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 [doc web n. 42224]

Procedimento relativo ai ricorsi - Con il ricorso non si può lamentare qualsiasi violazione della disciplina del trattamento dei dati personali - 19 luglio 2001

In caso di adempimento alle istanze del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. Il ricorrente non può formulare ulteriori argomentazioni con riferimento ad asserite violazioni della legge sulla protezione dei dati personali, senza un diretto collegamento con le richieste presentate anteriormente al ricorso. Ciò non preclude al Garante la verifica della liceità del trattamento nell´ambito di un altro procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Mario Cicione nei confronti dell´Istituto tecnico commerciale statale "Sandro Pertini" di Roma;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste di accesso ai propri dati personali detenuti dall´Istituto tecnico commerciale "Sandro Pertini" presso cui presta servizio in qualità di docente. In particolare il ricorrente afferma di aver presentato in due occasioni -nel 1998 e nel 2001- richieste di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, per ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei suoi dati personali, della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento, nonché l´indicazione degli elementi identificativi del titolare e del responsabile.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente sostiene che le risposte ottenute con nota del 3 maggio 2001 evidenzierebbero alcuni inadempimenti dell´Istituto a specifici obblighi previsti dalla legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999.

A seguito dell´invito di questa Autorità a fornire un riscontro, l´Istituto ha inviato in data 27 giugno u.s. una memoria nella quale ha evidenziato le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dell´interessato, precisando, altresì, il nominativo della propria collaboratrice incaricata della gestione del corso di studi nel cui ambito l´interessato svolge il suo incarico di docenza. Nella medesima nota l´Istituto ha altresì evidenziato le particolari cautele osservate, ivi comprese le misure di sicurezza utilizzate per il trattamento dei dati del ricorrente, con particolare riferimento alle assenze dal servizio.

Con fax del 4 luglio u.s. il ricorrente ha evidenziato che le risposte non soddisferebbero le richieste per quanto riguarda l´esatta individuazione del titolare e del responsabile del trattamento, nonché la nomina degli incaricati e l´adozione delle misure di sicurezza ai sensi del d.P.R. n. 318/1999, e sarebbero incomplete anche con riferimento al trattamento dei dati degli alunni e dei docenti.

L´Istituto ha inviato in data 9 luglio u.s. una nota di replica fornendo ulteriori notizie concernenti le modalità e le finalità del trattamento ed evidenziando ulteriormente le misure di sicurezza adottate; ha inserito poi negli allegati alla memoria alcune comunicazioni di servizio relative agli incarichi conferiti al personale, nonché copia dell´informativa rilasciata dall´Istituto.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è volto a conoscere alcune informazioni relative al trattamento, oggetto di precedenti richieste ex art. 13, che sono state fornite dall´attuale dirigente scolastico dell´Istituto.

Le risposte devono essere considerate alla stregua di un idoneo adempimento alle richieste del ricorrente, sia con riferimento a quelle presentate nel 1998, sia riguardo a quelle avanzate nel 2001.

Deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Nel procedimento, il ricorrente ha peraltro articolato ulteriori argomentazioni con riferimento ad asserite violazioni della legge sulla protezione dei dati personali, senza un diretto collegamento con le iniziali richieste ai sensi dell´art. 13.

A tale riguardo va osservato che il ricorso ai sensi dell´art. 29 può essere presentato solo per la tutela di precise richieste formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675, avanzate precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Il procedimento disciplinato dal medesimo art. 29 ha infatti caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare senza particolari formalità qualsiasi violazione della disciplina del trattamento dei dati personali, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante.

Dichiarando non luogo a provvedere in ragione delle risposte fornite al ricorrente, questa Autorità provvederà tuttavia a segnalare autonomamente ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675, con ulteriore nota diretta all´Istituto, alcuni profili relativi al trattamento che impongono necessari accorgimenti per conformare il trattamento medesimo alla vigente disciplina.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli