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[doc. web n. 2497333]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Compu & Games srl - 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che Compu & Games srl, in qualità di dealer della società Telecom, ha provveduto nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007 all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dalle perquisizioni svolte è stato possibile individuare 3 pratiche di innalzamento soglia attribuite a persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 1500. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "i 3 soggetti, (…), hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite";

VISTO il verbale del 9 giugno 2010, con cui è stata contestata a Compu & Games srl, con sede in Este (PD), Via Tito Livio n. 17, P.I. 0245980283, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") per aver effettuato un trattamento di dati personali di 3 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, senza adempiere all´obbligo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Vicenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha rilevato, in primo luogo, che "il verbale di contestazione notificato si fonda sui fatti e sulle circostanze acquisite dalla stessa Guardia di finanza nei verbali degli interrogatori di sommarie informazioni redatti, quasi tutti, nel settembre e novembre dell´anno 2008 (…)" e che, pertanto, non è stato osservato il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rilevando a tal proposito "l´autorizzazione della Procura della Repubblica di Vicenza all´utilizzo dei fatti costituenti illecito amministrativo". In secondo luogo, la parte ha osservato che "i fatti (…), così come contestati, si sostanzierebbero nella plurima formazione di contratti di utenze telefoniche del tutto inesistenti, artificiosamente creati dagli autori dei fatti per fini illeciti. Se questi sono i fatti, non vi è dubbio che abbiano rilevanza penale (…); quel che in questa sede amministrativa rileva è la circostanza che la stessa configurazione dei fatti rende impossibile giuridicamente il compimento dell´illecito amministrativo contestato". In ogni caso, la parte ha fatto presente che l´informativa agli interessati era sempre resa, sia oralmente che per iscritto per mezzo di cartelli affissi all´interno dei locali aziendali;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti datato 17 ottobre 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in cui è stato sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi, richiamando quanto disciplinato nelle Linee guida del Garante datate 25 ottobre 2007 (doc. web. n.1457247), sul trattamento dei dati dei clienti da parte delle banche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si osserva preliminarmente che l´attivazione multipla di schede telefoniche non è una condotta di per sé illecita, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006 in materia di servizi telefonici non richiesti (doc. web n. 1242592) e assolvendo all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e dell´acquisizione di una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede telefoniche. Il citato provvedimento stabilisce altresì che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante", ove, partendo dai descritti presupposti, si rileva come l´attivazione di una pluralità di schede telefoniche nei confronti di un singolo interessato senza avergli reso un´informativa nella quale tale tipologia di trattamento sia esplicitamente specificata, configura, considerata l´accertata inconsapevolezza di tali attivazioni, la violazione dell´art. 13 del Codice ed è altresì alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, così come rilevato dalla Guardia di finanza. Quindi, diversamente da quanto ritenuto, risulta provata in atti, ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´attivazione nei confronti di 3 persone inconsapevoli di 1500 schede telefoniche. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile). Anche l´argomentazione secondo cui l´informativa era resa oralmente ovvero affissa nei locali aziendali, oltre a non essere supportata da alcun elemento di fatto, non è pertinente al caso contestato, perché non riferita allo specifico trattamento, relativo all´attivazione multipla di 1500 schede, realizzato dalla parte all´insaputa degli interessati. In ogni caso, la società non è stata comunque in grado di provare di aver dato adempimento all´obbligo di aver reso un´informativa idonea, chiara ed efficace. Risulta parimenti non pertinente anche il generico richiamo alla disciplina di cui alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario del 25 ottobre 2007, atteso che tale provvedimento, oltre a disciplinare ambiti di trattamento dei dati personali che nulla hanno a che fare con il caso di specie, ribadiscono, in senso generale, l´obbligo di rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. Con riferimento, invece, all´argomentazione secondo cui la notifica della contestazione sarebbe avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge, si rileva, in primo luogo, che la data dell´accertamento non necessariamente coincide con il momento in cui il fatto è accertato nella sua materialità, ma piuttosto con quello in cui tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sono acquisiti e valutati dall´organo accertatore ai fini dell´individuazione della condotta sanzionata quale illecito amministrativo. Tale circostanza è evidente nel caso in esame, dove la violazione contestata è scaturita da una complessa indagine svolta dalla Guardia di finanza, che ha coinvolto numerosi soggetti e che è consistita in un complesso esame di documenti e di dichiarazioni. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, la circostanza che gli elementi integranti l´illecito amministrativo siano stati acquisiti nel corso di un´indagine penale fa sì che il termine stabilito dall´art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorra dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall´autorità giudiziaria all´autorità amministrativa. Infatti, "qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all´indagato la violazione amministrativa, l´autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizioni di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall´art. 329 cod. proc. pen." (Cass. civ. sez. II del 5.11.2009, n. 23477). Pertanto, considerato che l´autorizzazione dell´autorità giudiziaria all´utilizzo degli atti acquisiti nel procedimento penale ai fini amministrativi è avvenuta con nota del 10.05.2010 (nr. 73208/07 RGNR), la notifica della contestazione è stata effettuata nel rispetto dei termini stabiliti;

RILEVATO, pertanto, che Compu & Games srl ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo della sottoscrizione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (3 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico devono essere considerati di notevole rilievo in considerazione del rapporto tra numero di interessati coinvolti (3) e numero di schede attivate a loro insaputa (1500), tale da arrecare un elevato grado di pregiudizio agli interessati;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 18.000,00 per ciascuno dei tre interessati, per un ammontare complessivo pari a euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Compu & Games srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Este (PD), Via Tito Livio n. 17, di pagare la somma complessiva di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia