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Provvedimento del 21 maggio 2015 [4205825]

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[doc. web n. 4205825]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 310 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 16 febbraio 2015 da XY nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giorno" e di Nadir Press Agency di Anghileri Luigi, in qualità di editore del portale www.nadirpress.net,  con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nei rispettivi archivi on-line - consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai predetti siti - di due articoli rispettivamente del KK (dal titolo "YY") e del JJ (dal titolo "XX"), contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale  è stato coinvolto, ha sostanzialmente chiesto la cancellazione di tali articoli ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca esterni ai siti internet in questione; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio causato alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di una notizia, risalente a qualche anno fa e, soprattutto, non aggiornata alla luce degli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria conclusasi il 28 gennaio 2011 con sentenza di assoluzione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per insussistenza del fatto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 marzo 2015 con cui Poligrafici Editoriale S.p.A., nel precisare che l´articolo del KK "rappresenta un puntuale e obiettivo resoconto di una conferenza stampa nella quale i Carabinieri di Lecco aggiornavano la stampa locale sugli esiti di una vasta operazione, denominata "Smokers", volta a stroncare un consistente traffico di droga gestito da una famiglia nordafricana che riforniva di sostanze stupefacenti alcune province lombarde limitrofe a Lecco", ha affermato che "all´epoca della sua pubblicazione vi erano tutti gli estremi del diritto di cronaca e di informazione che giustificavano la pubblicazione della notizia"; la società resistente ha altresì precisato che, antecedentemente al presente ricorso, non risulta pervenuta alla redazione di Lecco né alla società "alcuna richiesta, alcun sollecito o alcuna comunicazione di cancellazione né di rettifica" dell´articolo in questione e che "provvederà entro le prossime 24 ore lavorative a rimuovere dall´archivio on line e a richiedere altresì al provider di Google la deindicizzazione della relativa url";

VISTA la nota del 12 maggio 2015 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto da Poligrafici Editoriale S.p.A., ha sottolineato come la notizia pubblicata su www.nadirpress.net risulti tuttora presente in rete e facilmente rinvenibile semplicemente digitando il proprio nominativo nel motore di ricerca google;

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento Nadir Press Agency, in qualità di editore del portale www.nadirpress.net, non ha fornito alcun riscontro entro i termini indicati, nonostante la formale richiesta di informazioni inviata tramite raccomandata a/r (restituita al mittente per compiuta giacenza); considerato che l´Autorità ha pertanto verificato l´esattezza dell´indirizzo del predetto titolare del trattamento anche tramite accertamenti effettuati dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza e provvederà a contestare a Nadir Press Agency di Luigi Anghileri la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano e del portale resi disponibili on-line sul sito internet degli editori resistenti, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la pubblicazione on-line sul sito www.nadirpress.net dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del portale in questione, non risulta illecito, essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico - soprattutto nell´ambito locale in cui i fatti si sono verificati - tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda in questione;

RILEVATO tuttavia che va separatamente considerato il diverso profilo legato all´accessibilità all´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito in questione, tenuto conto, in particolare, del fatto che l´interrogazione tramite questi ultimi (ad esempio Google) produce un link con l´articolo de qua  suscettibile di pregiudicare la reputazione personale e professionale del ricorrente; ritenuto sotto questo profilo che, alla luce degli esiti processuali favorevoli della vicenda in questione, che hanno modificato in modo sostanziale le situazioni a suo tempo oggetto di cronaca giornalistica incidendo significativamente sul profilo e sull´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere, la richiesta del ricorrente di deindicizzazione dell´articolo pubblicato sul portale www.nadirpress.net deve ritenersi meritevole di accoglimento; ritenuto quindi che, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, deve essere ordinato a Nadir Press Agency di Anghileri Luigi, quale misura a tutela dell´interessato, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito in questione, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO inoltre che il ricorrente, se ritiene, potrà esercitare il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell´articolo del JJ pubblicato sul sito www.nadirpress.net rivolgendo nei confronti dell´editore apposita istanza ai sensi dell´art 7 del Codice corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e sviluppi successivi della vicenda giudiziaria conclusasi con sentenza di assoluzione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A., avendo il titolare del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazione dell´articolo del KK ed essendosi il ricorrente, peraltro, dichiarato soddisfatto;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei confronti di Nadir Press Agency di Luigi Anghileri e ordina allo stesso, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, quale misura a tutela dell´interessato, di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito in questione, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A.

Il Garante, nel chiedere a Nadir Press Agency di Anghileri Luigi, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia