g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 novembre 2014 [3716398]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. [3716398]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 550 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 8 luglio 2014 nei confronti della Banca di Pisa e Fornacette – Credito cooperativo, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gino Mannocci, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti, in particolare, "nella richiesta e relativa delibera di approvazione del mutuo relativo al rapporto n. (…) con le relative condizioni economiche approvate, negli estratti conto relativi al c/c n. (…) degli ultimi due anni nonché nella richiesta e relativa concessione di scoperto" del predetto conto corrente"; rilevato che con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 luglio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 23 e 28 luglio 2014 con le quali la banca resistente, nel rappresentare di non avere mai ricevuto l´interpello preventivo dell´8 maggio 2014 "trasmesso via pec ad indirizzo non più valido in quanto sostituito a seguito del mutamento della ragione sociale della scrivente", ha sostenuto che, in ogni caso, le richieste formulate dall´interessato devono essere "necessariamente interpretate e valutate quali richieste di copie documentali e, pertanto, soggette alla normativa di cui all´art. 119 T.U.B."; la resistente si è quindi dichiarata disponibile a fornire la documentazione richiesta "previa autorizzazione di spesa da parte dell´interessato";

VISTA la nota del 25 luglio 2014 dove il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie richieste, affermando che l´interpello preventivo, "come risulta dalla documentazione già allegata al ricorso", è stato regolarmente ricevuto dalla controparte; ciò in quanto lo stesso è stato trasmesso anche "via fax alla filiale di Calcinaia come da rapporto di trasmissione positivo" nonché inviato "nuovamente lo stesso giorno all´indirizzo pec corretto (…) come risulta dalla mail di accettazione e di consegna parimenti allegata";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, Testo Unico Bancario, e la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, con esclusione dei dati riferiti a terzi; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo (in particolare con la nota dell´8 maggio 2014), la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato dall´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio a quanto statuito, ad altri fini, dal TUB in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo di comunicare al ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati contenuti nei documenti indicati dal medesimo nell´atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento di dati eventualmente riferiti a terzi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo di comunicare al ricorrente, previo oscuramento di eventuali dati riferiti a terzi, i dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti indicati nell´atto introduttivo del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere alla Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia