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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3703818]

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[doc. web n. 3703818]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 530 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 con cui XY ha ribadito nei confronti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") (alla quale la banca non aveva dato idoneo riscontro invocando l´applicabilità dell´art. 119 del Testo Unico Bancario) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi a due depositi titoli collegati a relativi conti correnti aperti presso la citata banca, con specifico riferimento alle operazioni di compravendita titoli fatte transitare sui rapporti in questione; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 18 luglio 2014 con cui la resistente ha trasmesso al ricorrente copia della contrattualistica richiesta dallo stesso; per quanto concerne, invece, gli ordini conferiti sui dossier titoli in questione, la banca, essendo l´attività di reperimento delle registrazioni telefoniche lunga e laboriosa, ha chiesto a questa Autorità una proroga del termine per il riscontro al ricorrente;

VISTA la nota del 27 agosto 2014 con la quale la banca resistente ha trasmesso al ricorrente il supporto magnetico contenente le registrazioni, suddivise per anno, delle conversazioni telefoniche intercorse tra le parti in relazione ai depositi titoli in questione;

VISTO che il ricorrente non ha fatto pervenire ulteriori note di replica;

RILEVATO che il diritto di accesso a specifici dati personali esercitato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito alle richieste del ricorrente, seppure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3703818
Data
12/11/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)