g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sfera s.r.l. - 14 marzo 2013 [2488186]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2488186]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sfera s.r.l. - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 0021101/U datata 23 settembre 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 2 e 3 dicembre 2010 nei confronti della Sfera s.r.l., con sede legale a Roma, via Renato Fucini n. 240, partita IVA 01150581005, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome ed e-mail) tramite un form denominato "Contatti/Lavora con noi" presente nel sito Internet www.sferafkt.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 13 dicembre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 19 gennaio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo che "(…) non c´è alcun trattamento del dato (sempre che di dato si possa parlare), nel senso che lo stesso non solo non viene catalogato né archiviato in alcun modo, ma non viene comunicato a nessuno né pubblicato in alcun modo. Non c´è alcun rischio che all´interessato possa derivare un danno o pregiudizio(… )", sostenendo che "è evidente che nome e indirizzo di posta elettronica non identificano una persona. L´indirizzo di posta infatti può contenere un nome vero ma può altresì contenere un nome di fantasia(…)", evidenziando, altresì, che "(…)dai verbali non c´è traccia di messaggi e-mail salvati o archiviati(…)" questi infatti non erano conservati in nessun data base. La parte, inoltre, ha tenuto a precisare "(…) il verbale di contestazione deve essere archiviato e, di conseguenza, la sanzione annullata in quanto carente di motivazione (…);

LETTO il verbale di audizione del 13 febbraio 2012, richiesta ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che "la Sfera s.r.l è un centro di fisioterapia che, come tale, gestisce anche dati sensibili e che, rispetto agli adempimenti connessi a tale tipologia di trattamenti, la Guardia di Finanza non ha riscontrato alcuna violazione";

RITENUTO che il form "Contatti/Lavora con noi" presente nel sito www.sferafkt.it ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali. Ciò indipendentemente dalla conservazione o archiviazione dei dati che, se effettuate, configurano un´ulteriore operazione di trattamento.

RILEVATO inoltre che risulta documentato in atti l´effettivo funzionamento del form e che la società ha ammesso, sia in sede ispettiva che negli scritti difensivi, l´utilizzo dello stesso da parte dei clienti;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Sfera s.r.l., con sede legale a Roma, via Renato Fucini n. 240, partita IVA 01150581005, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2488186
Data
14/03/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca