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Provvedimento del 2 ottobre 2014 [3611718]

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[doc. web n. 3611718]

Provvedimento del 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 449 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 27 giugno 2014 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. con cui XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dell´iscrizione delle proprie generalità presso l´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.), istituito presso la Banca d´Italia, avvenuta in relazione all´emissione, in data 04 marzo 2014, di un assegno bancario "di € 800,00 sul c/c n. (…) intestato ad XX s.r.l. e firmato" dalla ricorrente "in qualità di legale rappresentante della suddetta società"; l´interessata ha infatti rilevato che nonostante il pagamento dell´assegno, comprensivo dell´importo facciale, degli interessi, della penale e delle spese accessorie, sia stato effettuato in data 24.03.2014, e quindi correttamente nel termine di 60 gg posto dalla resistente, "la presentazione della dichiarazione con firma autenticata veniva ritardata a causa dell´impossibilità per motivi lavorativi del legittimo prenditore di farla pervenire nei tempi" e veniva pertanto rifiutata dall´istituto di credito che contestualmente "provvedeva all´iscrizione del nominativo della scrivente nell´archivio della C.A.I.";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 12 agosto 2014 con cui il titolare del trattamento ha comunicato di aver già provveduto, anteriormente alla proposizione del ricorso, a fornire riscontro alla ricorrente in ordine alla richiesta di cancellazione della segnalazione presente in C.A.I. ribadendone la legittimità, tenuto conto del fatto che, anche in base all´orientamento giurisprudenziale formatosi in merito, devono ritenersi "invalide quelle quietanze di pagamento del portatore formate successivamente alla scadenza dei sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell´assegno"; vista l´ulteriore  nota del 28 agosto 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha precisato, a tale riguardo, che l´assegno in contestazione "era stato tratto il 7.3.2014 e, quindi, il tardivo pagamento poteva avvenire nel termine del 19.05.2014, come comunicato alla cliente con nota del 18.3.2014", rappresentando altresì che "in effetti il 19 maggio 2014 la sig.ra XY presentava la quietanza apparentemente sottoscritta il 24 marzo 2014 dalla (…) beneficiaria del titolo; tuttavia tale documento, oltre a suscitare perplessità sulla sottoscrizione ivi apposta (…) risultava carente della pur richiesta firma autenticata" che risulta essere stata invece apposta presso l´Ufficio Anagrafe Attestazioni e Certificazioni del Comune di Milano in data 21 maggio 2014, dunque oltre il termine concesso dalla legge; la resistente ha pertanto evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, la dichiarazione tardivamente ricevuta dalla ricorrente non può costituire valida prova dell´avvenuto tempestivo pagamento dell´importo dovuto, per valutare il quale "si deve far riferimento alla data dell´autentica (che completa la quietanza) e non a quanto attestato dal beneficiario nella relativa dichiarazione";

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis l. 15 dicembre 1990 n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato, infatti, che l´art. 8 comma 3 della citata legge prevede che la prova dell´avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente all´istituto di credito trattario mediante consegna della quietanza del portatore con firma autenticata nelle forme di legge e che, ai sensi dell´art. 9-bis comma 1, della medesima, la predetta prova deve essere fornita nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo; rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente non ha tempestivamente fornito alla banca resistente la prova del pagamento tardivo del titolo entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (ovvero entro il 19 maggio 2014), come si desume dalla data di autenticazione della firma del beneficiario del titolo, avvenuta in data 21 maggio 2014, apposta sulla quietanza liberatoria di cui la medesima ricorrente ha allegato copia;

RITENUTO, pertanto, che la segnalazione disposta dalla banca resistente nell´archivio C.A.I. non risulta illecita e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3611718
Data
02/10/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)