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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del sig. Zeno Vinco - 11 aprile 2013 [2575298]

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[doc. web n. 2575298]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del sig. Zeno Vinco - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 186 dell´11 aprile 2103

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che il sig. Zeno Vinco, nato a Cerro Veronese (Vr) il 18 dicembre 1948, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale Favi Elettronica di Vinco Zeno, con sede in Sona (Vr), via Veneto n. 13 – Fraz. Lugagnano P.I.: 01870930235, quale dealer della società Telecom Italia s.p.a. e da questa designata responsabile del trattamento dei dati personali, ha provveduto nell´anno 2005 all´intestazione di alcune schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. Nello specifico è stato possibile individuare 36 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 71 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "tutti i 36 soggetti, (…), hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite";

VISTO il verbale n. 238594/10 del 3 giugno 2010, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata al sig. Zeno Vinco, titolare dell´impresa individuale Favi Elettronica di Vinco Zeno, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di 36 interessati attraverso l´intestazione, a loro insaputa, di schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il trasgressore ha evidenziato "(…) la non disponibilità della Favi a prestarsi al "sistema" delle attivazioni "multiple" TIM (…)" atteso che "(…) all´esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, sono risultate attivate a nome del dealer Favi Elettronica di Vinco Zeno solo n. 71 schede SIM, intestate a solo 36 persone diverse". Inoltre, ha rilevato che "(…) dalla lettura del verbale e delle sommarie informazioni rilasciate dalle persone sentite dai militi, il signor Vinco ha ora potuto apprendere che nessuno dei soggetti interessati aveva mai chiesto l´attivazione di tali utenze telefoniche in uno dei negozi della Favi Elettronica (…)", considerato che "(…) le schede in questione sono state attivate alla sostanziale insaputa del signor Vinco, verosimilmente da parte di uno dei referenti di zona TIM (…) che aveva a disposizione il codice di attivazione della Favi (…)". Ha evidenziato, altresì, il gravissimo danno patito dal sig. Vinco a causa della vicenda in trattazione, nonché la sproporzione della sanzione rispetto alla violazione contestata;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti datato 15 luglio 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in cui è stato sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Risulta provata in atti, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, l´attivazione di 71 SIM nei confronti di 36 soggetti terzi (interessati) a loro insaputa, senza che la ritenuta episodicità della condotta omissiva contestata sostanzi alcuna esimente circa l´obbligo di rendere agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Inoltre, si rileva come la circostanza secondo la quale "(…) le schede in questione sono state attivate alla sostanziale insaputa del sig. Vinco (…)" non è sorretta da alcun elemento di fatto. In effetti, per stessa ammissione del trasgressore, le 71 SIM in trattazione sono state attivate all´insaputa dei 36 interessati utilizzando i codici di attivazione attribuiti a Favi Elettronica, senza che risulti dimostrato in alcun modo l´utilizzo fraudolento di tali codici da parte di soggetti non autorizzati. In conclusione, quindi, si rileva come l´obbligo di rendere l´informativa deve essere assolto nei confronti dell´interessato, come stabilisce l´art. 13 del Codice e, ancor più specificamente, il provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006 (in www.gpdp.it doc. web n. 1242592) in materia di servizi telefonici non richiesti, laddove è precisato che agli interessati deve essere resa un´informativa idonea, chiara ed efficace, da cui risultino chiaramente, tra l´altro, il titolare e il responsabile del trattamento;

RILEVATO, pertanto, che sig. Zeno Vinco, titolare dell´impresa individuale Favi Elettronica di Vinco Zeno, ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (36 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione deve essere valutata in ragione del fatto che sono stati trattati dati di 36 persone, senza rendere loro l´informativa;

b) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si fa presente la natura di impresa individuale del trasgressore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 108.000,00 (centottomila) per la violazione di cui all´art. 161 in conseguenza dell´applicazione del minimo edittale (3.000,00 euro) per ciascuna delle 36 persone nei cui confronti la violazione risulta commessa;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Zeno Vinco, titolare dell´impresa individuale Favi Elettronica di Vinco Zeno , con sede in Sona (Vr), via Veneto n. 13 – Fraz. Lugagnano P.I.: 01870930235, di pagare la somma complessiva di euro 108.000,00 (centottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del medesimo Codice, come indicato in motivazione i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 108.000,00 (centottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia