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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Unitelma Sapienza - 14 marzo 2013 [2574657]

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[doc. web n. 2574657]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Unitelma Sapienza - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 125 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 21102/U del 23 settembre 2010 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo nei confronti di Unitelma Sapienza (di seguito Unitelma) C.F.: 08134851008, con sede in Roma, via Regina Elena n. 295, in persona del legale rappresentante pro-tempore, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 13 dicembre 2010, a fronte della quale è stato accertato che Unitelma: a) ometteva di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della raccolta dei dati personali effettuata tramite lo specifico  form di raccolta, finalizzato all´iscrizione al proprio sito Internet e necessario ai fini dell´immatricolazione/iscrizione all´Università, accedibile alla pagina web http://esse3.unitelma.it/Anagrafica/Registrazione; b) ometteva di acquisire il consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile degli interessati ai sensi dell´art. 23 del Codice con particolare riferimento al form di raccolta presente alla pagina web http://esse3.unitelma.it/Anagrafica/Registrazione.do finalizzato all´iscrizione ai corsi dell´Università;

VISTO il verbale n. 107/2010 del 15 dicembre 2010 con cui è stata contestata a Unitelma la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 del medesimo Codice; 

VISTO il verbale n. 109/2010 del 23 dicembre 2010 con cui è stata contestata a Unitelma la violazione amministrativa prevista dall´art.162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice;

ESAMINATO il rapporto del predetto Nucleo speciale predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai due verbali di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

VISTO lo scritto difensivo del 3 febbraio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con il quale, ritenendo comunque ricorrenti i presupposti di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice inerenti i casi di minore gravità, relativamente al verbale di contestazione n. 107/2010 del 15 dicembre 2010, Unitelma ha evidenziato come  "Il mancato reperimento dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lgs. 196/2003 (…) si colloca all´interno del (…) trasferimento della piattaforma telematica, che si è concluso soltanto il successivo 16 dicembre, e si è verificato in modo del tutto accidentale e per un arco temporale ristrettissimo". Sul punto, rileva, altresì, che "(…) non può essere chiamata a rispondere della violazione contestata, avendo essa affidato la gestione del proprio sito web e dei suoi contenuti ad un soggetto professionale terzo sul cui operato ha vigilato diligentemente". Inoltre, ha evidenziato che, "(…) nel ristretto arco temporale in cui vi è stata l´assenza dell´informativa di cui si discute, non è stato registrato alcun trattamento di dati personali relativo ad alcuno studente o utente  web. Ne consegue che la temporanea assenza dell´informativa di una pagina web del sito dell´Università non ha pregiudicato il diritto alla privacy di alcun interessato". Riguardo la contestazione di cui al verbale n. 109/2010 del 23 dicembre 2010, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all´art. 24, comma 1 lett. b) e c), oltre al fatto che l´obbligo di cui all´art. 23 del Codice "(…) non può dirsi violato, atteso che non vi è stato (…) alcun trattamento chiaramente individuato non assentito";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente in relazione agli illeciti accertati. Relativamente alla contestazione n. 107/2010, si evidenzia come la Guardia di finanza abbia effettuato gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute nel pieno rispetto dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove, peraltro, la parte, dichiarando che "In merito ai server, specifico che quello utilizzato per la gestione degli studenti è di proprietà, attualmente, del Consorzio Interuniversitario Cineca (…). La gestione della piattaforma web di e-learning, la gestione delle mail e del sito web è effettuata, invece, da Clio srl (…)", non ha fatto alcun riferimento al "(…) trasferimento della piattaforma telematica (…)", né tale affermazione risulta sorretta da alcun riscontro oggettivo. Parimenti, risulta accertato ai sensi del citato art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che l´Università ha "(…) inviato una mail a Clio srl per la rettifica della procedura di registrazione che comporterà l´inserimento della prevista informativa (…)", senza che alcuna specificazione sia stata fornita circa il fatto che un´informativa di cui all´art. 13 del Codice fosse mai stata presente a fronte della raccolta di dati che ha determinato la contestazione in argomento. Né tale circostanza è stata in qualche modo documentata negli scritti difensivi. Inoltre, si evidenzia come le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), che, nel caso di specie, non è riscontrabile. Alla luce di quanto argomentato non ricorrono i presupposti per poter applicare la disciplina di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RITENUTO, invece, che la contestazione n. 109/2010 inerente la sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice deve essere archiviata in quanto non risulta accertato in atti che, attraverso lo specifico form del sito dell´Università, sia stata effettivamente effettuata una raccolta di dati sensibili a fronte della quale sarebbe stato necessario acquisire uno specifico consenso, ove, peraltro, non risultano accertate ulteriori finalità del trattamento in questione rispetto a quelle relative alla registrazione/iscrizione a cui il medesimo form è preposto; 

RILEVATO che Unitelma ha quindi effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere l´informativa  ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della raccolta dei dati personali effettuata tramite l´apposito form di raccolta finalizzato all´iscrizione al sito Internet di Unitelma (contestazione n. 107/2010);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi delle modalità concrete della condotta e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato devono essere considerati in ragione del fatto che l´omissione oggetto di contestazione si è sostanziata nei confronti di tutti gli interessati iscritti per mezzo della procedura on-line, mentre l´elemento dell´intensità dell´elemento psicologico non è caratterizzato da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il trasgressore ha fornito elementi di riscontro in merito a quanto disposto nel provvedimento n. 328 del 7 settembre 2011;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, Unitelma Sapienza Università Telematica non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161 del Codice nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio con riferimento alla violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice di cui al verbale di contestazione n. 109/2010 del 23 dicembre 2010;

ORDINA

a Unitelma Sapienza C.F.: 08134851008, con sede in Roma, via Regina Elena n. 295, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Università di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia