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Dipendenti pubblici: non c'è privacy sulle sanzioni disciplinari - 28 marzo 2000

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Dipendenti pubblici: non c´è privacy sulle sanzioni disciplinari

Non viola la privacy pubblicare nel bollettino ufficiale dei ministeri i provvedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici. Questa la decisione del Garante nei confronti di un dipendente pubblico che aveva fatto ricorso all´Autorità affinché tutelasse il suo diritto alla privacy.

L´interessato si era infatti opposto alla pubblicazione, sul bollettino del Ministero di appartenenza, della comunicazione con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare. Alla sua istanza, l´amministrazione aveva risposto confermando la legittimità del suo operato in base a quanto stabilito dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, precisando che comunque del provvedimento disciplinare sarebbero stati peraltro riportati solo gli estremi e non il testo integrale. Non ritenendosi soddisfatto della risposta, l´interessato aveva presentato ricorso al Garante, ribadendo le sue richieste.

L´Autorità ha dichiarato infondato il ricorso. La decisione dell´amministrazione di pubblicare sul bollettino mensile l´irrogazione della sanzione è un atto che, per l´amministrazione interessata al caso di specie, si configura come doveroso. Il testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n.686/57) prevede, infatti, l´obbligo di pubblicare sul citato bollettino mensile gli atti relativi ai provvedimenti disciplinari. La pubblicazione sul bollettino in questione non può ritenersi, dunque, in contrasto con la legge sulla protezione dei dati personali la quale legittima anche la diffusione di dati personali (come avviene in tutte le ipotesi di pubblicazioni di informazioni a mezzo stampa) qualora tale modalità sia prevista da norme di legge o di regolamento, come nel caso in questione.

L´Autorità ha, inoltre, precisato che i dati contenuti nel provvedimento disciplinare in esame non rientrano fra quelli di carattere giudiziario: trattandosi di dati comuni, la loro diffusione da parte di soggetti pubblici segue, quindi, la regola generale e non le specifiche norme concernenti il trattamento di queste particolari categorie di dati.

Roma, 28 marzo 2000