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Sistemi di localizzazione e videosorveglianza. Utilizzo dei dati per fini disciplinari e tutela dei lavoratori - 2 ottobre 2014 [3534543]

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[doc. web n. 3534543]

Sistemi di localizzazione e videosorveglianza. Utilizzo dei dati per fini disciplinari e tutela dei lavoratori - 2 ottobre 2014

 

Registro dei provvedimenti
n. 434 del
2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale adottato dal Garante l´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTI i verbali degli accertamenti ispettivi effettuati, a seguito di una segnalazione al Garante, il 24 e 25 settembre 2013 dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza presso la sede di A.M.A.CO. s.p.a. di Cosenza (di seguito, la società), dai quali, in relazione all´installazione di un impianto di videosorveglianza, è emerso che:

- il sistema è composto da undici telecamere poste all´esterno degli edifici della società e in corrispondenza degli accessi, e da una telecamera collocata all´interno dell´edificio principale che visualizza "l´ingresso e parte dell´atrio, senza inquadrare direttamente il rilevatore per la lettura dei badge ivi presente", nonché di un server dove le registrazioni delle immagini (posto che, secondo quanto dichiarato, non sarebbe prevista alcuna registrazione audio) sono conservate per 72 ore (cfr. verbale 24.9.2013, p. 3 e 4);

- l´adozione (e la successiva implementazione) del menzionato sistema, secondo quanto rappresentato dal titolare del trattamento, si è resa necessaria allo scopo di "tutelare il patrimonio aziendale ed i beni di terzi (ad es. autobus del Comune con i quali si svolge il servizio di scuolabus e veicoli rimossi che si trovano parcheggiati all´interno della struttura), nonché per finalità di sicurezza, dato che è presente in struttura un impianto di rifornimento del metano ed un impianto di rifornimento di gasolio", anche a seguito del verificarsi, in passato, di furti ed accessi non autorizzati (cfr. verbale cit., p. 3 e 4);

- la presenza delle telecamere, come accertato in sede di sopralluogo, "è adeguatamente segnalata da cartelli di vario tipo" (cfr. verbale cit., p. 3);

- la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, a seguito dell´ispezione effettuata il 2.5.2013 presso i locali della società e della successiva verifica dell´adempimento delle prescrizioni nell´occasione impartite, in data 4.9.2013 ha autorizzato, ai sensi dell´art. 4, comma 2, legge n. 300/1970,  l´installazione del sistema di videosorveglianza (cfr. All. 2 verbale cit.);

- secondo quanto dichiarato dal rappresentate della società "il sistema è stato utilizzato una sola volta per fare contestazioni disciplinari ad un dipendente, dirigente sindacale. In quella circostanza, fu rilevato lo spostamento di due telecamere e, ipotizzando danneggiamenti, l´azienda si rivolse ai Carabinieri, con i quali furono viste le registrazioni e fu riscontrato che il dipendente aveva manomesso (spostate verso l´alto) le telecamere, pur senza danneggiarle, ed era entrato con la propria autovettura in un´area vietata" (cfr. verbale cit., p. 3 e 4);

VISTO che a seguito dei menzionati accertamenti ispettivi, in relazione all´installazione di un sistema di localizzazione dei veicoli, è emerso che:

- il sistema prevede la localizzazione di 44 (su 57) veicoli adibiti al trasporto di persone dotati, allo scopo, di  rilevatore GPS/GPRS (cfr. verbale 25.9.2013, p. 2);

- posto che il predetto sistema "è concretamente utilizzato per una ridottissima parte delle sue potenzialità", le informazioni allo stato rilevate sono: posizione geografica del veicolo, apertura porte, azionamento pedana disabili, superamento della velocità massima consentita (cfr. verbale cit., p. 3);

- tali informazioni sono "associate a ciascun veicolo […], individuato con l´identificativo assegnato dal sistema stesso. Solo attraverso l´eventuale confronto con il foglio di servizio […] e con la verifica dell´assegnazione giornaliera del veicolo, è possibile associare al singolo dipendente le informazioni riferite ad una determinata vettura" (cfr. verbale cit., p. 3);

- in sede di sopralluogo è stato accertato che "il segnale che determina la localizzazione dei veicoli viene rilevato solo al verificarsi degli eventi configurati", ossia: "accensione", "spegnimento" [funzioni di base], "pedana fuori", "porta aperta" e "velocità superiore a 50Km/h" [funzioni avanzate] (cfr. verbale cit., p. 2);

- nel corso del sopralluogo è stato altresì accertato che "i dati rilevati […] non vengono cancellati e restano memorizzati nel sistema, dal quale è [anche] emerso che il «Diario di bordo» meno recente in relazione al veicolo […] risale al 03.01.2011" (cfr. verbale cit., p. 2);

- su 44 veicoli geolocalizzati "solo per n. 36 è possibile ricostruire il «Diario di bordo», ovvero gli spostamenti rilevati (attraverso i predetti parametri), in quanto i restanti n. 8, non dotati di impianto elettrico monocavo, sono in grado di far rilevare solo i segnali emessi per «accensione» e «spegnimento» del veicolo" (cfr. verbale cit., p. 2);

- gli autisti dei veicoli hanno anche l´obbligo "di compilare, per ciascun turno effettuato, un foglio di marcia, contenente, per ciascuna corsa, località ed orari di partenza e di arrivo ed eventuali anomalie riscontrate (corsa in ritardo; corsa limitata; ecc.). Tale foglio di marcia, così come il foglio di servizio, viene conservato per cinque anni in ottemperanza alla disciplina vigente" (cfr. verbale cit., p. 3);

- secondo quanto dichiarato dalla società in relazione ai tempi di conservazione dei dati, "il sistema non è predisposto per cancellare i dati raccolti, posto che l´azienda, in particolare per quanto riguarda i dati storici, li utilizza solo per finalità tecnico-statistiche […] dunque senza associarli ai nominativi dei singoli dipendenti" (cfr. verbale cit., p. 3);

- con riferimento alle finalità perseguite attraverso il trattamento dei dati relativi alla localizzazione dei veicoli la società ha rappresentato che queste consistono nella: gestione dei reclami; definizione dei tempi di percorrenza dei veicoli al fine di realizzare il programma di esercizio; miglioramento della qualità del servizio attraverso l´elaborazione di informazioni tecnico-statistiche; verifica dello stato di efficienza dei veicoli; nonché l´effettuazione di "verifiche relative ad eventuali denunce di sinistri occorsi ai veicoli, dai quali dovesse scaturire la necessità di consultare i dati registrati sul Diario di bordo [sebbene f]inora questa eventualità non si [sia] mai verificata" (cfr. verbale cit., p. 3);

- per quanto riguarda, in particolare, l´attività di gestione dei reclami, la società ha specificato che al momento della ricezione di una lamentela sul servizio, per prima cosa viene effettuata una verifica sul foglio di marcia all´interno del quale l´autista ha l´obbligo di annotare eventuali irregolarità di servizio occorse. "Solo nel caso in cui sul foglio di marcia [...] non risultasse alcuna irregolarità riconducibile all´oggetto del reclamo, l´azienda può ritenere opportuno consultare i dati del sistema ed, eventualmente, avviare un procedimento disciplinare"; la società ha comunque tenuto a precisare che "la consultazione dei dati relativi alla geolocalizzazione, nella gran parte dei casi, non [ha] comportato l´adozione di provvedimenti disciplinari" (cfr. verbale cit., p. 4);

- in definitiva "posto che la finalità principale è quella di fornire adeguata risposta ai reclami dell´utenza – anche alla luce del regolamento per la gestione delle segnalazioni degli utenti, che ci impone di rispondere agli stessi entro trenta giorni, nonché dei criteri in base ai quali poter conseguire la certificazione di qualità del servizio ISO 9000/2008 – il controllo è effettuato solo a posteriori. Non c´è controllo in tempo reale né monitoraggio continuo [né], pertanto, […] controllo a distanza dei lavoratori" (cfr. verbale cit., p. 3 e 4);

- per quanto riguarda l´obbligo di informare i dipendenti ai sensi dell´art. 13 del Codice, la società ha dichiarato di non aver disposto l´affissione di vetrofanie sui singoli automezzi dato che "tutti gli autisti sono stati compiutamente informati, in occasione dei corsi di formazione tenutisi in occasione dell´arrivo dei veicoli a metano […], che sono quelli dotati di rilevatore per la geolocalizzazione, e in occasione dei corsi tenutisi per l´assunzione di nuovi autisti. Peraltro, questi veicoli sono riconoscibili dagli autisti in quanto presentano alcune caratteristiche peculiari, quali, ad esempio: presenza del computer di bordo, colore rosso anziché arancione e alimentazione a metano anziché a gasolio" (cfr. verbale cit., p. 4);

- i dati raccolti tramite il menzionato sistema "sono accessibili solo mediante una procedura di autenticazione e sono custoditi nel pc/server e sui supporti che si trovano nella disponibilità dello specialista tecnico dell´azienda" (cfr. verbale cit., p. 4);

- la società non ha provveduto ad effettuare la notificazione "in quanto non era al corrente dell´esistenza di tale obbligo" (cfr. verbale cit., p. 4);

- per quanto riguarda, infine, la conformità alla disciplina di settore in materia di controllo a distanza dei lavoratori in relazione all´adozione del sistema di localizzazione "fino ad ora non sono state avviate le procedure previste dall´art. 4, c. 2, della legge 300/1970 perché non si riteneva di essere tenuti ad ottemperarle" (cfr. verbale cit., p. 5);

VISTA la nota dell´8.10.2013 con la quale la società ha comunicato di aver effettuato nella medesima data la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, co. 1, lett. a) del Codice;

VISTO l´art. 10, comma 2, dello schema di contratto per l´affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, approvato con deliberazione della giunta della regione Calabria n. 173 del 20.5.2013, in base al quale la società affidataria dei servizi "si dota di un sistema di certificazione della percorrenza, che sarà necessariamente ed inderogabilmente posto in funzione dal 1° luglio 2013, in grado anche di conoscere la posizione di ciascun mezzo in tempo reale";

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi dell´art. 28 del Codice;

RILEVATO che in termini generali il trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza, allo stato, anche in considerazione dell´adempimento delle prescrizioni impartite dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro, non si pone in contrasto con la disciplina di protezione dei dati personali né con il richiamato provvedimento generale dell´8.4.2010;

RITENUTO, tuttavia, che nel caso di specie i dati personali dei dipendenti sono trattati attraverso il sistema di videosorveglianza per finalità di tutela dei beni aziendali e di terzi nonché per finalità di sicurezza e che pertanto eventuali operazioni di trattamento effettuate allo scopo ulteriore di contestare illeciti disciplinari ai dipendenti non siano conformi al principio di finalità del trattamento (cfr. art. 11, comma 1, lett. b) del Codice); ritenuto che tali ulteriori trattamenti non siano altresì conformi alla disciplina posta in materia di controllo a  distanza dei dipendenti, posto che, secondo quanto chiarito dal Garante, "non devono essere effettuate riprese al fine di verificare […] la correttezza nell´esecuzione della prestazione lavorativa" (cfr. provvedimento 8.4.2010 cit., punto 4.1);

VISTO che attraverso il descritto sistema di localizzazione la società effettua un trattamento di dati personali attraverso l´eventuale confronto con il foglio di servizio e la verifica dell´assegnazione del veicolo aziendale al dipendente;

VISTO il provvedimento n. 370 adottato dal Garante il 4 ottobre 2011, in materia di sistemi di localizzazione di veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro (pubblicato in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1850581) e in particolare il punto 2, dove si chiarisce che i titolari del trattamento possono effettuare lecitamente il trattamento al fine di soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, anche in assenza del consenso degli interessati, purché venga osservata la disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti (artt. 114 del Codice e 4, l. 20.5.1970, n. 300);

RITENUTO pertanto che, con riferimento al principio di liceità (v. art. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice), i trattamenti effettuati dalla società attraverso il sistema di localizzazione al dichiarato fine di migliorare la qualità del servizio, di gestire i reclami degli utenti (anche verificandone l´attendibilità) nonché di ottemperare a quanto richiesto dalla regione Calabria in sede di affidamento del servizio, consentono altresì di effettuare il controllo a distanza dell´attività dei dipendenti che prestano servizio a bordo dei veicoli aziendali; in base a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore (art. 4, comma 2, l. 20.5.1970, n. 300), devono dunque essere attivate le procedure di garanzia ivi previste (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in difetto di accordo, autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro);

RITENUTO altresì che nel caso di specie i dati personali dei dipendenti sono trattati attraverso il sistema di localizzazione per esigenze organizzative e produttive e che pertanto eventuali operazioni di trattamento effettuate allo scopo ulteriore di contestare illeciti disciplinari ai dipendenti non siano conformi al principio di finalità del trattamento (cfr. art. 11, comma 1, lett. b) del Codice); ritenuto che tali ulteriori trattamenti non siano altresì conformi alla disciplina posta in materia di controllo a  distanza dei dipendenti, laddove vieta di installare dispositivi allo scopo di effettuare un controllo sull´attività lavorativa (cfr. art. 4, l. 20.5.1970, n. 300);

CONSIDERATO che in base al principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice) il titolare è tenuto ad individuare i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali trattati;

RITENUTO di dover prescrivere alla società di predisporre un´informativa da rendere non solo ai dipendenti bensì anche agli utenti del servizio e ai cittadini che potrebbero essere interessati dai trattamenti in esame in considerazione del prospettato utilizzo dei dati raccolti con il sistema di localizzazione (anche) in vista della precostituzione di elementi di prova in caso di sinistri, dunque per finalità di tutela dei diritti (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 24, comma 1, lett. f) del Codice); a tale scopo si ritiene che possa essere utilizzato un modello semplificato di informativa collocato sui veicoli forniti di dispositivo di localizzazione (v. provv.ti n. 370 del 4 ottobre 2011 [punto 4] e n. 368 del 29.11.2012, doc. web n. 2257616);

RITENUTO che nel rispetto del principio di necessità (art. 3 del Codice) la società dovrà, in caso di comunicazione a terzi (segnatamente: centrale operativa regionale e consorzi delle aziende di trasporto in base alla convenzione in atti stipulata tra la regione Calabria e l´università della Calabria nell´ambito del piano sull´infomobilità) dei dati di localizzazione – per finalità di controllo sullo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale nonché di fornitura di servizi di infomobilità ai cittadini ed utenti –, provvedere a far sì che gli autisti dei veicoli geolocalizzati non siano identificabili;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla società, nei termini di cui in motivazione, in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a), b), e) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, quali misure necessarie al fine di rendere i trattamenti effettuati conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di:

- attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, in relazione al trattamento dei dati di localizzazione;

- non utilizzare i dati trattati attraverso i sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione per finalità di contestazione disciplinare in violazione della vigente disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori;

- individuare congrui tempi di conservazione dei dati di localizzazione, in applicazione del principio di proporzionalità, in relazione alle finalità perseguite;

- predisporre un´informativa semplificata da apporre in modo visibile sui veicoli geolocalizzati;

- con particolare riferimento all´attività di localizzazione, in caso di comunicazione a terzi, procedere preliminarmente all´anonimizzazione dei dati personali trattati;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

RISERVATA la possibilità di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza di illeciti amministrativi con particolare riferimento all´omessa informativa e notificazione al Garante (ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice) del trattamento dei dati di localizzazione anteriormente all´8.10.2013;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di A.M.A.CO. s.p.a. di Cosenza:

1. ritenuto illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di localizzazione dei veicoli aziendali prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, di:

a. attivare senza ritardo le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori;

b. individuare congrui tempi di conservazione dei dati in relazione alle finalità perseguite;

c. predisporre un´informativa semplificata da apporre in modo visibile sui veicoli geolocalizzati;

d. procedere preliminarmente all´anonimizzazione dei dati personali trattati in caso di comunicazione a terzi;

e. non utilizzare i dati trattati per finalità di contestazione disciplinare in violazione del principio di finalità e della vigente disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori;

2. con riferimento ai dati personali trattati attraverso il sistema di videosorveglianza prescrive quale misura necessaria, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, di non utilizzare i dati trattati per finalità di contestazione disciplinare in violazione del principio di finalità e in violazione della vigente disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 40 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia