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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ales Groupe Italia S.p.A. - 2 aprile 2015 [4015051]

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[doc. web n. 4015051]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ales Groupe Italia S.p.A. - 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 23022/78073 del 17 settembre 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo nei confronti di Ales Groupe Italia S.p.A., P.I.: 11618450156, con sede in Milano (MI), largo Donegani n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 10 ottobre 2012, dalla quale è risultato che:

a) nella home page del sito www.amichedilierac.it è data la possibilità agli interessati di partecipare al concorso "una sorpresa per le amiche", che attraverso il link "iscriviti subito" rimandava al form di raccolta dati "registrati" con in calce l´informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa prevedeva, quale unica finalità del trattamento dei dati personali, quella della "pubblicazione sul sito internet del suo nominativo a seguito della selezione effettuata in sede di concorso". Una volta completata l´iscrizione, accedendo alla propria area riservata, veniva proposto agli utenti un ulteriore form "completa il tuo profilo" che dava la possibilità agli interessati di completare il proprio profilo fornendo ulteriori dati rispetto a quelli della registrazione (specificatamente indirizzo, Cap, città, sesso, telefono, cellulare, data di nascita), a fronte dei quali era riportata la dicitura "Completa il tuo profilo, potremo conoscerti meglio e inviarti promozioni e iniziative". Con riferimento a questa seconda parte del trattamento l´informativa era risultata inidonea, in violazione dell´art. 13 del Codice;

b) tramite i siti internet www.lierac.it e www. phyto.it veniva effettuato un trattamento di dati personali, raccolti per mezzo di due form denominati rispettivamente "parla con noi Lierac" e "iscriviti alla newsletter Phyto", a fronte dei quali l´informativa resa ai sensi dell´art. 13 del Codice riportava anche la seguente dicitura: "autorizzo, inoltre, Ales Groupe Italia S.p.A. al trattamento dei miei dati per attività di marketing diretto, anche tramite profilazione"; di modo che gli interessati che fornivano i propri dati personali non erano in condizione di esprimere il loro consenso in relazione a tali trattamenti ulteriori, rispetto a quelli oggetto delle registrazioni,  in violazione dell´art. 23 del Codice; 

VISTO il verbale n. 94 del 20 novembre 2012 con cui sono state contestate alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 11 dicembre 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società rappresenta, fatta salva la propria buona fede e riconoscendo gli errori formali compiuti, di non aver mai effettuato il trattamento di dati per attività di profilazione, né in forma diretta né tramite soggetti esterni, pur avendo inserito tale indicazione nell´informativa resa agli interessati;

RILEVATO che la società nella raccolta dei dati effettuata per la partecipazione al concorso "una sorpresa per le amiche" forniva agli interessati, seppur in modo frazionato, le informazioni relative al trattamento, anche con riferimento alla procedura di completamento del profilo e che, quindi, si può nella sostanza ritenere assolto l´obbligo di informativa previsto dall´art. 13 del Codice; con riferimento all´utilizzo di tali dati per "inviarti promozioni e iniziative" sarebbe stato, invece, necessario acquisire un ulteriore consenso (fattispecie che, però, non ha formato oggetto di contestazione);

RITENUTO invece che, con riferimento alla mancata acquisizione del consenso per il trattamento dei dati effettuato, rispettivamente, per finalità di marketing diretto e profilazione in relazione ai dati raccolti tramite i form "parla con Lierac" e "iscriviti alla newsletter", le argomentazioni addotte non consentono l´archiviazione di quanto contestato poiché l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;

RITENUTO che, non sussistono i motivi per l´applicazione della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccolti attraverso la compilazione dei form, denominati "parla con Lierac" e "iscriviti alla newsletter", omettendo di acquisire un consenso specifico per le attività di profilazione e marketing diretto ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

ORDINA

ad Ales Groupe Italia S.p.A., P.I.: 11618450156, con sede in Milano (MI), largo Donegani n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia