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Newsletter 21 - 27 luglio 2003

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N. 179 del 21 - 27  luglio 2003

 

 Adozioni: una banca dati sui minori adottabili solo con precise garanzie
 Localizzazione dei cellulari e chiamate di emergenza

 

 

 

Adozioni: una banca dati sui minori solo con precise garanzie
Il Garante chiede maggiori tutele per famiglie e bambini dichiarati adottabili

 

Dati personali e sanitari, informazioni su condizioni socio-familiari, livelli di reddito e culturali relativi a minori adottabili, a coniugi e a persone singole che aspirano all´adozione sia nazionale, sia internazionale confluiranno in una unica banca dati  che si sta costituendo presso il Dipartimento per la Giustizia minorile con lo scopo  di migliorare le procedure di adozione ed accelerarne i tempi. Proprio in considerazione della rilevanza sociale di questo archivio, e della delicatezza delle informazioni raccolte, l´Autorità garante, in un parere preliminare reso al Ministero della giustizia che sta predisponendo un regolamento, chiede che siano introdotte maggiori garanzie e misure di sicurezza più adeguate. Nella banca dati degli adottabili, istituita nel 2001 dalla legge n. 149, confluiranno infatti automaticamente, tramite i registri informatizzati degli uffici della giurisdizione minorile (tribunali, procure, giudici tutelari ecc.) delicate informazioni riferite ai soggetti che concorrono alla procedura di adozione. L´accesso alla banca dati sarà probabilmente riservato ai magistrati del settore minorile, al personale giudiziario autorizzato e, limitatamente ai loro dati personali, agli interessati.

 

Nel parere, l´Autorità ha sottolineato la necessità di introdurre alcune modifiche per rendere maggiormente conforme il regolamento ai principi in materia di privacy. Ha chiesto anzitutto che vengano specificati nel dettaglio i soggetti che possono trattare i dati personali necessari per il funzionamento dell´archivio informatico, chiarendo quali sono quelli in concreto autorizzati a inserire o modificare i dati. Particolari garanzie dovranno essere previste per le informazioni di provenienza extragiudiziaria, evitando riferimenti a generiche informazioni utili al procedimento (alla banca dei minori adottabili confluiranno, peraltro, anche dati forniti dalle regioni). Inoltre, l´identificazione e la "tracciabilità" dei soggetti che hanno accesso alla banca  (consentite per seguire le operazioni di implementazione dell´archivio o le consultazioni, per garantire esigenze di sicurezza del sistema o per fini statistici) non dovrebbero essere realizzate attribuendo ai soggetti  un  codice di identificazione. La disciplina di tale modalità infatti, oltre ad essere oggetto del Codice sulla privacy n. 196/2003 di recente approvazione, richiede specifiche garanzie ed una attribuzione selettiva anche secondo la precedente normativa nazionale e comunitaria. I dati da inserire nella banca dati infine, vanno indicati puntualmente senza margini di discrezionalità e, per quelli di carattere sensibile, è stata sottolineata l´opportunità di prevedere più livelli di accesso ai dati per fasce di utenti differenziate (magistrati, cancellieri etc.), nonché di specificare anche le operazioni che con tali dati possono esser eseguite all´interno della banca dati.

 

 

 

Localizzazione dei cellulari e chiamate di emergenza
La Commissione europea chiede procedure trasparenti e chiare informazioni agli utenti

 

In caso di chiamate di emergenza non dovrebbe essere necessario il consenso dell´abbonato telefonico per localizzare il cellulare, ma occorre definire procedure assolutamente trasparenti in tutta l´Unione Europea.


Lo scorso 25 luglio la Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione (disponibile all´indirizzo http://europa.eu.int/.../...pdf) con la quale invita gli Stati membri ad armonizzare le norme nazionali che consentono ai servizi di pronto intervento di conoscere la localizzazione delle chiamate effettuate al numero unico europeo 112. La direttiva europea finalizzata a garantire la privacy delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), stabilisce che per trattare i dati cosiddetti "di localizzazione", i quali indicano la posizione geografica del terminale mobile o fisso dell´utente e si associano ad ogni comunicazione effettuata attraverso reti e servizi pubblici, occorre il consenso dell´abbonato che utilizza la singola linea. Tuttavia, la direttiva prevede anche che, in alcuni casi, si possa prescindere da tale consenso, in particolare se la chiamata è destinata ad un servizio di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, forze di polizia).


Con la Raccomandazione, la Commissione intende, dunque, promuovere la definizione di norme uniformi a livello dei singoli Stati membri per consentire che in tutto il territorio dell´Unione Europea si possa utilizzare il numero unico di emergenza (112). In termini di privacy, ciò comporta la possibilità di prescindere, come detto, dal consenso dell´abbonato ed è per questo che la Commissione invita gli Stati membri a stabilire procedure trasparenti per permettere ai fornitori  di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di trattare i dati di localizzazione senza tenere conto del consenso dell´abbonato.


 

La Commissione raccomanda, in particolare, di informare adeguatamente i cittadini sull´esistenza e sulle modalità di funzionamento dei servizi che rispondono al numero unico di emergenza, e quindi sul fatto che chiamando tale numero verranno automaticamente trattati i dati di localizzazione. Occorre, inoltre, specificare quali soggetti siano titolari del trattamento (chi c´è "all´altro capo del filo"), e quali garanzie siano previste per tutelare comunque i dati personali di chi effettua la chiamata.


Entro la fine del 2004 è previsto un riesame dell´intero quadro applicativo riferito ai servizi E112, anche alla luce degli sviluppi nel frattempo intercorsi.

 

 

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Scheda

Doc-Web
246489
Data
21/07/03

Tipologie

Newsletter