g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 giugno 2011 [1827152]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1827152]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  235 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 7 marzo 2011 nei confronti di Società cattolica di assicurazione soc. coop., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alfredo Di Mauro, in qualità di erede legittimo della sorella defunta, deceduta in data 22 luglio 2007, ha chiesto, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di conoscere i dati relativi ad una polizza vita sottoscritta dal coniuge della de cuius, anch´egli deceduto in data 8 dicembre 2008, al fine di poter esercitare le eventuali azioni successorie sulle quote versate, nonché sulle rendite maturate sino al decesso della parente in virtù del regime di comunione legale dei beni vigente tra i due coniugi; il ricorrente ha chiesto, in particolare, di conoscere "l´importo, alla data del 22 luglio 2007 (giorno della morte della sig.ra KW) della rendita e del capitale della polizza assicurativa n. (…), il nominativo del beneficiario della suddetta polizza assicurativa e l´importo liquidato"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 5 aprile 2011, nonché la nota del 5 maggio 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 marzo 2011, con la quale la società di assicurazione, nel richiamare il riscontro già fornito in precedenza, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni") di aver già provveduto a comunicare al ricorrente tutti i dati relativi alla sorella defunta, ma di non poter, di contro, riferire i dati relativi alla polizza vita intestata al coniuge della medesima, di cui peraltro il ricorrente non risulta essere erede, e in particolare il nominativo del beneficiario della medesima, nonché l´importo ad esso corrisposto, per carenza dei presupposti legittimanti la predetta comunicazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali; la resistente ha in particolare sostenuto che "l´interesse a conoscere la consistenza della polizza alla data del 22.07.2007 non appare adeguatamente sostenuto, dal momento che alla data stessa la signora KW decedeva, ma il signor (…) era ancora in vita e il rapporto contrattuale da questi posto in essere, e le sue vicende non rientrano nell´asse ereditario"; la società di assicurazione ha concluso rilevando che "l´importo liquidato e il nominativo del beneficiario sono dati che fanno riferimento ad un soggetto terzo e, come detto, non possono essere lecitamente divulgati", aggiungendo che, del resto, "la polizza vita è un atto inter vivos che non ricade nell´asse ereditario";

VISTA la nota, datata 28 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito l´interesse, ai sensi dell´art. 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a conoscere la consistenza della predetta polizza, nonché il nominativo del beneficiario di essa, tenuto conto del fatto che, in virtù del regime di comunione legale dei beni intercorrente tra i due coniugi, la polizza assicurativa, benché "formalmente intestata al solo sig. (…) era, per la metà, anche riferibile alla sig.ra KW" alla cui morte, dunque, "avrebbe dovuto essere oggetto di divisione ereditaria: un terzo ai fratelli e sorelle del de cuius e due terzi al coniuge superstite"; il ricorrente ha quindi reiterato le istanze avanzate con il ricorso dichiarandosi disposto a rinunciare, se del caso, a conoscere il nominativo del beneficiario della polizza "se ciò può rendere più agevole l´accesso relativo alla informazione circa il capitale maturato alla data della morte della sig.ra KW";

VISTA la nota, datata 30 marzo 2011, con cui la resistente ha ribadito quanto già rappresentato nella nota precedentemente inviata negando la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti necessari a giustificare la comunicazione al medesimo dei dati richiesti in quanto riferiti a soggetti terzi;

RILEVATO  che l´art. 9 del Codice disciplina il diritto di conoscere i dati riferiti a persone decedute in capo a coloro che vantino un interesse proprio o agiscano a tutela della persona deceduta o di interessi familiari meritevoli di protezione; nel caso di specie oggetto dell´istanza ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, nonché del successivo ricorso, è la richiesta di comunicazione di dati riferiti ad una polizza assicurativa sulla vita, stipulata dal coniuge della parente defunta del ricorrente, rispetto al quale quest´ultimo non risulta, allo stato degli atti, poter vantare alcuna pretesa diretta avendo il contraente assicurato provveduto ad individuare, al momento della stipula, il beneficiario che al verificarsi dell´evento assicurato, ovvero la morte dello stipulante, sarebbe stato destinatario della liquidazione del premio assicurativo (v. art. 1920, comma 3, del codice civile); la carenza di tale interesse tanto più sussiste nei confronti del soggetto individuato quale beneficiario la cui riservatezza, in quanto terzo rispetto al rapporto, deve dunque essere tutelata (risultando, tra l´altro, agli atti una sua volontà in senso contrario);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di agire, se del caso, innanzi l´autorità giudiziaria ordinaria per far accertare la sussistenza, in capo all´interessato, dei presupposti per rivendicare eventuali diritti successori ritenuti violati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli