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Provvedimento del 4 luglio 2013 [2674628]

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[doc. web n. 2674628]

Provvedimento del 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 342 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 27 marzo 2013, proposto nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Emanuela Spinelli, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del quotidiano "Corriere della Sera"- consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito del medesimo digitando semplicemente il nome e cognome del ricorrente - di tre articoli, pubblicati nel 1997, riguardanti la notizia del suo arresto avvenuta in quell´anno, epoca in cui il ricorrente era calciatore professionista di serie B, ha chiesto, reiterando parte delle richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), in via principale, la cancellazione o il blocco dei dati personali che lo riguardano trattati in violazione di legge, e, in via subordinata, la trasformazione in forma anonima e l´aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo stesso attualizzandone il contenuto alla luce dell´evoluzione giudiziaria della vicenda in senso favorevole all´interessato; il ricorrente ha chiesto inoltre l´adozione, in ogni caso, delle misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità dell´articolo stesso dai motori di ricerca esterni al sito; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative ad una vicenda, peraltro ormai risalente, in cui "è stato vittima di un errore giudiziario" conclusasi con l´assoluzione del medesimo, confermata in appello con sentenza "divenuta irrevocabile in data 2.11.2007", e, in relazione alla quale, gli è stata peraltro riconosciuta "una somma di denaro a titolo di indennizzo per l´ingiusta detenzione"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 3 maggio 2013, nonché la nota del 20 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 aprile 2013 con cui la società resistente, riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli articoli menzionati nel ricorso da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, ha dichiarato di aver "provveduto a segnalare a tutti i motori di ricerca la propria volontà che gli articoli (…) indicati vengano deindicizzati, attraverso gli strumenti del file "robots.txt" e "metatag noindex"; con riferimento alla richiesta di aggiornamento dei dati personali del ricorrente contenuti negli articoli in questione RCS MediaGroup S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità ad integrare la notizia originaria con il dato relativo all´avvenuta assoluzione dell´interessato, subordinando tale iniziativa alla ricezione di una copia della sentenza definitiva;

VISTA la nota, fatta pervenire in data 20 giugno 2013, con cui il ricorrente ha comunicato che, a seguito della trasmissione della sentenza da parte dell´interessato, il titolare del trattamento ha provveduto ad effettuare l´aggiornamento delle informazioni contenute negli articoli sopra menzionati, mediante l´inserimento, in calce agli stessi, di una nota contenente la notizia dell´avvenuta assoluzione del ricorrente; il medesimo ha inoltre rappresentato che RCS MediaGroup ha altresì "provveduto ad eliminare detti articoli anche dai richiami su ulteriori siti (…)";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –  la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessato (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione o blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggetto di ricorso;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che il titolare del trattamento ha provveduto, aderendo alle richieste del ricorrente ed adeguandosi all´orientamento recentemente espresso dall´Autorità tenuto conto anche della posizione assunta in merito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012), ad aggiornare i dati contenuti negli articoli in questione con la notizia dell´avvenuta assoluzione dell´interessato con sentenza ormai passata in giudicato, garantendo in tal modo la salvaguardia del diritto del medesimo a veder rappresentata correttamente la propria attuale immagine sociale; ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare, anche in ordine a tale aspetto, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS MediaGroup S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di interdizione degli articoli menzionati nel ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell´editore resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di aggiornamento/integrazione degli articoli menzionati nel ricorso;

c) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione o blocco dei dati trattati in asserita violazione di legge;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di RCS MediaGroup S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia