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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali contenuti in una convocazione di assemblea condominiale - 20 giugno 2001 [41958]

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 [doc. web n. 41958]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali contenuti in una convocazione di assemblea condominiale

In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, è dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998.
Gravano tuttavia sul titolare del trattamento le spese inerenti al procedimento avanti al Garante in caso di tardiva risposta alle richieste avanzate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto l´11 maggio 2001, presentato dal sig. Gaetano Spampinato nei confronti del sig. Antonino Aloisi, in relazione alla mancata risposta alla propria richiesta di conoscere la fonte dei propri dati personali contenuti in una convocazione di assemblea di condominio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6183/16151 del 29/5/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta, anticipata via fax a questa Autorità l´ 8 giugno u.s., con la quale il sig. Antonino Aloisi ha manifestato la propria volontà di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando contestualmente i dati richiesti e in particolare specificando che i nominativi dei condomini "gli erano stati forniti dal Presidente della Cooperativa" costruttrice dello stabile;

CONSIDERATO che l´interessato ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità in cui contesta alcuni fatti riguardanti la legittimità dell´incarico di amministratore del condominio del titolare del trattamento e le modalità di convocazione della assemblea, per i quali il Garante non è competente ai sensi della legge n. 675/1996;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento, restando impregiudicato il diritto dell´interessato di adire l´autorità giudiziaria per la valutazione della specifica problematica condominiale e per l´eventuale richiesta di risarcimento danni per cui questa Autorità non è parimenti competente;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha risposto nei termini alle richieste avanzate dell´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e che pertanto le spese inerenti al procedimento vengono poste a carico del sig. Aloisi, determinate nella misura forfettaria minima di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico del sig. Antonino Aloisi, che saranno liquidati direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli