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E' lecito comunicare dati sullo stato di insolvenza delle imprese - 9 marzo 2000

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E´ lecito comunicare dati sullo stato di insolvenza delle imprese

La comunicazione di dati sulla solvibilità e sullo stato d´insolvenza di un´impresa è conforme alla legge sulla privacy e può avvenire anche senza il consenso dell´azienda interessata. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha respinto il ricorso presentato da una società commerciale che intendeva opporsi alla diffusione, da parte di un´impresa creditrice, di informazioni sulla propria situazione patrimoniale. La contestazione riguardava il riferimento ad un presunto stato di insolvenza contenuto in una lettera inviata, per il tramite di un legale, dall´impresa creditrice ad un´altra società situata all´estero allo scopo di diffidarla dal pagare un debito a sua volta contratto con la società ricorrente.

Riaffermando principi contenuti in precedenti provvedimenti, l´Autorità ha rigettato il ricorso dichiarando infondata la richiesta di far cessare il trattamento di dati acquisti e comunicati senza il consenso previsto dalla legge sulla privacy. Le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un´impresa, al pari di quelle riguardanti i crediti e i debiti, rientrano infatti tra i dati attinenti allo svolgimento di attività economiche, che possono essere utilizzati e divulgati anche senza il consenso delle società.

L´Autorità ha, inoltre, respinto le considerazioni sulla mancata notificazione del trasferimento dei dati all´estero da parte dell´avvocato della società creditrice, poiché il trattamento di informazioni riguardanti le persone giuridiche non è soggetto a notifica e comunque il libero professionista (l´avvocato, in questo caso) non è tenuto a notificare i trattamenti di dati svolti nell´ambito delle proprie attività professionali.

Il Garante ha respinto anche la richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di poter ottenere una rettifica delle informazioni patrimoniali in possesso della controparte sul suo stato d´insolvenza, nonché sulla sussistenza e sull´ammontare del credito. L´Autorità ha rilevato infatti la genericità della richiesta per la mancanza sia di indicazioni circostanziate sulle correzioni da apportare, sia di documenti atti a comprovare i dati esatti sulla situazione patrimoniale dell´impresa. Ha ricordato, infine, che ulteriori istanze relative agli eventuali danni subiti a causa della divulgazione delle informazioni potranno comunque essere fatte valere innanzi al giudice ordinario.

Roma,  9 marzo 2000