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Trattamento di dati personali per attività di propaganda elettorale. Esonero dall’informativa - 24 aprile 2013 [2404305]

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[doc. web n. 2404305]


Trattamento di dati personali per attività di propaganda elettorale. Esonero dall´informativa - 24 aprile 2013
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013)

Registro dei provvedimenti
n. 228 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

CONSIDERATO che nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 si terrà, altresì, l´elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione Valle D´Aosta;

CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l´impiego di dati personali per l´inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 2 del Codice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l´interessato, quest´ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l´interessato, la predetta informativa è resa all´interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l´interessato, ha il compito di dichiarare se l´adempimento all´obbligo di rendere l´informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

RITENUTO, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l´iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni" disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice);

CONSIDERATO che, a seguito delle predette modifiche all´art. 130 del Codice e all´istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell´obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

CONSIDERATO che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l´inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

CONSIDERATO, altresì, che il consenso dell´interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l´uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall´art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

CONSIDERATA la necessità di esonerare, in via temporanea, dall´obbligo di informativa di cui all´art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell´obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall´obbligo di rendere l´informativa, sino alla data del 31 agosto 2013, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

RITENUTO che, decorsa la data del 31 agosto 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613),  le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all´art. 130 del Codice e dell´istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";
 

2. ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dall´obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 31 agosto 2013, solo se:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati,

oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 31 agosto 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati;

3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia