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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Gazzettino s.p.a. - 18 dicembre 2014 [3745935]

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[doc. web n. 3745935]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Gazzettino s.p.a. - 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 612 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 3029/78073 del 7 febbraio 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2012 nei confronti di Il Gazzettino s.p.a. P.Iva: 02742610278, con sede in Roma, via Barberini n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che, tramite il sito Internet www.ilgazzettino.it, è possibile effettuare una registrazione per acquistare l´abbonamento on line  alla testata giornalistica "Il Gazzettino". A tale scopo gli utenti/interessati erano tenuti a conferire i propri dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) per ottenere le credenziali di autenticazione (username e password) con cui poter fruire dell´abbonamento on-line (giornaliero, settimanale, mensile o annuale). La procedura di registrazione prevedeva, altresì, che agli utenti/interessati venisse richiesto un consenso al trattamento dei loro dati anche per finalità ulteriori rispetto a quelle funzionali alla gestione ed erogazione del servizio, ovvero invio di informazioni promozionali, effettuazione di analisi statistiche e sondaggi di opinione sia da parte de Il Gazzettino s.p.a. che da parte di aziende terze. Il consenso per le predette finalità ulteriori, ancorchè facoltativo, era acquisito mediante un apposito "flag" che risultava pre-impostato in corrispondenza della dicitura "Accetto". Alla data dell´accertamento il numero degli abbonati alla testata giornalistica in formato elettronico risultava essere pari a 2.618 unità;

VISTO il verbale n. 88/2012 del 31 ottobre 2012 con cui è stata contestata alla società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il trattamento effettuato mediante la procedura di registrazione finalizzata all´abbonamento on-line presente nel sito Internet www.ilgazzettino.it;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 4 dicembre 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, dopo aver rilevato come "(…) nella fattispecie in contestazione la procedura di registrazione, e quindi di rilascio del consenso, non erano in alcun modo completabili nell´inerzia dell´interessato, il quale, per poter completare la procedura di acquisto, dopo aver inserito i propri dati personali, doveva cliccare il tasto prosegui, poi inserire i dati dello strumento di pagamento e cliccare nuovamente per conferma", ha evidenziato come, nel rispetto del principio di legalità stabilito dall´art. 25 della Costituzione e 1 del c.p."(…) il consenso debba essere libero, ossia facoltativo e non necessitato, ma il ritenere che il semplice fatto che una casella sia premarcata (…) faccia venir meno la libertà del consenso appare una tesi eccessivamente restrittiva, che non trovando un riscontro nel testo normativo, finisce per ampliare in modo indefinito l´ambito di applicazione della norma sanzionatoria". Ha, inoltre, rilevato, come "Sulla base del quadro normativo, la violazione delle regole relative alla raccolta del consenso per il trattamento dei dati (art. 23, comma 3 D.Lgs. 196/2003) dà luogo a sanzione amministrativa solo quanto dal fatto derivi nocumento. Orbene, nel caso che ci occupa nessun nocumento è stato mai arrecato a chicchessia";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 4 febbraio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. L´art. 23 del Codice impone che, per poter essere acquisito validamente, il consenso al trattamento deve essere espresso dall´interessato, oltre che specificamente, anche liberamente. Nel caso che ci occupa le accertate finalità ulteriori del trattamento dei dati degli interessati (invio di informazioni promozionali, effettuazione di analisi statistiche e sondaggi di opinione sia da parte de Il Gazzettino che da parte di aziende terze) non sostanziano alcuna delle previsioni di cui all´art. 24 del Codice sui casi di esclusione dell´obbligo in argomento, ma impongono anzi di acquisire il consenso specifico, oltre che libero, per ogni distinta finalità che si intende perseguire, secondo quanto previsto dall´art. 23 del Codice e dai provvedimenti del Garante in materia di marketing. Il fatto, non contestato, che la manifestazione del consenso fosse predisposta mediante la pre-impostazione del flag sulla dicitura "Accetto", era idoneo a condizionare la volontà dell´interessato, così come peraltro più volte asserito dall´Autorità in diversi provvedimenti (già con provv. 10 maggio 2006 doc. web n. 1298709 e più di recente, tra gli altri, con provv. del 4 luglio 2013 doc. web n. 2542348 recante Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam), al quale, invece, era richiesta un´azione per rifiutare tale selezione. Si evidenzia, poi, come risulti infondato quanto evidenziato in ordine all´insussistenza del nocumento che, diversamente da quanto ritenuto, sostanzia la condizione obiettiva di punibilità della fattispecie di reato prevista dall´art. 167 del Codice, mentre nel caso che occupa, quello contestato, è un illecito amministrativo. Il legislatore, nel regolare i due distinti ambiti sanzionatori (penale e amministrativo) ha voluto individuare interessi pubblici compatibili ma diversi e li ha voluti tutelare distintamente e disgiuntamente attraverso norme distinte sul piano penale (art. 167) e su quello amministrativo (art. 162, comma 2-bis). Pertanto, gli elementi costitutivi dell´illecito amministrativo contestato, nel caso di specie, sono qualitativamente diversi da quelli penali, tanto è vero che l´art. 162, comma 2-bis dispone che la sanzione amministrativa si applica "altresì" e "in ogni caso", a prescindere dall´illecito penale;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) degli utenti (interessati) che effettuano la procedura di registrazione per acquistare l´abbonamento on-line de "Il Gazzettino" presente sul sito web www.ilgazzettino.it, acquisendo il prescritto consenso attraverso caselle preimpostate, che autorizzavano il trattamento per il perseguimento di finalità ulteriori anche da parte di terzi in violazione dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Il Gazzettino s.p.a. P.Iva: 02742610278, con sede in Roma, via Barberini n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3745935
Data
18/12/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca


Vedi anche (10)