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Diritto di accesso - Cancellazione dei dati relativi ai protesti cambiari ' 7 febbraio 2002 [29824]

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[doc web n. 29824]


Diritto di accesso - Cancellazione dei dati relativi ai protesti cambiari

Sulla base del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 235/2000 in materia di conservazione nel tempo dei dati relativi ai protesti cambiari, tali dati, in presenza dei presupposti individuati dalla legge, debbono essere cancellati non solo dal registro informatico dei protesti (disciplinato dalla legge n. 381/1995), ma anche dalle banche dati di soggetti privati che ancora li detengano. La richiesta dell´interessato di risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata cancellazione non può essere proposta al Garante, che non ha competenza in materia.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

GMAC Italia S.p.A. - Opel Credit;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;
 

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che GMAC Italia S.p.A. - Opel Credit, cui si era rivolto al fine di ottenere un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, non abbia fornito riscontro ad una istanza con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali relativi al protesto elevato per alcuni effetti cambiari (non risultante da una visura protesti effettuata presso la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Roma (CCIAA), ma annotato in un’altra banca dati consultata dalla predetta società) che avevano indotto quest’ultima a negare un finanziamento.

Con il ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che i dati in questione sarebbero "addirittura falsi" e che nel caso "avessero un fondamento di verità", il loro trattamento dovrebbe ritenersi comunque illecito, non trovando essi riscontro nei registri della CCIAA. Pertanto, l’interessato ha chiesto che questa Autorità disponga la cancellazione delle informazioni, nonché "il risarcimento del danno non patrimoniale… determinato in via equitativa".

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 gennaio 2002, e ad una richiesta di informazioni inoltrata il successivo 21 gennaio, GMAC S.p.A. ha risposto precisando di aver ricevuto la richiesta di finanziamento da Autoimport S.p.A. e di aver attinto i dati relativi a n. 3 protesti elevati nei confronti del ricorrente dalla banca dati gestita da Experian Information Services S.p.A.

Quest’ultima società, cui l’Autorità ha chiesto informazioni in merito, ha poi confermato l’esistenza nel proprio archivio dei dati in questione, desunti dai bollettini CCIAA di Roma nn. 3 e 5 del 1997.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati, riferiti al protesto che potrebbe essere stato elevato nel 1997 nei confronti del ricorrente, che non sono documentati nella visura protesti rilasciata, sia pure senza valore di certificazione, dall’Ufficio protesti della CCIAA di Roma.

Il ricorso deve essere accolto.

Dagli atti risulta che i dati relativi ai tre effetti protestati nel 1997, consultati da GMAC S.p.A. negli archivi di Experian Information Services S.p.A., sarebbero stati estratti dai bollettini nn. 3 e 5 del 1997 editi dalla CCIAA di Roma.

A prescindere dall’eventuale inesattezza di questi dati, che non è stata ulteriormente documentata dal ricorrente, assume valore assorbente la considerazione che, sulla base del nuovo quadro normativo in materia di conservazione nel tempo dei dati relativi ai protesti cambiari, la legge 18 agosto 2000, n. 235, ha introdotto una procedura che, in caso di tempestivo pagamento successivo al protesto, ovvero di fondata istanza che dimostri l’illegittimità o l’erroneità della levata, conduce alla cancellazione dal registro informatico dei protesti (art. 3 bis d.l. n. 381/1995) dei dati relativi al protesto, "che si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto". Ciò ad integrazione della disposizione (introdotta anch’essa dalla legge n. 235 del 2000) secondo cui la notizia relativa a ciascun protesto levato è altrimenti conservata nel predetto registro informatico per cinque anni dalla registrazione (art. 4, legge 12/2/1955 n. 77, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 235/2000).

Analogo meccanismo è previsto nel caso della riabilitazione (art. 17, comma 6 bis, legge 7 marzo 1996, n. 108) e di pagamento non tempestivo (art. 4, comma 1, cit.).

Tali novità normative hanno parzialmente modificato il quadro delle disposizioni relative al rispetto dei diritti della personalità dei soggetti protestati e alle esigenze di un’adeguata informazione sulla correttezza negli adempimenti.

Il nuovo bilanciamento operato dalla menzionata normativa è stato accompagnato anche da una disciplina regolamentare che, "al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali", ha prescritto le modalità di tenuta del citato registro informatico, volto ad assicurare "completezza, organicità e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale", e a regolare le "procedure per la comunicazione … delle notizie sui protesti cambiari … nonché … per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato", anche in riferimento al "termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico".

In questo nuovo contesto, nei casi in cui sia utilmente completato il meccanismo sinteticamente richiamato, e l’interessato possa quindi beneficiare della cancellazione dei dati, la finalità e le scelte perseguite dalla disciplina intervenuta non possono essere eluse, anche sulla base dei principi di cui all’art. 9 della legge n. 675/1996, trattando i dati cancellati in base alle predette disposizioni in banche dati o archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto alle finalità perseguite non è giustificato l’ulteriore trattamento, anche in caso di eventuale prestazione del consenso dell’interessato (art. 9, comma 1, lettera e), legge n. 675/1996).

Ciò è invece avvenuto nel caso di specie nel quale, dopo la riabilitazione n. 3552 (v. nota fax del 6 febbraio 2002 della Camera di commercio; v. anche procura speciale prodotta dal ricorrente), i dati relativi al protesto del 1997 sono stati cancellati presso la camera di commercio, ma, al tempo stesso, conservati ulteriormente da soggetti privati che allo stato degli atti non risultano aver peraltro rispettato la disposizione di cui all’art. 13, commi 2 e 3, del d.m. 9 agosto 2000, n. 316, secondo cui qualunque soggetto che "organizza le notizie dei protesti in banche dati" … "è tenuto a indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico".

La GMAC Italia S.p.A. (che ha acquisito le informazioni in questione tramite la consultazione della banca dati di Experian Information Services S.p.A.) dovrà quindi tener conto delle citate disposizioni, provvedendo alla cancellazione delle predette informazioni allo stato eventualmente detenute.

L’interessato potrà verificare la cancellazione dei dati in oggetto anche presso la Experian I. S. S.p.A. (cui la presente decisione sarà in ogni caso inviata da questa Autorità ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675, con autonomo provvedimento), sulla base di un’eventuale istanza ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 675.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge attribuito in proposito competenza a questa Autorità.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e dispone che GMAC Italia S.p.A. - Opel Credit proceda alla cancellazione dei dati relativi al protesto elevato nei confronti del ricorrente in relazione a numero tre effetti cambiari, nei termini di cui motivazione, entro il 15 marzo 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno.


Roma, 7 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli