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Censimento agricolo: le associazioni possono comunicare i dati con il consenso degli iscritti - 28 marzo 2000

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Censimento agricolo: le associazioni possono comunicare i dati con il consenso degli iscritti

Per accedere direttamente alle banche dati delle associazioni di categoria ai fini delle rilevazioni statistiche del censimento generale dell´agricoltura, è necessario acquisire il consenso degli imprenditori iscritti. Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito su richiesta dell´Istat in merito allo schema di regolamento predisposto dallo stesso istituto per disciplinare le modalità di esecuzione del censimento.

Nel parere l´Autorità ha colto, infatti, l´occasione per fornire alcune indicazioni in merito alla possibilità per i soggetti appartenenti al Sistan (Sistema statistico nazionale) di semplificare le operazioni del censimento raccogliendo alcuni dati direttamente dalle associazioni di categoria degli agricoltori.

Rilevato che le modalità di esecuzione della raccolta non contrastano, in linea generale, con la legge sulla privacy, l´Autorità ha tuttavia suggerito all´Istat di modificare il regolamento al fine di garantire il trattamento delle informazioni soggette ad una speciale tutela. Nel corso della raccolta potrebbero, infatti, essere trattati anche dati sensibili riguardanti la libertà di opinione, come nel caso in cui l´azienda agricola censita aderisca ad un´associazione sindacale di categoria.

In particolare, è stato chiesto di introdurre una norma che preveda la possibilità di raccogliere le informazioni riguardanti le aziende iscritte direttamente dalle associazioni, subordinando la comunicazione dei dati sensibili al preventivo consenso scritto degli imprenditori agricoli. Nel caso di associazioni di categoria a carattere sindacale o politico, il consenso, ha sottolineato l´Autorità, non deve essere necessariamente richiesto in forma specifica, in quanto potrebbe essere già stato manifestato al momento dell´adesione alle finalità e agli scopi statutari dell´associazione.

Nel trasmettere tali informazioni le associazioni dovranno, infine, adeguarsi alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante nei confronti di chi utilizza dati sensibili o di tipo giudiziario.

Roma, 28 marzo 2000