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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di dell'Università Telematica San Raffaele Roma - 14 marzo 2013 [2484914]

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[doc. web n. 2484914]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di dell´Università Telematica San Raffaele Roma - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (n. 0021102/U datata 23 settembre 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1 dicembre 2010 nei confronti dell´Università Telematica San Raffaele Roma, con sede legale a Roma, via Val Cannuta n. 247, in persona del legale rappresentante e presidente dell´Università Pasquantonio Sergio, nato il 2.01.1941 a Sulmona (AQ) e residente in Roma, via Gregorina n. 12, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali attraverso il "Modulo di domanda di immatricolazione" e tramite un form di raccolta dati denominato "Richiedi informazioni", entrambi presenti nel sito Internet www.unisanraffaele.gov.it, rispetto ai quali è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 13 dicembre 2010 con cui è stata contestata all´Università la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 12 gennaio 2010 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la parte, in riferimento all´inidonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo che "(…) per quanto attiene alla violazione contestata, si evidenzia poi come questa si riferisca ad un solo modulo presente nell´area "iscrizioni", laddove per altri moduli (…) è presente l´informativa di cui all´art. 13 del D.Lgs 196/2003(…)", evidenziando, altresì, come l´Università, a seguito del verbale di accertamento, abbia  "potenziato le informative (…) poste all´interno dell´area<<iscrizioni>>". La parte, inoltre, ha sottolineato la propria buona fede e la scarsa gravità della violazione;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 13 febbraio 2012, richiesta ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la parte, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che il Consorzio, responsabile esterno del trattamento dati, a cui competeva l´irrogazione di tutti i servizi di natura elettronica e telematica aveva predisposto l´informativa di cui all´art. 13 del Codice sul sito dell´Università "eccezion fatta per i due form di raccolta dedicati all´immatricolazione e alla richiesta di informazioni. Tale mancanza è evidentemente riconducibile ad un errore in buona fede (…)";

RITENUTO che nel form "Richiedi informazioni" presente nel sito www.unisanraffaele.gov.it il semplice richiamo al rispetto del d.lg.n. 196/2003 non risulta essere idoneo a configurare l´informativa di cui all´art. 13 del Codice; inoltre, per quanto concerne il form denominato "Modulo di domanda di immatricolazione", considerando che la procedura di immatricolazione avviene solo in via telematica e che gli studenti interessati devono necessariamente comunicare tutti i loro dati tramite il suddetto form, l´assenza di una adeguata informativa assume particolare rilevanza. Inoltre, da quanto dedotto in ordine alla buona fede del trasgressore, non sono rilevabili gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO che la parte ha, quindi, effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a dell´Università Telematica San Raffaele Roma, con sede legale a Roma, via Val Cannuta n. 247, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima  Università di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia