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Provvedimento del 30 ottobre 2014 [3684926]

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[doc. web n. 3684926]

Provvedimento del 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 492 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 giugno 2014 nei confronti di Banco Popolare Soc. Coop., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Simonetta Verlingieri, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente e ad un deposito titoli intrattenuti con l´istituto di credito resistente; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 27 giugno 2014 con cui Banco Popolare Soc. Coop. nel richiamare il riscontro fornito al ricorrente  in merito alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice (con  nota del 31 gennaio 2014), ha "allegato la copia della seguente documentazione:-estratto conto e riassunto a scalare aggiornato al 31.12.2013,-estratto conto titoli al 31.12.2008,- contabile relativa ad un´operazione di pronti contro termine, eseguita in data 12.3. 2009" 

VISTA la nota del 3 luglio 2014 con cui il ricorrente, nell´eccepire che il riscontro fornito dalla resistente sarebbe "del tutto parziale", e pertanto "inidoneo a garantire il diritto di accesso ai dati personali", ha ribadito le richieste proposte con il ricorso;

VISTA la nota del 21 ottobre 2014 con la quale il titolare del trattamento ha fornito al ricorrente l´elenco dei movimenti relativi al rapporto di conto corrente per il periodo 1.01.2004-31.12.2013, essendo trascorso per il periodo precedente al gennaio 2004 il termine di 10 anni previsto per la conservazione dei documenti bancari; la resistente ha inoltre precisato che "nell´elenco sono ricomprese anche le operazioni relative ai singoli ordini di compravendita dei titoli transitati sul deposito titoli, poiché le stesse sono regolate tramite addebito/accredito sul conto corrente";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito alle richieste del ricorrente, seppure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banco Popolare Soc. Coop., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banco Popolare Soc. Coop., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia