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Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001 [40209]

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 [doc web n. 40209]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell´informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001

A seguito di alcune segnalazioni, il Garante ha rilevato numerose violazioni della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti da parte di organi di informazione (quotidiani ed emittenti televisive) attraverso la pubblicazione, o la messa in onda, di nomi e fotografie di minori e di persone estranee ai fatti oggetto della notizia. Il Garante ricorda che il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione e sottolinea la necessità che il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, l´oggettivo interesse del minore alla diffusione dell´informazione che lo riguarda, al fine di salvaguardarne la personalità e l´armonico processo di maturazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dalla sig.ra XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte della sig.ra XY in merito ad una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del 29 luglio 1998) con riguardo ad alcune immagini pubblicate dal quotidiano La Stampa.

In particolare, tale quotidiano, nel riportare la notizia di una presunta violenza sessuale posta in essere da un uomo ai danni di un giovane, pubblica una fotografia che ritrae l´uomo stesso insieme al fratello, alla moglie e alla figlioletta.

OSSERVA:

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996, la diffusione di dati personali – ivi comprese le immagini – effettuata nell´ambito dell´esercizio dell´attività giornalistica è ammessa purché avvenga nel rispetto dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e, in particolare, dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, la pubblicazione della fotografia che ritrae i familiari dell´uomo cui viene imputata una tentata violenza sessuale non rispetta il predetto limite, né quanto prescritto dall´art. 5 del codice di deontologia dei giornalisti. In particolare, quest´ultimo, nel ribadire la necessità che il giornalista garantisca il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, stabilisce altresì che, nel trattare dati sensibili relativi all´interessato, vengano evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

La diffusione dell´immagine della bambina appare inoltre in contrasto con l´art. 7 del codice deontologico il quale, nel fornire una tutela rafforzata al diritto alla riservatezza dei minori coinvolti in fatti di cronaca, vieta al giornalista di pubblicarne i nomi o altri particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Ciò, al fine di salvaguardarne la personalità e il loro armonico sviluppo.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all´editore e al direttore responsabile del quotidiano La Stampa di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli