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Reclamo relativo ad una comunicazione di dati personali detenuti nell'ambito di un rapporto di lavoro - 11 aprile 2013 [2475832]

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[doc. web n. 2475832]

Reclamo relativo ad una comunicazione di dati personali detenuti nell´ambito di un rapporto di lavoro - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 180 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il reclamo presentato da XY nei confronti del XX. s.r.l., relativo ad una comunicazione di dati personali detenuti nell´ambito di un rapporto di lavoro;

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo regolarizzato il 2 gennaio 2012, XY, già dipendente del Consorzio XX. s.r.l. ed amministratore di una delle società del Consorzio, ha chiesto al Garante di adottare i provvedimenti di cui all´art. 143, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ritenendo illecita la comunicazione di dati a sé riferiti effettuata in riscontro ad una richiesta formulata, in pendenza di un giudizio di separazione personale, dal legale del coniuge dal Consorzio medesimo (del quale è XX il padre della moglie del reclamante). Tale comunicazione, con particolare riguardo all´entità di somme che avrebbero dovuto essere corrisposte al reclamante all´esito di transazioni ancora non perfezionate con le sopra menzionate società (cfr. reclamo 10.11.2011, p. 4), sarebbe avvenuta in violazione dei principi di necessità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali  nonché in assenza del consenso dell´interessato.

2. XX. s.r.l., nel riscontro inviato all´Ufficio del 1° febbraio 2012, con riferimento alla lamentata comunicazione di dati, ha rappresentato che:

a) la lettera predisposta dal legale del coniuge del reclamante mirava ad ottenere informazioni relative allo stato della controversia di lavoro in essere tra il Consorzio e il reclamante nonché all´eventuale riconoscimento di "emolumenti a titolo di definizione del suddetto rapporto di lavoro" a favore del dipendente (cfr. memoria 1.2.2012, All. 1);

b) in riscontro a tale richiesta, il Consorzio comunicava al legale alcuni dati personali riferiti al reclamante, in particolare:

i. l´ammontare delle "sue ultime spettanze, comprensive di TFR" erogate dal Consorzio;

ii. l´ammontare del compenso netto corrisposto nell´agosto 2009 da un´azienda consorziata;

iii. l´importo (al lordo e al netto) che il Consorzio e altra società consorziata avrebbero dovuto corrispondere al reclamante all´esito della trattativa ancora in corso ("che ci risulta prossima alla definizione"), unitamente all´indicazione del legale incaricato di curare la transazione (cfr. memoria 1.2.2012, All. 2);

c) la documentazione relativa alle somme corrisposte dal Consorzio avrebbe comunque dovuto essere prodotta iussu iudicis nel giudizio di separazione ‒ produzione successivamente verificatasi su iniziativa del reclamante ‒ , essendo la misura di tali importi indispensabile ai fini della decisione (cfr. nota 19.5.2011, p. 3 s.);

d) il previo consenso dell´interessato non sarebbe stato necessario essendo detta comunicazione avvenuta "per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria" (cfr. nota del legale del 19.5.2011, p. 4).

3. Dall´esame della documentazione in atti risulta che il Consorzio ha effettuato una comunicazione di dati personali riferiti all´interessato al fine di consentire al tutela di diritti nell´ambito di un procedimento di separazione personale. A tal proposito l´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, anche in assenza del consenso dell´interessato, ammette la comunicazione dei dati quando ciò "è necessario […] per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".

Deve ritenersi che tale principio trovi applicazione anche nel caso di specie, sia in riferimento alla comunicazione delle informazioni concernenti gli emolumenti già percepiti dal reclamante (sopra indicati ai punti 2.b.i e ii), sia in relazione all´avvenuta comunicazione dei dati concernenti somme che, al tempo dell´avvenuta comunicazione, avrebbero dovuto essere riconosciute al reclamante (come peraltro risulta essere di lì a breve avvenuto) con la conclusione della transazione (cfr. punto 2.b.iii). Tali informazioni, complessivamente concernenti la situazione patrimoniale del reclamante e suscettibili quindi di essere in astratto tenute in considerazione nell´ambito del procedimento civile, devono ritenersi pertinenti e non eccedenti rispetto alla pendente causa di separazione personale, salva ogni valutazione (anche in ordine alla loro concreta rilevanza) nell´ambito del pendente procedimento giudiziario anche ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) e b) del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia