vietato il trattamento da parte di una casa di cura dei dati relativi alla navigazione in Internet del dipendente. Il titolare del trattamento ha proposto ricorso per Cassazione.

Solo una decisione ha riguardato il settore del marketing: l´opposizione era stata proposta avverso il provvedimento del Garante del 7 dicembre 2006 [doc. web n. 1379101] con il quale è stato vietato ad una società editoriale l´invio di materiale pubblicitario. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso (sentenza n. 5967 dell´8 febbraio 2008).

185 L´intervento del garante nei giudizi relativi all´applicazione del codice
Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall´Avvocatura generale dello Stato – che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l´Autorità possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell´interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni –, il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell´Autorità, ai soli casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

L´Autorità ha comunque seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature distrettuali dello Stato di essere informata sullo svolgimento e sugli esiti delle vicende processuali.