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Diritto di accesso - Accesso tramite esibizione e consegna di documenti anziché mediante estrazione di dati - 17 settembre 2001 [40771]

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 [doc web n. 40771]

Diritto di accesso - Accesso tramite esibizione e consegna di documenti anziché mediante estrazione di dati - 17 settembre 2001

L´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione ai sensi dell´art. 13 L. 675/96 possono costituire modalità d´adempimento adeguata per corrispondere alle richieste di accesso ai dati personali dell´interessato, qualora la consultazione dei documenti, avuto riguardo alla qualità e quantità delle informazioni ed alle difficoltà d´estrazione delle stesse, consenta ugualmente un´agevole conoscenza dei dati richiesti


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 25 luglio scorso, presentato dal sig. Claudio Grimaldi, nei confronti di Telesoft S.p.A., in relazione alla mancata risposta ad una richiesta formulata ai sensi della legge n. 675/1996, volta a conoscere il complesso dei propri dati personali, la propria origine, la logica e la finalità del trattamento, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 9231/16485 dell´26/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 30 agosto 2001, con la quale TELESOFT S.p.A. ha fatto presente:

  • di aver provveduto in pari data a comunicare all´interessato la volontà di adempiere alle richieste invitando lo stesso a rivolgersi al competente ufficio per consultare il fascicolo personale;
  • di non aver ricevuto la nota del ricorrente in data 4 aprile 2001 contenente le richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;

RILEVATO che fra i documenti allegati al ricorso compare invece copia della ricevuta di ritorno che attesta il ricevimento da parte del titolare del trattamento dell´istanza presentata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;

CONSIDERATO che l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, possono costituire una modalità di adempimento adeguata per corrispondere alle richieste di accesso ai dati personali dell´interessato, qualora la consultazione dei documenti consenta ugualmente un´agevole conoscenza dei dati personali richiesti, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni, e risulti invece particolarmente difficoltosa l´estrazione dei dati stessi dai documenti ai sensi dell´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 e la loro trasposizione su apposito supporto cartaceo od informatico;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RITENUTA, per i suddetti motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000. di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 22 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´ art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 2, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli