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Programmi di fidelizzazione: trattamento di dati personali riferiti al dipendente e loro utilizzo a fini disciplinari (correzione) - 17 settembre ...

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[doc. web n. 1655665]

vedi anche
[doc. web n. 1573780]

Provvedimento del 17 settembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 13 febbraio 2008, con cui XY, dipendente di Mizar s.r.l. ―società che gestisce un supermercato di proprietà di Cannillo s.r.l.―, ha lamentato l´illiceità di talune operazioni di trattamento di dati personali a sé riferiti, con particolare riferimento ai dati raccolti per effetto della partecipazione del segnalante ad un programma di fidelizzazione promosso da Cannillo S.r.l. e asseritamente trattati da Mizar S.r.l. per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle che ne avrebbero giustificato l´acquisizione (più precisamente, per promuovere un procedimento disciplinare nei suoi confronti culminato nel licenziamento);

VISTO il provvedimento del 6 novembre 2008, con cui, al punto 2.3., questa Autorità, nel ritenere fondata la segnalazione, vietava a Mizar s.r.l. di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi al segnalante connessi all´utilizzo della carta di fidelizzazione;

RILEVATA tuttavia l´indicazione, nel dispositivo del provvedimento medesimo, della denominazione Cannillo S.r.l., anziché Mizar S.r.l. quale soggetto destinatario del provvedimento in ragione di un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile alla luce della narrazione dei fatti e del divieto, rivolto a Mizar s.r.l., indicato al menzionato punto 2.3.;

RILEVATA la necessità di procedere alla correzione del predetto errore materiale limitatamente all´indicazione del destinatario dello stesso contenuta nel dispositivo, nei termini di seguito indicati: "dichiara fondata la segnalazione e, ferma restando l´inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione di legge, vieta a Mizar s.r.l., ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi a XY connessi all´utilizzo della carta di fidelizzazione in violazione dei princìpi di liceità e finalità (punto 2)";

VISTA altresì l´opposizione nei confronti del provvedimento sopra menzionato presentata da Cannillo S.r.l. con ricorso del 10 marzo 2009, notificato al Garante il 15 maggio 2009;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dispone la correzione dell´errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento del 6 novembre 2008 nei termini di seguito indicati: "dichiara fondata la segnalazione e, ferma restando l´inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione di legge, vieta a Mizar s.r.l., ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento di dati personali relativi a XY connessi all´utilizzo della carta di fidelizzazione in violazione dei princìpi di liceità e finalità (punto 2)", incaricando il segretario generale di porre in essere le conseguenti attività materiali e provvedere alla comunicazione del provvedimento corretto, unitamente al presente, alle parti interessate.

Roma, 17 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

Il SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi