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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di impresa individuale Otelma di Belelli Marco Amleto - 30 gennaio 2014 [3101875]

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[doc. web n. 3101875]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di impresa individuale Otelma di Belelli Marco Amleto - 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 41 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il I Gruppo-Nucleo operativo di Genova della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 3270/53969 del 15 febbraio 2010 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso l´impresa individuale Otelma di Belelli Marco Amleto P.IVA: 01266990108, con sede in Genova, via Vico San Pancrazio n. 4, int. 4, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 4 maggio 2010, dal quale è risultato che l´Impresa individuale, in persona del titolare, ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza previste dall´art. 33 del Codice in quanto, a fronte di un trattamento di dati sensibili effettuato tramite apposito form del sito Internet www.divinotelma.com, non aveva provveduto: 1) a designare ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice quale responsabile/incaricato del trattamento il soggetto esterno che cura la realizzazione e l´aggiornamento nonché il trattamento dei dati che transitano attraverso il sito internet www.divinotelma.com; 2) alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Risulta, altresì, accertato che l´Impresa individuale, a fronte del trattamento di dati effettuato mediante il citato form del sito Internet www.divinotelma.com, non rendeva, ai sensi dell´art. 13 del Codice, un´idonea informativa;

VISTI i verbali nn.rr. 1 e 2, entrambi del 4 maggio 2010 (che qui si intendono integralmente richiamati), con cui sono state contestate all´impresa individuale Otelma di Belelli Marco Amleto le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13 e 33, informandola della facoltà, per la sola violazione dell´art. 13 del Codice, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del I Gruppo-Nucleo operativo di Genova della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al solo rilievo per violazione dell´art. 13 del Codice, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, entrambe del 10 maggio 2010, redatti ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nei quali l´Impresa individuale, riferendo che "(…) già da qualche giorno, e cioè da quello successivo alla visita alla caserma della Guardia di finanza – NON ESISTE PIU´ la possibilità di accedere al questionario (…)", ha evidenziato come "(…) non ha mai letto le risposte alle domande del questionario (form raccolta del sito Internet www.divinotelma.com) (…)", sottolineando come delle persone che avevano conferito i loro dati personali rispondendo alle domande del form di raccolta "(…) nessuna di loro ha mai ricevuto una risposta specifica (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Quanto asserito circa la violazione di cui all´art. 161 del Codice, oltre a non essere sorretto da alcun elemento di prova, non sostanzia gli elementi costitutivi della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Inoltre, riguardo la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, non risulta contraddetto il fatto, accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, che tra i dati personali effettivamente raccolti tramite il form del sito internet www.divinotelma.com vi fossero anche dati di natura sensibile trattati con strumenti elettronici con la conseguente necessità di adottare il Documento programmatico sulla sicurezza previsto all´epoca dei fatti dall´art. 34 e dalla regola 19 di cui all´Allegato B) del Codice. Relativamente ai profili di responsabilità inerenti il citato art. 162, comma 2-bis e afferenti la prevista designazione degli incaricati del trattamento, lo stesso trasgressore, nel dichiarare che "(…) I tecnici mi hanno fornito un elenco delle e-mail in oggetto (…)", di fatto ammette che il trattamento di dati in argomento poteva essere effettuato anche da soggetti terzi non designati incaricati del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice, con conseguente disapplicazione di tutte quelle misure che, dall´esame dell´allegato B) al Codice, presuppongono le designazione a incaricati;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, in ragione della tempestività con la quale il titolare del trattamento ha cessato la condotta illecita oggetto di contestazione rendendo impossibile l´accesso al form di raccolta dati in questione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per entrambi gli illeciti contestati;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione dell´art. 161 del Codice e di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´impresa individuale Otelma di Belelli Marco Amleto P.IVA: 01266990108, con sede in Genova, via Vico San Pancrazio n. 4, int. 4, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2 bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Cleri
ci

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3101875
Data
30/01/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca