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[doc. web n. 2920440]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Parco dei Tigli S.a.s. di Alessandro Borgherini & Co. - 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 130 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 529/53969 datata 11 gennaio 2010), ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute del 2 e 3 marzo 2011 nei confronti di "Casa di cura Parco dei Tigli S.a.s. di Alessandro Borgherini & Co", con sede legale in Teolo (PD), Via Monticello n.1, c.f. 02011180284, in persona del legale rappresentante pro-tempore Alessandro Borgherini, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome e cognome, città, indirizzo e-mail) tramite due form denominati "Contatti" e "Area scientifica" (in quest´ultimo form era inoltre richiesto di inserire username, password e la professione dell´interessato per poter procedere alla registrazione) presenti nel sito Internet www.parcotigli.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 16/11 del 21 marzo 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all´inidoneità dell´informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 6 maggio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo, con riferimento al form "di inserimento dati del sito web" che "(…) detto form è stato utilizzato in maniera sporadica (…) e solo per fornire dati anagrafici (non sensibili), principalmente da parte di medici e psicologhi per informazioni in merito ad eventuali eventi di tipo didattico/scientifico svolti in Casa di Cura(…)", evidenziando che "(…)i dati raccolti non sono mai stati utilizzati per altre finalità (…)" e che "non sono mai stati contestati trattamenti non conformi e non sono state mai rilevate contestazioni da parte di terzi (…)". Inoltre è stato precisato che i form di inserimento dati sono stati eliminati dal sito web già il giorno successivo al primo accertamento della Guardia di finanza, come già evidenziato nel verbale di operazioni compiute del 3 marzo 2011;

RITENUTO che i form "Contatti" e "Area scientifica" presenti nel sito Internet www.parcotigli.it, hanno la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome, città, indirizzo e-mail e professione), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di contestazione, a fronte della predetta raccolta di dati veniva riportata la dicitura: "i dati personali verranno utilizzati solo per l´invio di nostre informazioni e sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003" e che pertanto la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere un´inidonea informativa agli interessati in quanto carente degli elementi di cui alle lettere c), d), e), f) dell´art. 13, comma 1, del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a "Casa di cura Parco dei Tigli S.a.s. di Alessandro Borgherini & Co", con sede legale in Teolo (PD), Via Monticello n.1, c.f. 02011180284, in persona del legale rappresentante pro-tempore Alessandro Borgherini, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2920440
Data
14/03/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca