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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Sparanise - 4 dicembre 2014 [3723498]

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[doc. web n. 3723498]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Sparanise - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 563 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comune di Sparanise C.F. 80006010617, con sede in Sparanise (Ce), piazza Giovanni XXIII, n. 1, a fronte della richiesta di informazioni n. 7369/75602 del 21 marzo 2012 formulata dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e ritualmente notificata, non ha fornito alcun riscontro, così come accertato nella nota n. 15000/75602 del 7 giugno 2012;

RILEVATO, altresì, che nel prosieguo dell´attività istruttoria resosi necessario a causa del mancato riscontro, il Comune di Sparanise, a fronte di un´ulteriore richiesta di elementi, ha fornito riscontro con la nota datata 9 agosto 2012, consentendo di accertare che il medesimo ente locale ha effettuato una diffusione di dati personali tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione Albo Pretorio, della determina destinata all´ufficio ragioneria per la liquidazione dei rimborsi erogati da Calenia Energia s.p.a.,  recante l´elenco di tutti i beneficiari con l´indicazione del codice IBAN e dei dati del conto corrente accanto a ciascun nominativo, in assenza di una norma di legge o di regolamento con conseguente violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO il verbale n. 17866/75602 del 6 luglio 2012 redatto dall´Ufficio del Garante, con cui è stata contestata al Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 164, in relazione all´art. 157 del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il verbale n. 31684/75602 del 18 dicembre 2012 con cui è stata contestata al Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATI i rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dai quali risulta che non sono stati effettuati i pagamenti in misura ridotta; 

VISTI lo scritto difensivo depositato nell´ambito dell´audizione del 13 maggio 2013 nonché il verbale di audizione stesso, redatti ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nei quali il Comune, riguardo l´illecito di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, ha evidenziato come ricorrano i presupposti applicativi dell´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che "(…) l´inserzione addebitata al resistente ente è l´evidente frutto di un errore materiale consistito nella mera svista/disattenzione (…)" ciò qualificando la scriminate della buona fede. Ha rilevato, altresì, come "(…) la diffusione dei dati personali da parte dell´ente (…), nella fattispecie de quo, si fondava sulla necessità di adempiere ad un preciso obbligo (…)" previsto dagli artt. 1 e 2 del d.p.r. 7 aprile 2000 n. 118, nonché dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011", oltre che al rispetto di quanto statuito nelle legge n. 241/1990. Riguardo l´illecito di cui all´art. 164 del Codice, ha evidenziato "(…) non si poteva dare pronto riscontro alle richieste pervenute dalla Autorità Garante  solo per mera dimenticanza derivante dall´estremo carico di lavoro che incombe sugli uffici comunali preposti alla trattazione della materia controversa", ove, da tale situazione, discende la ricorrenza dei "(…) presupposti applicativi di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, con riguardo alla forza maggiore (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. In merito all´illecito contestato, quanto argomentato relativamente all´asserita buona fede del trasgressore non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile. D´altro canto, quanto argomentato in ordine alle norme richiamate negli scritti difensivi con riferimento alla contestazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, risulta inconferente. Lle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011", pubblicate in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 (doc. web n. 1793203), vigenti quindi all´epoca dei fatti, il Garante affronta esplicitamente il tema dell´applicazione delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali evidenziando che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità, specificando altresì che  non è giustificato "(…) diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l´indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell´Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l´interessato" (v. par. 2.1 e 6 A.4 delle Linee guida citate);

RILEVATO, quindi, che il Comune di Sparanise, in qualità di titolare del trattamento, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice e ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, diffondendo dati personali tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione Albo Pretorio, la determina destinata all´ufficio ragioneria per la liquidazione dei rimborsi erogati da Calenia Energia s.p.a.,  recante l´elenco di tutti i beneficiari con l´indicazione del codice IBAN e dei dati del conto corrente accanto a ciascun nominativo, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali l´art. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare, per entrambe le violazioni, l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 164 del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per un importo complessivo pari a euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Sparanise C.F. 80006010617, con sede in Sparanise (Ce), piazza Giovanni XXIII, n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli artt. 162, comma 2-bis e 164 come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Sor
o

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia