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Diritto di accesso - Trattamento di dati personali detenuti da una 'centrale rischi privata' ' 10 gennaio 2002 [29956]

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[doc. web n. 29956]


Diritto di accesso - Trattamento di dati personali detenuti da una "centrale rischi privata" 

L´interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. E´ quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che l´interessato abbia manifestato il consenso al trattamento di tali dati anche in relazione al loro trasferimento -e successivo trattamento- presso le banche dati di "centrali rischi" private, e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti di CTC, Consorzio per la tutela del credito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

La ricorrente lamenta che il CTC, Consorzio per la tutela del credito non abbia adempiuto ad una richiesta di cancellazione dei dati personali avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Nella risposta fornita a tale richiesta il titolare del trattamento, fornendo un prospetto riportante quanto risulta nella propria banca dati, ha confermato di detenere dati personali della ricorrente, relativi ad un finanziamento dalla stessa attivato con un ente consorziato (Linea S.p.A.).

Nel ricorso presentato al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, evidenziando che il suo nominativo è stato comunicato dalla Linea S.p.A. al C.T.C. "nonostante il mancato pagamento derivasse da una controversia non ancora, a tutt’oggi, risolta": La ricorrente ha contestato infine la durata della conservazione dei dati per un periodo di cinque anni.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 dicembre 2001, il C.T.C., Consorzio per la tutela del credito ha risposto comunicando all’interessata di aver verificato con Linea S.p.A. le circostanze che hanno portato alla segnalazione nella banca dati e di non poter procedere alla cancellazione del nominativo.

Con successiva nota pervenuta al Garante in data 21 dicembre 2001, il medesimo titolare del trattamento ha poi fornito copia della richiesta di finanziamento dell’interessata riportante l’informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e il consenso al trattamento dei dati prestato dall’interessata anche relativamente all’invio dei dati a "enti come il CTC".


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione di dati personali formulata ad una c.d. centrali rischi privata, relativi ad una operazione di finanziamento.

Il ricorso non è fondato.

L’art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.

Nel caso di specie, l’interessata ha ricevuto l’informativa da parte della società finanziaria con cui ha stipulato il contratto di finanziamento ed ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996, anche in relazione al loro trasferimento alle banche dati di altri soggetti, ivi comprese le c.d. centrali rischi, quale è, appunto, il CTC, Consorzio per la tutela del credito.

Dalla documentazione allegata al ricorso non è poi emersa una contestazione sull’effettivo ritardo nei pagamenti di alcune rate del finanziamento da parte dell’interessata, la quale afferma che è in corso una controversia che riguarda il funzionamento del bene acquistato, anziché le modalità di restituzione del finanziamento.

Rispetto ai dati conservati nell’archivio della centrale rischi la ricorrente non ha poi avanzato un’istanza di integrazione in relazione al tipo di posizione di sofferenza e alle modalità di estinzione del debito.

Nello specifico caso oggetto del ricorso, dalla documentazione acquisita, non si ricavano quindi elementi tali da evidenziare, anche per la conservazione dei dati, una specifica violazione di legge.

Resta infine impregiudicata la facoltà della ricorrente di far valere nella competente sede giudiziaria civile, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, profili diversi da quelli relativi alla protezione dei dati, attinenti alla qualità del bene acquistato.

 

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non fondato il ricorso.


Roma, 10 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli