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Provvedimento del 30 ottobre 2014 [3676857]

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[doc. web n. 3676857]

Provvedimento del 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 488 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 giugno 2014 nei confronti di Banca Popolare di Bari S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Simonetta Verlingieri, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti nei documenti relativi ad un rapporto bancario di conto corrente intrattenuto con  l´istituto di credito resistente; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 23 giugno 2014 con cui la Banca Popolare di Bari S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze avanzate con il ricorso, ha eccepito come "la natura della richiesta, per la genericità della formulazione, implichi necessariamente la produzione integrale di copia dei documenti interessati", esulando pertanto dall´ambito di applicazione della normativa sulla tutela della protezione dei dati personali per rientrare invece "nelle previsioni dell´art. 119" d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, Testo Unico Bancario (di seguito TUB); il titolare del trattamento ha dunque manifestato "la disponibilità a fornire i documenti richiesti (…) previo pagamento dei costi di produzione della documentazione", evidenziando che la richiesta di accesso ai documenti ai sensi del TUB, non prevedendo limiti alla ostensibilità delle informazioni in essi contenute, consente di conoscere anche eventuali dati di terzi cointestatari del medesimo conto;

VISTA la nota del 30 giugno 2014 con cui la ricorrente, nel contestare la riconducibilità della propria istanza all´art. 119 del TUB affermata da controparte, ha ribadito la richiesta di ottenere, ai sensi dell´art. 7 del Codice, la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti nei documenti relativi ai rapporti indicati nel ricorso, richiamando altresì l´orientamento del Garante  in merito alla riconosciuta autonomia e gratuità  del procedimento per l´accesso ai dati personali "rispetto a quanto previsto dal TUB";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo la ricorrente chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca resistente; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal TUB in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare alla Banca Popolare di Bari S.p.A. di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati contenuti nei documenti indicati dal medesimo nell´atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Bari S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla Banca Popolare di Bari S.p.A. di comunicare alla ricorrente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i dati personali che la riguardano contenuti nei documenti indicati nell´atto introduttivo del procedimento, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della Banca Popolare di Bari S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere alla Banca Popolare di Bari S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia