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Diritto di accesso - Perizia medico-legale e dirittti dell'assicurato - 24 settembre 2001 [39889]

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 [doc web n. 39889]

Diritto di accesso - Perizia medico-legale e dirittti dell´assicurato - 24 settembre 2001

Costituiscono dati personali dell´assicurato, oggetto dell´istanza di accesso e del successivo ricorso al Garante, i dati, sia di tipo valutativo, sia oggettivo, contenuti in una perizia medico-legale redatta dal consulente di fiducia di una società di assicurazioni.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Martino Zulberti nei confronti di Assitalia – Le Assicurazioni d´Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali contenuti nella perizia medico – legale predisposta dal consulente della società di assicurazione resistente.

Il ricorrente si è rivolto quindi al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 per ottenere l´accesso a tali dati ivi comprese le valutazioni effettuate dal medico e "tutti gli elementi di giudizio contenuti nella perizia".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società ha trasmesso una memoria nella quale ha sostenuto che:

  • la richiesta del ricorrente sarebbe infondata (in quanto volta ad ottenere informazioni non qualificabili come dati personali e, pertanto, non soggette all´accesso di cui all´art. 13 della legge 675/96), oltre che lesiva del diritto alla manifestazione del pensiero ed alla riservatezza del medico fiduciario e della società;
  • i dati personali dell´interessato dovrebbero essere distinti dalle opinioni, dai giudizi e dalle valutazioni espresse che sarebbero invece il risultato di autonome considerazioni del soggetto che le esprime;
  • nei confronti dei dati di tipo valutativo non potrebbe essere esercitato il diritto di accesso di cui all´art. 13, in quanto tali dati "apparterrebbero" non al soggetto che li richiede, ma al loro autore.

Il ricorrente ha fatto invece presente di aver ricevuto una nota da parte di Gruppo Generali S.p.A., quale mandataria di Assitalia Sp.A., nella quale si afferma che il fascicolo concernente l´interessato sarebbe depositato presso l´archivio generale della società e che si attenderebbe inoltre la sua spedizione per poter evadere la richiesta. Nell´audizione delle parti il titolare del trattamento ha però precisato che l´espressione adottata dalla sua mandataria, responsabile del trattamento, "daremo evasione alla … richiesta" non deve essere inteso come impegno a fornire quanto richiesto dall´ istante, ma semplicemente come riserva " di valutare la richiesta e quindi di fornire risposta una volta acquisito il fascicolo nelle more trasmesso all´archivio centrale della compagnia".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso riguarda l´accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico – legale, redatta dal consulente di fiducia di una società assicurativa.

All´interno di tale perizia sono contenuti, come di regola, vari dati personali relativi all´interessato, anche nell´ambito delle valutazioni espresse dal medico. Rispetto a tali dati può essere legittimamente presentata un´istanza di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 ed eventualmente proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29. Tali considerazioni sono state sviluppate più volte dal Garante in occasione dell´esame di numerosi ricorsi proposti nei confronti di società di assicurazioni (v. da ultimo provvedimenti del 17 gennaio e dell´ 8 maggio 2001, pubblicati rispettivamente in Bollettino n. 16, pag. 12, e n. 20, pag. 17, nonché sul sito del Garante www.garanteprivacy.it) le cui motivazioni si intendono richiamate. In tali occasioni è stato anche ribadito che nei confronti dell´istanza di accesso ai dati, il titolare del trattamento, qualora vi siano giustificate motivazioni, può semmai chiedere il differimento dell´accesso, qualora ai sensi dell´art. 14, comma 1 lett. e) della medesima legge n° 675 ricorra in comprovato rischio di arrecare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa. Di tale eventualità non vi è però alcuna traccia nelle memorie di parte resistente nell´odierno ricorso, che fa riferimento, peraltro, a dati relativi ad un sinistro che risulta già liquidato e per il quale il fascicolo è stato già consegnato all´archivio generale della società.

Pertanto la richiesta di accesso integrale alla perizia medico – legale presentata dal ricorrente deve essere accolta con riferimento ai dati di tipo sia oggettivo, sia valutativo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, vanno poste a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento, determinate nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Assitalia – Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. di corrispondere entro il 30 ottobre 2001 alla richiesta di accesso dell´interessato nei termini di cui in motivazione, dando comunicazione dell´adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Assitalia - Le Assicurazioni d´Italia S.p.A.., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39889
Data
24/09/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso