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Diritto di accesso - Identità del richiedente l'accesso e ricorso presentato da un genitore di un minore - 14 marzo 2001 [39564]

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[doc web n. 39564]

Diritto di accesso - Identità del richiedente l´accesso e ricorso presentato da un genitore di un minore - 14 marzo 2001

L´interessato che chiede di accedere ai propri dati può essere identificato anche in forme diverse dalla esibizione di un documento, ad esempio attraverso la conoscenza personale. Non è necessario che il ricorso relativo ad un minore sia sottoscritto da entrambi i genitori.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, nella sua qualità di genitore del minore XZ;

nei confronti di

Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo e Rosario Imperiali presso il cui studio sito in Napoli è elettivamente domiciliata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo alla richiesta di accesso ai dati personali del proprio figlio minore, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di tali dati, nonché di essere informato "su quanto indicato all´art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) della legge n. 675".

Il ricorrente ha quindi chiesto all´Autorità di intervenire per ottenere dal citato titolare del trattamento l´accesso a tutti i dati personali richiesti.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 21 febbraio 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Assicurazioni Generali S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 27 febbraio 2001, precisando che:

  • in data 26 febbraio erano state comunicate all´interessato le informazioni richieste in ordine al titolare, ai responsabili, nonché alle finalità e modalità del trattamento;
  • i dati contenuti nelle perizie medico legali non rientrerebbero nella nozione di dato personale non avendo "carattere obiettivo o storicamente definito" e non potendo essere sottoposte "ad aggiornamenti, rettificazioni e integrazioni da parte del soggetto cui si riferiscono";
  • rispetto ai dati contenuti nella medesima perizia sarebbe peraltro applicabile il disposto dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675.

Tali eccezioni sono state precisate con la memoria in data 5 marzo 2001. In tale atto si evidenzia che:

  • la richiesta di accesso ai dati personali formulata dall´interessato non sarebbe stata formulata nel rispetto delle procedure previste dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, "non essendo stata accompagnata da un documento di riconoscimento";
  • il ricorrente sig. XY sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto non risulterebbe aver agito "in nome e per conto del figlio XZ";
  • il ricorso, inoltre, non sarebbe stato proposto "dall´altro genitore esercente la patria potestà…nonostante la mancanza di qualsiasi autorizzazione del giudice tutelare";
  • la richiesta di accesso avrebbe poi ad oggetto non solo "informazioni oggettivamente caratterizzate, ma anche giudizi e valutazioni risultanti nella perizia…e frutto di un…personale apporto intellettivo" del perito, elementi che "non potrebbero essere oggetto di correzione, aggiornamento o integrazione";
  • Generali Assicurazioni S.p.A., con specifico riferimento al contenuto della perizia redatta dal medico fiduciario, in riferimento al disposto del citato art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, ritiene inoltre fondato il rifiuto di comunicare le informazioni che contengono valutazioni e giudizi personali del medico fiduciario attesa la necessità di preservare le ragioni di tutela del diritto di difesa del titolare del trattamento;
  • tale richiesta sarebbe avvalorata anche "dai sopravvenuti accertamenti effettuati da Generali Assicurazioni S.p.A." dai quali si evincerebbe, fra l´altro, che la responsabilità dell´incidente dovrebbe essere attribuita allo stesso danneggiato.

Infine, con fax in data 5 marzo 2001, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando, in relazione ai profili di inammissibilità evidenziati da Generali Assicurazioni S.p.A., che gli stessi sarebbero stati evidenziati dal titolare solo in sede di presentazione delle memorie conclusive.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Va prima di tutto esaminata la censura formulata dal titolare del trattamento in relazione alle modalità di presentazione dell´istanza di accesso ai dati a suo tempo formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675.

Tale eccezione di inammissibilità del ricorso é infondata. L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento". L´esibizione di un documento di riconoscimento è dunque una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l´identità personale anche attraverso altre adeguate circostanze quale tra l´altro la conoscenza personale.

Nel caso di specie, inoltre, risulta che il titolare del trattamento, sia in sede di riscontro all´esercizio dei diritti dell´art. 13, sia in sede di risposta all´invito formulato ai sensi dell´art. 20 del citato d.P.R. n. 501/1998 (e quindi già nel corso dell´istruttoria del ricorso in esame), abbia comunque riscontrato le istanze dell´interessato senza sollevare obiezione alcuna.

La predetta istanza di esercizio dei diritti dell´art.13, a suo tempo proposta dal ricorrente, é da ritenersi quindi formulata correttamente. Risulta altresì legittima la successiva proposizione del ricorso ex art. 29 a questa Autorità da parte del solo padre del minore in questione, non essendo necessaria a tale fine la presentazione del ricorso stesso da parte di entrambi i genitori esercenti la patria potestà. Nel caso di specie, il ricorso è infatti strettamente connesso e funzionale alla tutela risarcitoria del minore e va configurato, quindi, come atto di ordinaria amministrazione che può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.p.c.).

Per quanto concerne il merito, preso atto dell´adempimento del titolare in relazione alla richiesta di conoscere i dati di cui all´art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) della legge n. 675, va constatato che la restante parte del ricorso verte essenzialmente sul diritto di accesso a dati personali contenuti nell´ambito di una perizia medico legale, elaborato caratterizzato, come noto, da una componente informativa e descrittiva preliminare, oltre che da una componente valutativa vera e propria.

Tali valutazioni peritali (secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999 , pubblicati nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69), comprendono sicuramente dati personali dell´interessato, fornendo un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc.

Si tratta quindi di dati rispetto ai quali può essere legittimamente prospettata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione di specifiche ragioni poste a base della richiesta medesima.

Va però esaminata, rispetto a tale richiesta, la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Assicurazioni Generali S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 , limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha avuto modo di precisare più volte, la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Nel caso di specie il titolare del trattamento ha fornito specifici elementi relativi ad una particolare situazione di contrasto in ordine alla ricostruzione dei fatti e all´attribuzione della responsabilità del sinistro.

Il Garante ritiene quindi che, alla luce della predetta situazione, si sia determinata una situazione nella quale occorre non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa da parte del titolare del trattamento in una fase precontenziosa che, sulla base della documentazione in atti, potrebbe preludere ad un accertamento dei fatti in sede giudiziaria.

Tale situazione rende quindi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, con specifico riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di Assicurazioni Generali S.p.A.

Tale limitazione è solo temporanea ed è collegata, come detto, all´esercizio del diritto di difesa. Cessata, quindi, la predetta situazione, il diritto di accesso può essere nuovamente esercitato e i dati devono essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Come ricordato nei richiamati provvedimenti del Garante, il citato art. 14 non può invece essere applicato ai dati di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

Al riguardo il ricorso va accolto in riferimento a quella parte della perizia contenente i predetti elementi non strettamente valutativi o comunque non incidenti con le ragioni di tutela sottese alla richiesta di differimento di cui al citato art. 14.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in riferimento alle richieste del ricorrente formulate riguardo ai dati di cui all´art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) della legge n. 675;

b) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere, nell´ambito della perizia, gli elementi identificativi o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, ordinando a Assicurazioni Generali S.p.A. di comunicare i predetti dati al ricorrente entro il 10 aprile 2001;

c) rigetta il ricorso per la restante parte, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39564
Data
14/03/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso