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Trattamenti di dati personali relativi a candidati al lavoro effettuati da un sito web - 5 dicembre 2013 [2865637]

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[doc. web n. 2865637]

Trattamenti di dati personali relativi a candidati al lavoro effettuati da un sito web - 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 547 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni del 4, 18 e 29 giugno 2012;

ESAMINATE la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

Trattamenti di dati personali relativi a candidati al lavoro effettuati da Impiego24.it s.r.l.

1. Con distinte segnalazioni del 4, 18 e 29 giugno 2012 è stato lamentato che, per candidarsi ad offerte di lavoro tramite il sito web www.impiego24.it gestito da Impiego24.it s.r.l. (di seguito, la società), gli interessati devono acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità (ulteriori e diverse) legate alla veicolazione di offerte commerciali da parte della società e di terzi.

2.1. All´esito di preliminari verifiche effettuate dall´Ufficio (cfr. verbale 9 luglio 2012 e documentazione allegata) è risultata confermata la necessità, al fine di poter completare la procedura di registrazione, di assentire all´effettuazione di trattamenti per le tre distinte finalità individuate dal titolare del trattamento consistenti:

a. nell´invio di "informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms [nonché per] effettuare analisi statistiche, sondaggi d´opinione" da parte della società;

b. nel trattamento dei dati di navigazione per "effettuare attività di analisi e migliorare l´offerta e i servizi del sito in linea con le […] preferenze e […] interessi" dell´utente registrato;

c. "nell´invio di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms [per] effettuare analisi statistiche, sondaggi d´opinione" da parte di "aziende terze".

2.2. Ulteriori finalità perseguite sono poi emerse dalle informazioni che la società è tenuta a rendere ai sensi dell´art. 13 del Codice; informativa che è risultata essere fornita agli interessati, con diverso contenuto, in due distinti documenti – la cui intestazione è "dati personali" (all´indirizzo www.impiego24.it/post.php?post_ID=13) e "privacy" (all´indirizzo www.impiego24.it/post.php?post_ID=16) – reperibili, in corrispondenza del "form di iscrizione dei candidati", mediante due distinti link ipertestuali (denominati "informativa" e "dettagli") (cfr. all. 3 e 4 al verbale 9 luglio 2012).
Dalla lettura di tali testi emerge, quanto al documento denominato "dati personali", che i (non meglio identificati) dati personali forniti:

a.  "verranno registrati e conservati su supporti elettronici […] anche associandoli ed integrandoli con altri database";

b. "non saranno diffusi";

c.  potranno essere utilizzati per finalità promozionali dalla società "e/o da società terze";

d. "i dati e i cookies […] ricevuti saranno trattati da Impiego24 s.r.l. esclusivamente con modalità e procedure necessarie" per fornire "i servizi richiesti".

Nel documento denominato "privacy", invece, si fa riferimento all´utilizzo dei dati personali riferiti ai candidati, tra l´altro, per:

e. "consultare il database di offerte di lavoro secondo criteri di ricerca semplici o avanzati";

f. "ricevere le offerte su misura per ognuno dei tre profili che è possibile completare";

g. le "comunicazioni delle informazioni sull´utente e sui suoi possibili interessi di carriera a potenziali datori di lavoro e/o agenzie interinali e/o agenzie per il lavoro per essere ricercati direttamente dalle aziende";

h. la "fornitura dei servizi e prodotti a possibili datori di lavoro per ultimare il processo di selezione, come ad esempio l´accesso al database dei curricula";

i. l´"invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziativa di Impiego24 s.rl. e di terzi (previo consenso ottenuto nella sezione Registrazione)".

3.1. Considerati gli elementi preliminarmente acquisiti, al fine di accertare la liceità dei trattamenti effettuati tramite il sito web oggetto di segnalazione, su delega dell´Autorità, l´11 e il 12 dicembre 2012 il "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza ha effettuato accertamenti presso la società. All´esito delle verifiche eseguite e in base alle dichiarazioni rese in tale circostanza nonché successivamente nel corso del procedimento, è emerso che:

a. la società avrebbe trattato – in base a quanto dichiarato "successivamente al 26 giugno 2012, data di sua costituzione – informazioni personali relative ai candidati previa compilazione da parte degli stessi di apposito modello (form) reso disponibile sul proprio sito internet "dedicato alle aziende che cercano personale […] e agli utenti che cercano un lavoro", in tal modo costituendo un database che consterebbe di circa 420.000 utenti registrati e di "un numero di aziende [registrate] pari a 3.800" (cfr. nota 28 dicembre 2012, p. 3);

b. con riguardo ai candidati, i dati trattati dalla società, completata la procedura di iscrizione nel sito web, consistono in (cfr. all. 7 al verbale dell´11 dicembre 2012):

i. dati anagrafici e di contatto;

ii. "percorso di studio e professionale" individuale;

iii. preferenze lavorative;

iv. informazioni personali contenute nei curricula (fino a tre per ciascun interessato) che possono essere inseriti nel sito dai candidati che si siano previamente registrati nonché,

v. qualora l´interessato [previo suo consenso] scelga "di aderire al profilo pubblico […] consultabile da tutti, un video-curriculum, delle foto, un curriculum europeo e/o una lettera di presentazione" che pure possono essere inseriti nel sito (cfr. verbale cit., p. 3);

c. secondo quanto rappresentato, in tal modo la società metterebbe a disposizione degli utenti una "bacheca digitale" – attività ritenuta non equiparabile alla "somministrazione, ricerca e selezione del personale" – consentendo, secondo quanto dichiarato, gratuitamente, sia per gli interessati che per le aziende (cfr. verbale cit., p. 2), la consultazione di offerte di lavoro senza richiedere alcuna procedura di registrazione;

d. "[p]er le aziende è sempre necessaria la registrazione per accedere ai […] servizi, mentre per gli utenti privati la registrazione è necessaria per inserire i propri C.V. e per candidarsi alle posizioni lavorative offerte";

e. "gli iscritti ai servizi possono consultare liberamente le offerte inserite dalle aziende, come le aziende possono liberamente consultare i curriculum vitae e i profili relativi inseriti dagli utenti privati che hanno scelto di renderlo pubblico" (cfr. verbale cit., p. 2).

3.2. In sede di verifica ispettiva, previa simulazione della procedura di registrazione dei candidati nel sito web ("Form iscrizione gratuita Candidati"), è stato accertato che:

a. la stessa non poteva essere portata a compimento senza consentire il "trattamento dei […] dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d´opinione da parte di Impiego24 S.r.l." nonché la "lettura dei […] dati di navigazione per effettuare attività di analisi e migliorare l´offerta e i servizi del sito" degli utenti;

b. diversamente da quanto accertato in precedenza dall´Ufficio (come risulta dal verbale del 9 luglio 2012), l´eventuale diniego da parte dell´interessato a consentire la "comunicazione dei […] dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d´opinione da parte di aziende terze" non precludeva più il completamento della procedura di registrazione (cfr. verbale cit., p. 3 e 4).

3.3. Quanto alle informazioni rese tramite il sito web ai sensi dell´art. 13 del Codice, in sede di accertamento ispettivo è risultata confermata l´esistenza di entrambi i documenti contenenti l´informativa (di cui si è dato conto sopra al par. 2.2.) il cui contenuto è risultato identico, ad eccezione del riferimento (ulteriore) alla prefigurata comunicazione di dati personali a "ClubVips e Acquisti24" (contenuta nel documento "Dati personali"). Con riguardo a quest´ultimo profilo, tuttavia, il titolare del trattamento ha dichiarato che "le società [ClubVips e Acquisti24] sono due mie idee […]. Le stesse sono ancora idee e non esistono realmente" (cfr. verbale cit., p. 4).

Il titolare del trattamento ha altresì precisato – rettificando ulteriormente quanto reso pubblico tramite l´informativa contenuta nel documento "dati personali" (v. sopra par. 2.2) – che "i dati raccolti tramite il sito non vengono in alcun modo integrati o associati con dati presenti in database esterni" né "vengono comunicati a terzi", ad eccezione di quelli riferiti a coloro che hanno rilasciato uno specifico consenso in tal senso (cfr. verbale cit., p. 5).

4. Successivamente agli accertamenti ispettivi, la società ha precisato (cfr. nota 28 dicembre 2012) le finalità perseguite, indicando in particolare, oltre alla menzionata messa a disposizione del database dei candidati (per gli utenti registrati), quelle relative alla:

a. "comunicazione delle informazioni sull´utente e sui suoi possibili interessi di carriera a potenziali datori di lavoro e/o agenzie interinali e/o agenzie per il lavoro per essere ricercati direttamente dalle aziende e farsi mandare via mail le singole offerte personalizzate";

b. "fornitura dei servizi e prodotti a possibili datori di lavoro per ultimare il processo di selezione, come ad esempio l´accesso al database dei curricula";

c. possibilità di inviare, previa raccolta di specifico consenso "ottenuto nella sezione Registrazione", comunicazioni "in merito a nuovi servizi e/o cambiamenti del sito" nonché "informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di Impiego24.it S.r.l. e di terzi" (cfr. nota 28 dicembre 2012, p. 2).

Per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche dei servizi offerti, è stato altresì dichiarato che, attraverso il sito web, gli utenti registrati possono consultare il "database di offerte di lavoro secondo criteri di ricerca semplici o avanzati" e ricevere "via e-mail le nuove offerte che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati" nonché "le offerte su misura su ciascuno dei 3 profili che è possibile completare" (cfr. nota cit., p. 1-2).

Con riferimento al trattamento dei dati di navigazione – rettificando nuovamente quanto reso pubblico tramite l´informativa contenuta nel documento "dati personali" (v. sopra par. 2.2) – è stato dichiarato che "non viene effettuata alcuna profilazione e [che] la richiesta di consenso è stata inserita per un eccesso di zelo nei confronti degli utenti in relazione ai dati connessi alla navigazione all´interno del portale. È in corso di definizione una nuova privacy policy del sito […]" (cfr. nota cit., p. 2).

Il titolare del trattamento ha altresì dichiarato di essersi "reso conto dell´erronea necessità di manifestare il proprio consenso ai primi due trattamenti indicati [vale a dire quelli inerenti alle comunicazioni promozionali da parte della società e al trattamento dei dati di navigazione] per poter procedere con la registrazione. Tale situazione […] è già in corso di modifica" (cfr. nota cit., p. 3).

La società ha infine trasmesso la designazione di Edicom di Fabio Valentino, con sede a Bacoli, recante la data del 26 giugno 2012, quale responsabile del trattamento in relazione all´attività di gestione del sito web www.impiego24.it dalla stessa realizzato (cfr. nota cit., p. 1 e documentazione allegata).

5. All´esito di ulteriori verifiche effettuate dall´Ufficio (cfr. verbale 22 novembre 2013), è emerso che:

a. il contenuto dell´informativa fornita agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice non è più segmentato in due testi e risulta, nel suo complesso, riformulato;

b.  quanto alle modalità di raccolta del consenso dei candidati in occasione della registrazione sul sito web, vengono richieste distinte dichiarazioni di consenso per il trattamento di dati personali riferite alla veicolazione di informazioni commerciali da parte, rispettivamente, di Impiego24.it s.r.l. o di "soggetti terzi", in relazione alle quali, peraltro, risulta tuttora preselezionata l´opzione "Acconsento".

Allo stato, comunque, la procedura di registrazione risulta poter essere completata anche in caso di diniego da parte dell´interessato.

Profili di illiceità dei trattamenti effettuati

6. Dall´esame delle dichiarazioni rese e della documentazione in atti, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante), risultano, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dalla società nell´ambito della fornitura di servizi legati all´incontro tra domanda e offerta di lavoro, profili di violazione con riferimento al rispetto dei principi di:

a. liceità del trattamento in relazione all´attività svolta dalla società (par. 7.1 ss.);

b. correttezza e trasparenza in relazione all´obbligo di fornire agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice (par. 8);

c. libertà del consenso reso dagli interessati in relazione ai trattamenti effettuati per finalità promozionale (par. 9).

7.1. Quanto al primo aspetto, risulta che la società effettui trattamenti di dati personali riferiti ai candidati per finalità di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, secondo la definizione fornita dall´art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), con particolare riferimento alla "raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori", alla "costituzione di relativa banca dati" nonché alla "promozione e gestione dell´incontro tra domanda e offerta di lavoro". La società ha proceduto infatti:

a. alla raccolta di curricula di candidati e all´archiviazione degli stessi in una banca dati (nelle forme sopra indicate, nel dettaglio, al par. 2.2, lett. e. ed h.; par. 3.1, lett. a. e b.; 4, lett. b) nonché

b. alla promozione e gestione dell´incontro tra domanda e offerta di lavoro, non solo consentendo l´accesso al database dei candidati (contenente tutti gli elementi informativi da questi forniti), ma anche mediante le seguenti operazioni di trattamento:

i. comunicazione di informazioni riferite ai candidati (cfr. par. 2.2, lett. g e 4, lett. a);

ii. offerta di servizi finalizzati all´incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr. par. 4, lett. b);

iii. invio di offerte di lavoro "su misura" (cfr. par. 2.2., lett. f e 4).

Peraltro, anche nell´informativa attualmente disponibile sul sito web, la fornitura di "servizi in linea con [le] preferenze e [gli] interessi" degli utenti nonché l´organizzazione "in un´unica banca dati" dei dati personali raccolti è indicata nel novero delle operazioni di trattamento effettuate in relazione ai dati personali di coloro che si registrano.

7.2. Deve rilevarsi inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dalla società, quest´ultima non utilizza il proprio sito web come mera bacheca digitale nella quale rendere pubbliche le offerte di lavoro e le candidature individuali.

A tal proposito, infatti, dalle verifiche svolte (cfr. verbale 22 novembre 2013) emerge, da un lato, che i dati di contatto delle aziende che ricercano lavoratori come pure dei candidati non sono di regola liberamente accessibili a chi consulti il sito senza essersi previamente registrato; dall´altro che il sito veicola altresì offerte di lavoro in forma anonima (ciò, peraltro, in violazione di quanto previsto dall´art. 9, d.lg. n. 276/2003, profilo per il quale è riservata l´eventuale contestazione, con separato procedimento, della violazione amministrativa di cui all´art. 19, d.lg. n. 276/2003).

Anche per queste ragioni è quindi indiscutibile l´interposizione della società tra candidati e datori di lavoro con finalità di "promozione e gestione dell´incontro tra domanda e offerta di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. n. 276/2003).

7.3. Le sopra descritte operazioni di trattamento vanno quindi a comporre l´attività di "intermediazione" come definita dalla richiamata disciplina di settore con la conseguente necessità, con riferimento ai gestori di siti internet che svolgono la predetta attività "senza finalità di lucro" – circostanza questa oggetto di espressa attestazione da parte della società –, del previo conseguimento dell´autorizzazione prevista dall´art. 6, comma 1, lett. f), d.lg. n. 276/2003. Autorizzazione la cui mancanza comporta il divieto di svolgere l´attività di intermediazione (cfr. art. 6, comma 4, d.lg. n. 276/2003) e, conseguentemente, di effettuare lecitamente i correlati trattamenti di dati personali (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la società abbia finora operato essendo sprovvista della menzionata autorizzazione (e senza aver quindi conferito i dati relativi ai candidati a Cliclavoro, portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la Borsa continua nazionale del lavoro: cfr. artt. 6, comma 4 e 15, d.lg. n. 276/2003 e art. 2, comma 1, d.m. 20 settembre 2011).

Alla luce di ciò, le operazioni di trattamento con finalità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolte dalla società risultano effettuate in violazione di legge (artt. 11, comma 1, lett. a) del Codice e artt. 4 e 6, comma 1, lett. f), d.lg. n. 276/2003). I dati trattati sono pertanto inutilizzabili ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice e non potranno essere ulteriormente trattati, salva la loro conservazione in vista di un´eventuale acquisizione degli stessi da parte dell´autorità giudiziaria nonché per esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria.

8. Per quanto concerne l´informativa di cui all´art. 13 del Codice predisposta dalla società (cfr. par. 2.2 e 3.3), per il tenore letterale che la contraddistingue, per il contenuto degli elementi forniti – specie nel documento denominato "dati personali", la cui corrispondenza a trattamenti realmente effettuati è stata in larga misura contraddetta dalla stessa società nel corso degli accertamenti ispettivi e successivamente ad essi (cfr. par. 3 e 4) –, nonché per la tecnica redazionale utilizzata con la predisposizione di due distinti documenti, la stessa manifesta carenze che la rendono inidonea a rappresentare, in modo univoco, agevole e trasparente, gli elementi che caratterizzano i trattamenti realmente effettuati (v., con riguardo alla non univocità dell´informativa, anche i Provv.ti 13 gennaio 2000, doc. web n. 42276; 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045; 24 maggio 2006, doc. web n. 1298784), come peraltro risulta dalla riformulazione unitaria del testo da parte della società (cfr. verbale 22 novembre 2013).

Ritenuta pertanto inidonea l´informativa oggetto di verifica, l´Autorità si riserva, con autonomo procedimento, la contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 161 del Codice.

9. Con riferimento, infine, alle modalità per procedere all´acquisizione del consenso degli interessati in occasione dell´iscrizione al sito web, si ritiene altresì essere stato violato l´art. 23, comma 3 del Codice, in base al quale il "consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato".

Al di là dell´evidenziata inidoneità dell´informativa resa, in ragione della quale non era possibile per gli interessati individuare chiaramente tutti i trattamenti effettuati (e le loro reali caratteristiche), non si può ritenere libero il consenso reso in relazione allo svolgimento di attività di natura promozionale (da parte della società o di terzi) come pure per il tracciamento della navigazione dei soggetti registrati nel sito, considerato che a detto consenso la società ha subordinato la conclusione del procedimento di registrazione preordinato alla fruizione dei servizi resi.

Tale consenso, che l´interessato deve peraltro prestare "in blocco" come condizione per poter usufruire dei servizi richiesti, non può definirsi "libero" bensì necessitato, posta la necessità che i dati trattati nel contesto dell´intermediazione di lavoro siano utilizzati dalla società e da (non precisati) terzi anche in relazione a finalità diverse ed ulteriori; analogamente, non è corretta la predisposizione online di modelli di raccolta del consenso in cui la casella (c.d. check-box) di acquisizione del consenso risulta (come nel caso in esame) precompilata con uno specifico simbolo (c.d. flag) (nello stesso senso v., da ultimo, il par. 2.6, Provv. 4 luglio 2013, n. 330, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, doc. web n. 2542348, con ulteriori richiami ad altre decisioni dell´Autorità; v. anche il Parere 15/2011 sulla definizione di consenso adottato il 13 luglio 2011 dal Gruppo dei garanti europei previsto dall´art. 29 della direttiva 95/46/Ce, WP 187, p. 20).

Alla luce di tali considerazioni, posto che gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare e che tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta la fruizione di beni e servizi alla preventiva autorizzazione a trattare i dati conferiti anche per finalità diverse; posto parimenti che il consenso dell´interessato non è prestato "liberamente" anche alla luce della circostanza che le distinte voci relative al trattamento di dati personali sono preselezionate sull´opzione "Acconsento" anziché lasciate alla libera scelta dell´utente (cfr. par. 2.1 e 3.2, modalità tutt´ora riscontrabile come indicato nel par. 5, lett. b), deve ritenersi che la modalità con cui la società ha raccolto il consenso attraverso il proprio sito web non sia conforme ai criteri di liceità e correttezza nel trattamento dei dati personali e che detto consenso, oltre che non correttamente informato, non sia stato libero (artt. 11, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 3, del Codice).

Ritenuto pertanto illecito il descritto trattamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 23, comma 3 del Codice) – già oggetto di contestazione da parte della Guardia di finanza con verbale n. 5 dell´11 febbraio 2013 per violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice –, deve vietarsi alla società, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali, inutilizzabili ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice, acquisiti con la descritta tecnica del "consenso in blocco" nell´ambito della procedura di registrazione ai servizi resi attraverso il sito web www.impiego24.it.

10. Considerati, infine, gli esiti degli accertamenti effettuati, il Garante dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro per le valutazioni di competenza.

11. In caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

con riferimento ai descritti trattamenti di dati personali effettuati da Impiego24.it s.r.l. attraverso il sito web www.impiego24.it:

1. dichiara illeciti, nei termini di cui in motivazione, i trattamenti effettuati in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), 13 e 23, comma 3, del Codice, con la conseguenza che i dati illecitamente raccolti sono inutilizzabili ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta, con effetto immediato, nei termini di cui in motivazione:

a. l´ulteriore trattamento di dati personali con finalità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con conservazione di quelli finora trattati in vista di un´eventuale acquisizione degli stessi da parte dell´autorità giudiziaria nonché per esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria (par. 7.3);

b. l´ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali acquisiti nell´ambito della procedura di registrazione ai servizi resi (par. 9);

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro per le valutazioni di competenza (par. 10).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2865637
Data
05/12/13

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante