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Procedura sui ricorsi - Inammisibilità del ricorso - Assenza delle richieste formulabili ai sensi dell'art.13, comma 1, della legge n. 675/1996 - ...

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 [doc. web n. 41147]

Procedura sui ricorsi - Inammisibilità del ricorso - Assenza delle richieste formulabili ai sensi dell´art.13, comma 1, della legge n. 675/1996 - 29 settembre 1999

Il ricorso è inammissibile quando non indica il preciso provvedimento che viene richiesto al Garante, secondo il disposto dell´art. 18, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998. Nel caso di specie, nel ricorso non era formulata alcuna delle richieste che, appunto, possono essere rivolte al Garante in base all´art. 13, comma 1, della legge n. 675 (accesso ai dati, richiesta di loro integrazione o modifica, opposizione al trattamento per motivi legittimi…). Il ricorrente si è limitato infatti a chiedere di "accertare se l´invio di una sollecitazione elettorale così come è avvenuto è legittimo ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675", formulando in tal modo una generica istanza di accertamento che non è contemplata fra i meccanismi di tutela di cui al citato art. 13, comma 1.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal signor …. …. ;

nei confronti di

Sig. ….. …., domiciliato presso la sede della medesima Confederazione, via …., .., Roma;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla propria istanza, inoltrata al sig. …… …, presidente nazionale della …., nonché al responsabile del trattamento dati personali della stessa confederazione, con la quale, sulla base del disposto della legge n. 675/1996, aveva richiesto informazioni sulla fonte dalla quale erano stati tratti i suoi dati personali utilizzati dallo stesso per la spedizione di "sollecitazioni elettorali".

Secondo il ricorrente, il sig. ….., candidato alle elezioni europee del giugno 1999, avrebbe attinto dati dall´archivio associativo …. al fine di inoltrare alcune comunicazioni di propaganda a sostegno della propria candidatura agli aderenti alle associazioni federate alla …. (fra cui l´associazione …., cui aderisce il ricorrente medesimo), comprese nel proprio collegio elettorale di riferimento.

L´interessato, non avendo ottenuto risposta nei termini di legge, ha quindi presentato l´odierno ricorso ribadendo la precedente richiesta volta a verificare se l´eventuale utilizzo dei citati elenchi in possesso della ….sia "avvenuto in base ad una… preventiva autorizzazione e sulla base di quale articolo della legge n. 675/1996". Con nota anticipata via fax il . …. .. il sig. ….., nel ricondurre alle finalità istituzionali della …. la decisione di partecipare alle elezioni europee del giugno 1999, anche sulla base di delibere di conforme avviso emanate dagli organi statutari della Confederazione, ha fornito alcuni elementi sull´origine dei dati trattati, così affermando "tenuto conto della coerenza con i fini istituzionali della Confederazione abbiamo attinto ai dati in nostro possesso, per informare i nostri iscritti…"

In data …. è stata poi presentata, nell´interesse del signor ….., una "memoria" aggiuntiva nella quale, tra l´altro, si evidenziano i seguenti profili:

  • in via preliminare si eccepisce l´inammissibilità del ricorso proposto dal signor ….in quanto le richieste da questi avanzate nell´istanza a suo tempo inoltrata non rappresenterebbero "nemmeno in parte esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 in quanto tra le facoltà contemplate nella disposizione in parola non figura il potere dell´interessato di essere informato in ordine all´esistenza del proprio consenso… ed in merito alle norme di legge che supportano il trattamento operato dal titolare";
  • la richiesta in oggetto non sarebbe poi conforme al dettato dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, in quanto il signor ….. non avrebbe allegato alla stessa copia del proprio documento di riconoscimento;
  • "la domanda di accertamento avanzata dal signor …… al Garante ed i dubbi di legittimità dallo stesso prospettati in ordine al trattamento operato dalla …. non avrebbero dovuto essere proposti mediante l´azione di cui all´art. 29 della legge n. 675 ma richiedendo un mero parere all´Authority";
  • il ricorso risulterebbe comunque improcedibile "in quanto le richieste del signor …., formulate con l´istanza indirizzata al signor ……, sono state soddisfatte con lettera del 3 settembre 1999 a firma del presidente ….." in quanto tutte riconducibili al complessivo trattamento operato da ….e assentito a suo tempo dal signor …..;
  • per quanto attiene al merito del ricorso, si sottolinea inoltre che la candidatura del presidente nazionale alle elezioni europee sarebbe coerente con le finalità statutarie della …., fra le quali rientra il "contribuire direttamente e attraverso le Federazioni partecipanti, allo sviluppo morale e materiale e al progresso civile e sociale della nazione e dell´Unione Europea, anche con la partecipazione di proprie rappresentanze che rispecchino le particolari caratteristiche di settore economico nei vari organismi internazionali, comunitari, nazionali e locali". Questa decisione sarebbe stata condivisa dai Comitati esecutivi della … tenutisi, rispettivamente, il ../../.., nonché dal Consiglio …. Del ../../.. che avrebbe preso atto "della comunicazione del presidente confederale…di candidarsi alle elezioni europee, non ostando alcuna norma statutaria a tale scelta";
  • a seguito dei deliberati dei massimi organi associativi sarebbe così iniziata un´opera di sensibilizzazione degli iscritti alla Confederazione in ordine alla candidatura del sig. …., in armonia con quanto previsto dall´informativa a suo tempo inviata al ricorrente. In tale informativa si legge, tra l´altro, che l´ …… (associazione, come detto, federata alla …., alla quale comunica i dati personali degli iscritti) persegue anche lo scopo di rappresentare la categoria nei rapporti con le istituzioni locali in coordinamento con le Unioni regionali …., oltre a promuovere iniziative di carattere professionale e culturale per la formazione, l´aggiornamento e la valorizzazione degli appartenenti alla categoria. In questo quadro, la missiva inviata al sig. assolveva "unicamente finalità informative tese a dare la notizia della candidatura del più prestigioso rappresentante della Confederazione che intendeva trasferire in una sede politica qualificata le istanze e le ragioni della categoria";
  • in conclusione si richiede che il Garante dichiari "inammissibile e/o improcedibile" il ricorso e comunque lo rigetti nel merito.

Da ultimo, in ordine alle argomentazioni prospettate dal sig. ….., l´interessato ha comunicato il proprio avviso con una lettera datata ../../.., nella quale ha dichiarato di non ritenere soddisfacenti le argomentazioni formali e sostanziali addotte a giustificazione del proprio operato dal presidente nazionale della …..

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Vanno anzitutto esaminate le eccezioni presentate dal sig. … e relative ai profili di supposta inammissibilità del ricorso.

A questo proposito occorre rilevare che con l´istanza inoltrata dall´interessato al titolare del trattamento in data 13 giugno 1999 è stato esercitato uno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675, essendosi sostanzialmente chiesto conto dell´origine dei dati personali trattati (vedi art. 13, comma 1, lettera c), n. 1). Tale richiesta si desume dal testo della lettera, ove l´interessato ha ipotizzato, argomentando dal tipo di indirizzo, dal tono della lettera ricevuta e dai riferimenti in essa contenuti, che la fonte dei dati dovesse essere rinvenuta nell´archivio associativo …. e ne ha chiesto appunto conferma ai responsabili nazionali dell´associazione, dando contezza di precedenti verifiche dallo stesso effettuate presso gli organismi regionali dell´associazione.

Pur in assenza di un´espressa e puntuale menzione dell´art. 13 della legge n. 675 deve ritenersi che l´interessato abbia fatto comunque riferimento a questo particolare meccanismo di tutela rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali.

È peraltro priva di rilievo l´ulteriore deduzione relativa alla mancata allegazione di un documento di identità alla richiesta ex art. 13. La citata disposizione regolamentare (art. 17 del d.P.R. n. 501/1998) stabilisce infatti che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento". La formulazione della norma indica chiaramente come l´allegazione di una copia di un documento d´identità rappresenta una possibile soluzione anziché un obbligo, essendo idonea anche una chiara individuazione del soggetto istante attraverso altre modalità di identificazione (conoscenza personale, attestazione da parte di terzi, ecc.). Nel caso di specie il signor ….aveva fornito al riguardo sufficienti indicazioni, tali da non far dubitare della provenienza dell´istanza. Qualora, peraltro, fossero residuati dubbi in merito, la richiesta di esibizione o allegazione della copia di un documento di identità doveva essere rivolta tempestivamente all´interessato, mentre, per concorde ammissione delle parti, il silenzio del titolare si è protratto fino all´attivazione della procedura di ricorso ed all´inoltro da parte di questa Autorità del relativo invito ad aderire.

Tuttavia, il ricorso è inammissibile in quanto non indica il preciso provvedimento che viene richiesto al Garante, secondo il disposto dell´art. 18, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998. Nel ricorso non viene infatti formulata alcuna delle richieste che, appunto, possono essere rivolte al Garante in base all´art. 13, comma 1, della legge n. 675 (accesso ai dati, richiesta di loro integrazione o modifica, opposizione al trattamento per motivi legittimi…). Il ricorrente si limita infatti a chiedere a questa Autorità di "accertare se l´invio di una sollecitazione elettorale così come è avvenuto è legittimo ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675", formulando in tal modo una generica istanza di accertamento che non è contemplata fra i meccanismi di tutela di cui al citato art. 13, comma 1.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) autonomamente e sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del presente ricorso, adotta, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera d) della legge n. 675/1996, il provvedimento che si allega in copia.

Roma, 29 settembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli