g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Vinci s.r.l. - 14 marzo 2013 [2633448]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 2633448]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Vinci s.r.l. - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n.  127 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 0021104/U datata 23 settembre 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 6 dicembre 2010 nei confronti della Vinci s.r.l., con sede legale in Gaiole in Chianti (SI), via L. Da Vinci n. 18, partita IVA 00982030520, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che gestisce di fatto il portale internet "Le Contrade" agriturismo,  dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, e-mail o numero di telefono) tramite un form denominato "Modulo di contatto" presente nel sito Internet www.toscana4dreaming.com, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 7 dicembre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 4 gennaio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo "(…) che la "struttura agrituristica" ovvero la ricorrente non effettua raccolta dei dati personali(… )", affermando che "arrivano richieste attraverso il sito internet, alle quali viene risposto tramite indirizzo elettronico,(…) e che le richieste ricevute via email e rimaste senza esito vengono cancellate (…)", evidenziando, altresì, che "(…)gli indirizzi email dei soggetti che chiedono informazioni alla struttura non consentono al destinatario una verifica dei dati ivi forniti(…)". Inoltre la parte ha rilevato la mancanza di motivazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni che hanno spinto la Guardia di finanza ad irrogare la sanzione in misura ridotta pari a 12.000 euro, " prevedendo la legge una sanzione amministrativa da un minimo di 6.000 Euro a un massimo di 36.000 Euro, essendo la "forbice" molto ampia, appare indispensabile indicare nel provvedimento i criteri utilizzati per fissare l´ammontare della sanzione, ovvero motivarlo(…)";

RITENUTO che il form "Modulo di contatto" presente nel sito www.toscana4dreaming.com ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, e-mail o numero di telefono), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali;

RILEVATO che, l´organo accertatore della violazione deve per legge indicare alla parte la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta come previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO pertanto che risulta correttamente accertato che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati dovuta ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Vinci s.r.l., con sede legale in Gaiole in Chianti (SI), via L. Da Vinci n. 18, partita IVA 00982030520, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2633448
Data
14/03/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca