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Procedimento relativo ai ricorsi - Se il Garante è investito con un formale ricorso è necessaria una preventiva istanza al titolare del trattament...

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 [doc web n. 41195]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se il Garante è investito con un formale ricorso è necessaria una preventiva istanza al titolare del trattamento - 3 settembre 2001

La richiesta volta ad ottenere l´indicazione del responsabile del trattamento dei dati è inammissibile nel procedimento instaurato da un ricorso, qualora sia stata proposta per la prima volta nel medesimo procedimento senza essere stata previamente avanzata al titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Mario Maietich, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Rago presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio;

nei confronti di

Banca di Roma S.p.A.;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi della legge n. 675 con la quale aveva chiesto a Banca di Roma S.p.A. di avere accesso ai propri dati personali e di conoscerne l´origine, nonché le finalità del trattamento, specie in riferimento alla comunicazione a terzi. Con la medesima istanza il ricorrente aveva altresì chiesto di "applicare immediatamente…la misura del blocco dei dati" riguardo alle informazioni relative alla propria posizione di fideiussore della CYNDI IMMOBILIARE S.A. di Lugano che sarebbero state portate a conoscenza di terzi. In proposito è stata allegata copia di una lettera in data 28 settembre 2000, a firma dell´avv. Stivala, che dimostrerebbe l´illecita acquisizione da parte di questi, tramite la banca citata, di alcuni dati relativi ad esposizioni economiche dell´interessato.

Le richieste sono state riproposte nel ricorso con il quale si è altresì chiesto a questa Autorità di "accertare e dichiarare l´intervenuta violazione da parte della Banca di Roma delle norme afferenti il divieto di divulgazione a terzi di dati sensibili…", nonché di accertare "il nominativo del soggetto titolare della responsabilità del trattamento dei dati presso il titolare…".

2. All´invito a fornire riscontro alle istanze dell´interessato inoltrato da questo Ufficio in data 13 luglio il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 20 luglio 2001 nella quale ha sostenuto che:

  • nella lettera dell´avv. Stivala non era contenuto alcun riferimento alla posizione di fideiussore del ricorrente;
  • "i responsabili degli uffici che hanno curato la pratica di mutuo hanno escluso che notizie circa la situazione debitoria relativa al mutuo fondiario accollato dalla Cindy Immobiliare S.A. siano state fornite dal personale delle proprie rispettive strutture" all´avv. Stivala;
  • i dati in questione non rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all´art. 22 della legge;
  • i dati oggetto di richiesta di accesso sono disponibili presso "l´agenzia 10" della banca;

Il ricorrente, con memoria in data 31 luglio 2001, ha ribadito le proprie richieste.


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso verte sul trattamento da parte di Banca di Roma S.p.A. di alcuni dati del ricorrente, connessi ad una operazione di finanziamento fondiario.

Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle richieste del ricorrente volte a conoscere in modo intelligibile i dati personali trattati, nonché la loro origine e le finalità del trattamento. Ciò in considerazione della messa a disposizione presso l´agenzia n. 10 di Roma, formalizzata dall´istituto di credito, dei dati del ricorrente (che ne potrà all´occorrenza anche estrarre gratuitamente copia).

4. Va invece dichiarata inammissibile la richiesta volta ad ottenere l´indicazione del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge. Tale specifica istanza non era stata oggetto di previa richiesta ex art. 13 al titolare del trattamento e non può pertanto, ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge, essere validamente proposta direttamente in sede di ricorso.

5. La richiesta volta ad ottenere da parte del titolare del trattamento il blocco "all´utilizzo dei dati e alla loro comunicazione a terzi" non risulta allo stato supportata da idonei elementi di prova.

Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall´interessato, le informazioni in questione non rivestono il carattere di "dati sensibili" di cui all´art. 22, comma 1, della legge n. 675, trattandosi piuttosto di dati personali di tipo "comune" ai quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 20 della medesima legge.

Dalla succinta documentazione prodotta dalle parti in sede di ricorso non sono emersi poi riscontri tali da far ritenere sussistente l´ipotizzata violazione che sarebbe stata commessa divulgando dati dell´interessato. Ciò con specifico riguardo alla menzionata lettera del 28 settembre 2000 indirizzata non al ricorrente ma alla CINDY IMMOBILIARE S.A. ed al sig. Donati (che appare, probabilmente, essere socio della medesima società), dalla quale si evince l´esistenza di trattative finalizzate alla vendita di quote della società e la presumibile comunicazione di dati nell´ambito di un rapporto precontrattuale, ma non risulta comprovata la comunicazione di dati riferiti all´interessato.

In relazione all´affermazione dell´avv. Stivala di aver curato "accertamenti…presso l´istituto bancario" emerge peraltro la necessità di instaurare un autonomo procedimento amministrativo, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675, al fine di verificare la legittimità dell´acquisizione dei dati riferiti a terzi o all´interessato.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne le richieste dell´interessato volte a conoscere i propri dati personali detenuti da Banca di Roma S.p.A., nonché l´origine e le finalità del trattamento dalla stessa effettuato;

b) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere l´indicazione del responsabile del trattamento;

c) dichiara infondata la richiesta di ottenere il blocco dei dati relativi al rapporto di fideiussione nei termini di cui in motivazione;

d) sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del ricorso instaura autonomamente un distinto procedimento, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675, al fine di verificare la conformità alle disposizioni di tale legge dell´acquisizione da parte di terzi di determinati dati detenuti dalla banca resistente.

Roma, 3 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli