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Varato il Codice di deontologia per storici ed archivisti - 5 aprile 2001

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Varato il Codice di deontologia per storici ed archivisti

Sulla Gazzetta Ufficiale n.80 di oggi 5 aprile, viene pubblicato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.

Il codice, elaborato da un gruppo di lavoro - costituito da associazioni, fondazioni ed istituzioni rappresentative della multiforme realtà della ricerca storica e del mondo archivistico - e promosso dal Garante per la protezione dei dati personali, è volto a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale, acquisiti nell’ambito della ricerca storica, del diritto allo studio e all’informazione, e nell’esercizio dell’attività archivistica, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale.

Il codice stabilisce principi di comportamento (innovativi anche su scala internazionale) per i soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e privati e completa l’impianto normativo introdotto da un decreto legislativo del 1999 (il n. 281) volto a favorire l’attività di ricerca storica e archivistica individuando nel contempo adeguate modalità per garantire i diritti della personalità degli interessati.

Per quanto riguarda gli archivisti, il codice definisce regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti di coloro che richiedano la consultazione di fonti storiche, mentre per quanto riguarda gli "utenti", cioè di chiunque faccia ricerca storica, il codice individua cautele per la raccolta, l’utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

Tra gli obblighi che gli archivisti sono tenuti a rispettare vi sono quelli di tutelare l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti, compresi quelli elettronici e multimediali, anche attraverso l’adozione di idonee misure di sicurezza per prevenire l’eventuale distruzione o perdita di dati nonché l’accesso abusivo ai documenti.

Gli archivisti sono inoltre tenuti a non fare alcun uso personale delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche di cui gli stessi dispongono in ragione della propria attività e a favorire l’esercizio del diritto degli interessati all’aggiornamento, alla rettifica o alla integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

Un caso particolare riguarda le fonti orali: per il loro trattamento è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, anche in forma verbale. Gli archivi che acquisiscono fonti orali devono richiedere all’autore dell’intervista una dichiarazione scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del consenso manifestato dagli interessati.

Per quanto riguarda la categoria degli "utenti" degli archivi, il codice stabilisce che essi debbano utilizzare i documenti sotto la propria responsabilità e conformarsi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca. Tutti gli utenti hanno libero accesso agli archivi pubblici con uguali diritti e doveri. Le eccezioni riguardano i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato (che sono consultabili dopo cinquant’anni dalla loro data) e quelli che contengono dati sensibili e giudiziari che divengono consultabili dopo quarant’anni. Il termine è di settant’anni se i dati sono relativi allo stato di salute o alla vita sessuale oppure a rapporti riservati di tipo familiare.

Per i documenti contenenti questo tipo di dati, è prevista la possibilità di un’autorizzazione alla consultazione prima della scadenza dei termini, rilasciata dal Ministero dell’interno, udita un’apposita commissione nella quale siedono rappresentanti della ricerca storica, degli archivi di Stato e del Garante. L’autorizzazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente.

Il codice stabilisce che, nel far riferimento allo stato di salute delle persone, chi fa ricerca si deve astenere dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad un determinato soggetto identificato o identificabile.

Infine, la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul ruolo svolto o sulla loro vita pubblica.

Roma, 5 aprile 2001

Scheda

Doc-Web
46343
Data
05/04/01

Tipologie

Comunicato stampa