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Riscossione: proroga del provvedimento del 7 ottobre 2009 - 16 giugno 2010 [1741972]

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[doc. web n. 1741972]

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[provv. del 7 ottobre 2009]

Riscossione: proroga del provvedimento del 7 ottobre 2009 - 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 7 ottobre 2009 con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate, ad Equitalia S.p.A., alle società del gruppo Equitalia e alla Regione Siciliana, a Riscossione Sicilia S.p.A. e a Serit Sicilia S.p.A., nonché alle società scorporate ai sensi dell´art. 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, nell´ambito delle rispettive competenze, di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate, riferibili al trattamento dei dati personali a fini di riscossione a mezzo ruolo;

VISTO, in particolare, il punto 5, lett. a), del predetto provvedimento, con il quale il Garante, in relazione alle anagrafi della popolazione residente, ha prescritto a Equitalia S.p.A. di disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi (tenuto conto che a tutt´oggi non è stato adottato il decreto di cui all´art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999) e delle idonee misure di sicurezza, fissando per l´adempimento il termine di 6 mesi dalla notifica del provvedimento;

VISTA la nota n. 2010/4634 del 20 maggio 2010 con la quale Equitalia S.p.A., con riferimento alla suddetta prescrizione:

- ha rappresentato di aver provveduto, con nota n. 2010/3584 del 26 aprile 2010 inviata a tutte le società partecipate, a disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche per il tramite del collegamento con l´anagrafe tributaria (ARCO);

- ha evidenziato che gli agenti della riscossione, atteso che le informazioni in tal modo ottenute non soddisfano pienamente l´esigenza di reperire i dati necessari al processo di riscossione, sono comunque tenuti, in taluni casi, ad acquisire dagli uffici comunali le certificazioni anagrafiche in modalità cartacea;

- considerato "che l´attuale configurazione dell´infrastruttura tecnologica del gruppo Equitalia è ancora transitoria", ha chiesto "la riapertura dei termini previsti nella citata prescrizione" fino al termine individuato al punto 2, lett. a), del citato provvedimento del 7 ottobre 2009, relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione, "al fine di consentire l´elaborazione di soluzioni tecnico-giuridiche volte a garantire in primis lo svolgimento delle funzioni istituzionali e al tempo stesso il rispetto e l´aderenza a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali";

- si è impegnata, nelle more della conclusione del suddetto complessivo procedimento di revisione, a regolamentare gli accessi alle anagrafi della popolazione residente con riferimento ai relativi presupposti e modalità, prevedendo che tali accessi avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo ed esclusivamente mediante collegamenti sicuri in via telematica e non mediante e-mail o supporti magnetici;

VISTA la nota n. 2010/5321 del 9 giugno 2010 con la quale Equitalia S.p.A. ha precisato che, in ragione della data di notifica del citato provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009, avvenuta il 27 ottobre, il nuovo termine richiesto per l´adempimento in questione viene individuato alla data del 27 aprile 2011, in coincidenza con la scadenza del termine già stabilito dal Garante per l´adempimento relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione (punto 2, lett. a), del provvedimento in questione);

CONSIDERATO che la suddetta attività di revisione delle modalità di accesso alle anagrafi della popolazione residente dei comuni da parte degli agenti della riscossione, in corso di realizzazione a cura di Equitalia S.p.A., può essere condotta contestualmente alla complessiva riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione, anch´essa in fase di attuazione, che sarà completata entro la scadenza fissata alla data del 27 aprile 2011, in quanto gli accessi che saranno effettuati fino a tale data avverranno, alla luce di quanto dichiarato dalla società medesima, solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti effettuati nel rispetto di idonee misure di sicurezza;

CONSIDERATA, altresì, la rilevanza delle finalità istituzionali perseguite dalle società del gruppo Equitalia con i predetti collegamenti alle anagrafi della popolazione residente e la complessità delle intraprese procedure da parte di Equitalia S.p.A. per l´adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta di proroga del predetto termine di cui al punto 5, lett. a), del provvedimento del 7 ottobre 2009, uniformandolo, per i motivi sopra evidenziati ed in conformità alla richiesta avanzata da Equitalia S.p.A., a quello già fissato alla data del 27 aprile 2011 relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate da Equitalia S.p.A. a fini di riscossione (punto 2, lett. a), del medesimo provvedimento del 7 ottobre 2009);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta formulata da Equitalia S.p.A., dispone di prorogare il termine di cui al punto 5, lett. a), del provvedimento del 7 ottobre 2009, fino al termine del 27 aprile 2011 a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione fino a tale data avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli