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Attività giornalistica: divulgazione di una foto relativa a persone estranee ad una vicenda giudiziaria - 21 ottobre 1998 [30999]

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[doc. web n. 30999]

Attività giornalistica: divulgazione di una foto relativa a persone estranee ad una vicenda giudiziaria - 21 ottobre 1998

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Visti i ricorsi pervenuti il 31 dicembre 1997, presentati da ... e ..., elettivamente domiciliati presso lo studio dell´Avv. ...

nei confronti di

"..." e il relativo direttore responsabile;

visto il provvedimento del 13 ottobre scorso, con il quale questa Autorità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da...;

OSSERVA:

1. I ricorrenti, in servizio presso un corpo speciale dei Carabinieri, lamentano che un quotidiano ha pubblicato, nel luglio 1997, una foto nella quale gli interessati venivano ritratti, all´interno della mensa di una caserma, in compagnia di altri colleghi tra cui alcuni militari indagati.

La foto, relativa ad una cena tra colleghi, è stata pubblicata nell´ambito di un articolo concernente l´inchiesta penale in corso, pur non essendo, ad avviso dei ricorrenti, collegata ai fatti oggetto dell´inchiesta e riguardando invece una circostanza ritenuta privata.

I ricorrenti fanno presente che la pubblicazione della foto, nella quale sono identificabili persone estranee all´inchiesta giudiziaria in quanto non appartenenti all´ufficio ove prestano servizio gli indagati o comunque non coinvolte nelle vicende oggetto d´indagine, contrasterebbe con le disposizioni della legge n. 675/1996, poiché non sarebbe stata autorizzata dagli interessati e non risulterebbe essenziale ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca.

Sulla base di quanto esposto, i ricorrente chiedono al Garante di accertare la violazione della legge n. 675/1996 e di provvedere ai sensi dell´art. 29 della stessa legge, adottando le misure necessarie alla tutela dei propri diritti, con richiesta di risarcimento dei danni subiti.

2. Secondo l´orientamento finora seguito dal Garante, deve ritenersi che nella fase transitoria dell´adozione del regolamento che deve dare piena attuazione alle previsioni contenute nell´art. 29 della legge n. 675/1996, mediante l´indicazione delle regole relative al contraddittorio delle parti e al procedimento istruttorio dei ricorsi, tali atti devono essere qualificati come "reclami" ai sensi del successivo art. 31 (vedi provvedimento adottato dal Garante il 16 ottobre 1997 e pubblicato nel bollettino di questa Autorità n. 2/1997, a pag. 71), ferma restando la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, poiché in tali ipotesi non è richiesta l´instaurazione del contraddittorio.

Diversi atti presentati al Garante in passato non risultano formulati in modo corretto e, in alcuni casi, difettano dei requisiti previsti dall´art. 29 ai fini dell´ammissibilità del ricorso, poiché manca, ad esempio, un qualsiasi riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 o una chiara prospettazione delle richieste formulate dagli interessati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento.

Al riguardo, va evidenziato che gli interessati, se presentano un formale ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675, possono adire questa Autorità soltanto per la tutela dei diritti di cui al citato art. 13, nei limiti e nelle forme previste dai medesimi articoli 13 e 29.

Tali disposizioni prevedono infatti che l´interessato può richiedere l´accesso ai propri dati personali ed esercitare altri specifici diritti connessi al trattamento di tali dati (come, ad esempio, il diritto di ottenerne l´aggiornamento o la rettificazione oppure, qualora siano trattati in violazione della legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché di opporsi all´utilizzazione dei dati, nel caso sussistano motivi legittimi o il trattamento sia finalizzato all´invio di materiale pubblicitario) direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento. In caso di risposta negativa o di mancato riscontro, decorsi cinque giorni, l´interessato può chiedere al Garante o, in alternativa, al giudice ordinario, di far valere i diritti sopra indicati. Nelle ipotesi in cui vi sia il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile, l´interessato può peraltro proporre il ricorso senza dover attendere il decorso del termine anzidetto.

Pertanto, le azioni previste dal predetto art. 13 riguardano specificamente il trattamento di dati personali e sono comunque condizioni essenziali per poter presentare successivamente un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29. Per altri diritti o interessi giuridici non riconducibili, in tutto o in parte, a quelli espressamente delineati dal citato art. 13 (come, ad es., il diritto di chiedere il risarcimento dei danni oppure l´applicazione di eventuali sanzioni), l´interessato può agire a tutela delle proprie ragioni con altre forme e strumenti, rivolgendosi, se del caso, alle competenti autorità giudiziarie.

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili.

I ricorsi non contengono infatti alcun riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e difettano dei presupposti previsti dall´art. 29. Anche volendo ritenere che gli interessati abbiano inteso chiedere il blocco dei dati personali (ossia la sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento della foto in esame), oppure opporsi al loro trattamento per i motivi evidenziati nei ricorsi, i ricorrenti avrebbero dovuto dapprima avanzare le proprie richieste direttamente nei confronti dell´editore titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dei dati ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. Né può ritenersi che al momento della formulazione dei ricorsi sussistesse il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per gli interessati, posto che l´eventuale pregiudizio si era già verificato con l´avvenuta diffusione a mezzo stampa delle foto, come risulta confermato dagli stessi ricorrenti e dal fatto che i ricorsi sono stati proposti tre mesi dopo la pubblicazione (i ricorsi sono pervenuti decorsi oltre quattro mesi dalla pubblicazione della foto).

L´accertata inammissibilità dei ricorsi non pregiudica la possibilità per i ricorrenti di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 presso il quotidiano o gli altri organi di stampa che hanno diffuso informazioni che li riguardano, anche quando siano in forma di immagine (come, ad esempio, nel caso di una fotografia), manifestando la propria opposizione al relativo trattamento o chiedendo il blocco di ogni ulteriore operazione di utilizzazione e divulgazione dei dati sulla base dei motivi evidenziati nei ricorsi. Né, tantomeno, la presente pronuncia del Garante pregiudica il diritto dei ricorrenti di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati (ad esempio: diffamazione a mezzo stampa) e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito alcuna competenza al Garante.

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante dichiara inammissibili i ricorsi.

Roma, 21 ottobre 1998

IL PRESIDENTE